Evoluzione dell'Articolo
Il 17 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«L'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva. La difesa processuale è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione.
Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».
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Il 18 settembre (primo e secondo comma) e il 19 settembre 1946 (restanti commi e articolo nel suo complesso) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Nessuno può essere sottoposto a processo, né punito, se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista.
La responsabilità penale è personale.
Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena di morte non è ammessa. Possono fare eccezione i Codici penali militari di guerra».
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Il 10 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in fase di revisione degli articoli delibera, relativamente all'articolo approvato il 18 e 19 settembre 1946, che il secondo comma divenga il primo. L'articolo pertanto assume la seguente formulazione:
« La responsabilità penale è personale.
Nessuno può essere sottoposto a processo, né punito, se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista.
Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena di morte non è ammessa. Possono fare eccezione i Codici penali militari di guerra».
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Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:
«La pena di morte è abolita e non potrà essere ristabilita neanche per legge, all'infuori dei casi in cui sia dichiarato lo stato di pericolo pubblico o lo stato di guerra, secondo le disposizioni della presente Costituzione».
«Le pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignità della personalità umana».
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Il 25 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana (primi due commi) e nella seduta pomeridiana (terzo comma), la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:
«La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole, fino alla condanna definitiva.
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 21.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.
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Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La responsabilità penale è personale.
«L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
«Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
«Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 27. (*)
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti