[Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]
Il Presidente Conti. [...] Apre la discussione sul capoverso dell'articolo 9 del progetto Calamandrei:
«La pena di morte è abolita; e non potrà essere ristabilita neanche per legge, all'infuori dei casi in cui sia dichiarato lo stato di pericolo pubblico o lo stato di guerra, secondo le disposizioni della presente Costituzione»;
e sull'articolo 25 del progetto Patricolo:
«Nessun cittadino può essere punito con la pena capitale, se non durante lo stato di guerra e quegli stati di emergenza nei quali vige la legge marziale».
Leone Giovanni, Relatore, premette che è stato sempre contrario alla pena di morte, ma pensa che occorra preoccuparsi, specialmente in un periodo come l'attuale, di un dopoguerra non ancora in via di sistemazione, della possibilità che lo Stato debba aver bisogno di ricorrere a quella sanzione per gravissime forme di delitti. Tanto questo è vero che, nonostante che con la legge Tupini sia stata abolita la pena di morte, per certe forme di delitti si è dovuto prevederne il ripristino. L'ambiente sociale non è ancora normalizzato e non si può impedire allo Stato di applicare tale sanzione per certe forme di delitto.
Propone quindi che sia dato allo Stato il potere di adottare, in casi eccezionali, la pena di morte, mediante legge votata a maggioranza parlamentare qualificata, in modo che non si debba eventualmente procedere ad una revisione della Costituzione. È inoltre d'avviso di inserire una norma transitoria, con validità retroattiva, diretta ad instaurare una forma straordinaria di impugnazione per le sentenze emanate da quelle giurisdizioni speciali o straordinarie attualmente esistenti e disciplinate senza alcun controllo della Corte di Cassazione.
Laconi è d'opinione che la Sezione dovrebbe approvare una formulazione più semplice, ad esempio: «La pena di morte è abolita», in modo da evitare una discussione dettagliata sulla materia. Le riserve dell'onorevole Leone potrebbero poi essere presentate in altra sede.
Di Giovanni si dichiara contrario a tale compromesso, ritenendo che la Sezione debba approvare una formula completa, analoga a quella proposta dall'onorevole Calamandrei. Non aderisce, inoltre, alle idee dell'onorevole Leone in quanto, se si lasciasse al potere esecutivo la facoltà di applicare, con una qualsiasi procedura, la pena di morte, il principio della sua abolizione sarebbe praticamente reso inutile.
Cappi, premettendo di essere favorevole alla abolizione della pena di morte, chiede all'onorevole Calamandrei a quali disposizioni della Costituzione egli intenda riferirsi nell'ultima parte dell'articolo 9 da lui proposto.
Calamandrei, Relatore, risponde che nella Costituzione dovranno evidentemente essere contemplate norme relative allo stato di guerra e di pericolo pubblico, così come lo sono nelle altre Costituzioni.
Cappi fa osservare che, con ciò, si subordina l'esistenza della pena di morte a norme che devono ancora essere sancite nella Costituzione.
Mannironi ritiene che si debba approvare un testo di articolo compiutamente formulato, salvo a introdurre poi, come disposizione transitoria, la proposta dell'onorevole Leone.
Dichiara di preferire, all'articolo proposto dall'onorevole Calamandrei, quello dell'onorevole Patricolo che, in luogo della dizione vaga ed imprecisa «in caso di pericolo pubblico o di stato di guerra secondo le disposizioni della presente Costituzione», parla espressamente di stato di guerra e stati di emergenza nei quali vige la legge marziale.
Bozzi fa notare che la dizione Patricolo non ha carattere tecnico giuridico e, di conseguenza, non potrebbe essere inserita nella Costituzione; mentre quella di Calamandrei esprime un concetto squisitamente giuridico. Ricorda che, in determinati casi e per particolari circostanze, deve essere proclamato nel territorio dello Stato o di una Regione lo stato di pericolo pubblico; e allora si determinano vincoli e imposizioni e può rendersi necessaria l'applicazione della pena di morte.
Concordando con quanto ha detto l'onorevole Leone, dichiara che, pur essendo contrario alla pena di morte, perché la pena deve essere prevalentemente educativa, pensa che questa possa essere adottata in casi eccezionali, oltre a quelli previsti dall'onorevole Calamandrei, con una legge votata a maggioranza qualificata. In tal modo si avrebbe la massima garanzia nei riguardi del legislatore e verrebbe tolta allo Stato la possibilità di ricorrere alla dichiarazione di pericolo pubblico al fine di applicare la pena di morte.
Bulloni è favorevole alla formulazione Calamandrei, essendo d'avviso che si debba sancire senza riserve l'abolizione della pena di morte, per non indebolire la solennità dell'affermazione stessa.
Il Presidente Conti comunica che l'onorevole Leone ha presentato il seguente emendamento: «La pena di morte potrà essere statuita solo con legge votata a maggioranza qualificata (da stabilirsi), tranne che per i reati politici».
Castiglia, Relatore, è favorevole all'emendamento Leone, ma ritiene che debba essere coordinato con il capoverso dell'articolo 9 Calamandrei. Rileva tuttavia che la frase riguardante i reati politici potrebbe prestarsi ad interpretazioni opposte.
Leone Giovanni, Relatore, fa osservare che la sua formula tende a semplificare in concreto la procedura per stabilire, in casi eccezionali, la pena di morte, senza dover ricorrere a modifiche della Costituzione; ma lascia, nello stesso tempo, al principio dell'abolizione della pena di morte la solennità voluta da tutti.
Ritenendo giusta l'osservazione dell'onorevole Castiglia, dichiara di modificare l'emendamento nel modo seguente: «La pena di morte potrà essere stabilita solo con legge votata a maggioranza qualificata (da stabilirsi) e in nessun caso per reati politici».
Il Presidente Conti pone anzitutto in votazione la frase:
«La pena di morte è abolita».
(È approvata).
Leone Giovanni, Relatore, chiede che sia consacrato a verbale che egli ha votato favorevolmente.
Mannironi domanda se l'emendamento Leone si debba intendere come sostitutivo o aggiuntivo dell'articolo Calamandrei.
Leone Giovanni, Relatore, riconoscendo necessarie le due eccezioni previste dall'onorevole Calamandrei, ritiene che il suo emendamento debba considerarsi aggiuntivo.
Il Presidente Conti, data la precisazione dell'onorevole Leone, pone in votazione il seguito dell'articolo Calamandrei:
«e non potrà essere ristabilita neanche per legge, all'infuori dei casi in cui sia dichiarato lo stato di pericolo pubblico o lo stato di guerra, secondo le disposizioni della presente Costituzione».
(È approvato).
Pone in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Leone:
«La pena di morte potrà essere ristabilita solo con legge votata a maggioranza qualificata (da stabilirsi) e in nessun caso per reati politici».
Uberti dichiara di votare contro, perché contrario ad introdurre nella Costituzione qualsiasi norma tendente al ristabilimento della pena di morte.
Targetti si asterrà dalla votazione per i motivi già indicati e in particolare perché ritiene che l'argomento del sistema delle pene e della pena di morte esuli completamente dalla materia in esame.
(Non è approvato).
Leone Giovanni, Relatore, poiché la Sezione non ha creduto di accettare la sua proposta, chiede che il Presidente si faccia interprete, nel modo che riterrà più opportuno, presso il Governo affinché sia riveduta la legge istitutiva dei Tribunali militari straordinari, con la quale è stata ripristinata la pena di morte, senza possibilità di impugnativa neppure per difetto di giurisdizione. Ricorda in proposito che il Capo provvisorio dello Stato ha recentemente convertito in ergastolo la pena capitale irrogata da uno di quei Tribunali, il che sta a dimostrare che la sua coscienza di giurista si è ribellata all'eccezionalità della procedura.
Il Presidente Conti assicura l'onorevole Leone che, tramite il Presidente della Commissione per la Costituzione, farà pervenire al Governo la sua raccomandazione.
Pone quindi in votazione il rinvio dell'articolo approvato al Comitato di redazione.
(È approvato).
[...]
Il Presidente Conti apre la discussione sull'articolo 26 della relazione Patricolo:
«Le pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignità della personalità umana».
Non essendovi osservazioni, lo pone ai voti, con l'intesa di rinviarlo al Comitato di redazione.
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti