Evoluzione dell'Articolo

Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La durata della legislatura è di cinque anni da datare dal giorno della sua prima convocazione».

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Il 6 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La legislatura può essere prorogata con legge solo in caso di pericolo di guerra».

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Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni.

Tuttavia i suoi poteri sono prorogati sino alla riunione della nuova Camera.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni della nuova Camera debbono aver luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il provvedimento che le indice fisserà la prima riunione della Camera non oltre il ventesimo giorno delle elezioni».

 

«I Senatori sono eletti per 6 anni.

Il Senato si rinnuova per metà ogni tre anni.

Le nuove elezioni hanno luogo 50 giorni prima della data di scadenza.

Il termine per la rielezione del Senato nel caso del suo scioglimento è di 70 giorni».

 

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Il 27 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«Le due Camere sono elette per cinque anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso che vi sia imminente pericolo di guerra o che la guerra sia in corso.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 58.

Le due Camere sono elette per cinque anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

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Il 9 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni; il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati fino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, tranne che sia dichiarato lo stato di guerra. Il decreto del Presidente della Repubblica che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 60. (*)

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti