Evoluzione dell'Articolo
Il 20 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo:
«Il cittadino può circolare e fissare la propria residenza o domicilio in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, salvo i limiti imposti con carattere generale dalle leggi, per soli motivi di sanità o di ordine pubblico. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per motivi di carattere politico.
Il diritto di emigrare, salvi gli obblighi di legge, è garantito a tutti».
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Il 24 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il cittadino può circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge.
Il diritto di emigrare è garantito dallo Stato nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.
Il cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato».
Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 24 settembre 1946:
Art. 8.
Domicilio ed emigrazione.
«Il cittadino può circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge.
Il diritto di emigrare è garantito nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.
Il cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 10.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.
Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.
La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero.
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L'11 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.
«Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge».
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L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente testo e ne dispone la collocazione nell'articolo 10 del progetto (articolo 16 del testo definitivo della Costituzione).
«Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da trattati internazionali ma in nessun caso per reati politici».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino, adempiuti gli obblighi di legge, è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
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A cura di Fabrizio Calzaretti