[L'11 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 10:

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.

«Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.

«La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello, già svolto, dell'onorevole Mastino Pietro:

«Sostituirlo col seguente:

«Ogni cittadino ha diritto di emigrare salvo gli obblighi di legge».

Segue l'emendamento degli onorevoli Cairo, Di Gloria, Rossi Paolo, Pera, Persico:

«Sostituirlo col seguente:

«Tutti i cittadini possono trasferirsi e dimorare in qualsiasi parte del territorio italiano, ove non facciano ostacolo motivi generali di sanità e di sicurezza determinati dalla legge.

«L'emigrazione all'estero è libera.

«La Repubblica protegge ed assiste i cittadini emigrati per ragione di lavoro».

L'onorevole Cairo ha facoltà di svolgerlo.

Cairo. Il nostro emendamento, mira soprattutto a sostituire alcune espressioni che, a nostro avviso, sono imprecise.

Nel testo della Commissione, infatti, si parla di circolazione. Abbiamo preferito la dizione «trasferirsi», poiché sembra a noi che la parola usata nel progetto abbia un che di tecnico e di scientifico che male si riferisce agli uomini, e che fa pensare alla circolazione monetaria, alla circolazione sanguigna, alla circolazione dei veicoli; abbia, insomma, un sapore per così dire regolamentare che non è, a nostro avviso, conforme a quella che dovrebbe essere l'espressione anche linguistica e lessicale del testo costituzionale; tanto più che nel concetto di trasferimento c'è qualche cosa di permanente e di positivo che sfugge al concetto di circolazione.

E questo è così vero, a nostro avviso, che in un altro emendamento suggerito da altro collega, per intensificare questo concetto di circolazione, si è arrivati persino ad affermare la libertà di movimento; il che — è lapalissiano il dirlo — non è possibile ammettere. Quindi, ritengo che la parola «trasferimento» traduca meglio e meglio concreti il pensiero anche dei colleghi che hanno proposto l'articolo.

Abbiamo sostituito, poi, nel nostro emendamento, la parola «dimora» alla parola «soggiorno», in quanto riteniamo che con la parola «dimora» si faccia ricorso ad un preciso istituto giuridico previsto dalla nostra legislazione, mentre l'istituto del «soggiorno» non esiste. L'espressione, oltre a non essere perfettamente giuridica, fa pensare a qualcosa di fiscale; io penso, in questo momento, alla «tassa di soggiorno». Quindi, il far riferimento all'istituto della dimora credo non sia solo questione linguistica, ma anche questione di un certo contenuto giuridico.

Nel testo proposto da noi si afferma sic et simpliciter che l'emigrazione all'estero è libera, e si toglie l'espressione «salvo gli obblighi di legge». Qui il pensiero va a quello che riguarda specialmente il dovere militare, e cioè alla coscrizione. A questo proposito noi abbiamo il nostro pensiero, che svolgeremo a suo tempo. Comunque, noi riteniamo, fautori come siamo di quella nazione armata, che potrebbe diventare una realtà storica, suggerita dalle nostre condizioni storiche in questo momento, noi riteniamo che liberi come saremo dai vincoli di questa obbligatorietà del servizio militare, noi potremo affermare finalmente il grande principio, che è principio di civiltà socialista, del libero trasferimento di tutti i popoli e della libera emigrazione da una parte all'altra dei territori del mondo.

Il «salvo gli obblighi di legge» ci sembra una di quelle limitazioni, che purtroppo abbondano in questo testo costituzionale, per le quali concetti che dovrebbero apparire come dichiarazioni di principio trovano poi subito delle limitazioni, talvolta anche ingiustificate, in questo ricorso perenne alla legge. Il dire, a nostro avviso, che «l'emigrazione all'estero è libera» è affermare uno di questi principî fondamentali. Il sopprimere la frase «salvo gli obblighi di legge» non può significare senz'altro che l'emigrazione non possa essere regolata dalla legge. Il principio affermato dalla Costituzione è un principio fondamentale e generale e non toglie al legislatore la possibilità di una limitazione che non vada a violare il principio, ma che sia un'applicazione del principio stesso. Noi riteniamo che sia assolutamente necessario affermare solennemente questo principio di libertà che riguarda il nostro avvenire, che riguarda l'avvenire pacifico, che noi abbiamo in cima a tutti i nostri pensieri, dell'Europa e del mondo.

Al terzo ed ultimo comma il nostro emendamento sostituisce le parole «protegge ed assiste» alla parola «tutela». Nella tutela è parso ai proponenti dell'emendamento che fosse insito un concetto paternalistico che avesse, direi quasi, un richiamo nostalgico alla protezione paterna, a quella specie di tutela che faceva della nazione una specie di pupilla, che fu del fascismo ma che non deve essere della Repubblica italiana. Si aggiunge la parola «assiste» perché noi riteniamo che il dovere della Repubblica non sia solo quello di proteggere, ma anche quello di prestare assistenza effettiva agli emigranti. Il concetto di assistenza troverà poi il suo sviluppo e il suo svolgimento in quella sede sindacale, la quale darà, d'accordo con gli organi del Governo della Repubblica, il continuo sussidio, il costante sostegno a questi nuovi emigranti, che non dovranno essere più le turbe cenciose di un tempo, ma i cittadini nuovi della vera civiltà italiana, la civiltà del lavoro, e che porteranno il contributo prezioso della loro preziosissima opera all'estero. Questi ambasciatori di civiltà, come furono sempre e come dovranno essere ancora i nostri emigranti, dovranno godere non solamente della tutela, ma della protezione, la quale importa assistenza materiale e morale da parte della Repubblica italiana.

Per riassumere noi chiediamo: l'affermazione del concetto di «trasferimento» che, per nostro conto, meglio sostituisce il vago concetto di «circolazione»; il richiamo all'istituto della «dimora» al posto del «soggiorno» che non ha chiaro profilo giuridico; che l'emigrazione, come diritto e come libertà, venga affermata senza alcuna limitazione; che si faccia luogo al concetto di protezione e di assistenza che è molto più lato e deve essere sostituito alla parola paternalistica «tutela» che male può riferirsi ai nuovi nostri emigranti. (Applausi).

Presidente Terracini. Segue l'emendamento, già svolto, dell'onorevole Nobile:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Ogni cittadino può circolare, soggiornare ed esercitare liberamente la propria arte, professione o mestiere, in qualsiasi parte del territorio italiano, salvo le restrizioni imposte dalla legge per motivi di sanità pubblica o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche».

Segue l'emendamento dell'onorevole Ruggiero Carlo:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Ogni cittadino ha diritto di muoversi e soggiornare sul territorio italiano, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanità e di sicurezza pubbliche».

Non essendo presente l'onorevole proponente, l'emendamento si intende decaduto.

Segue l'emendamento dell'onorevole Mastrojanni:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano. Qualsiasi limitazione non può derivare che dalla legge, che provvede per motivi di sanità o di sicurezza, esclusa comunque la ragione politica».

L'onorevole Mastrojanni ha facoltà di svolgerlo.

Mastrojanni. Il mio emendamento ha un valore più formale che sostanziale, dividendo in due distinti periodi la intera dizione dell'articolo.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano (primo periodo). Nel secondo periodo sono contenute le limitazioni relative alle ragioni di sanità e di sicurezza; e l'esclusione delle limitazioni del diritto per ragioni politiche ho ritenuto che dovesse essere affermata in modo più evidente e più soddisfacente. Sostanzialmente, il mio emendamento riproduce il contenuto dell'articolo già proposto dalla Commissione per il progetto di Costituzione, ma lo esprime con una dizione che corrisponda meglio alle necessità di distinguere la parte positiva (diritto) da quella negativa (limitazione del diritto).

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Dominedò:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«L'emigrazione è libera, salvi gli obblighi imposti dalla legge per i casi di guerra o di emergenza».

L'onorevole Dominedò ha facoltà di svolgerlo.

Dominedò. Lo spirito del mio emendamento è quello di far sì che la libertà dell'emigrazione, sancita in sede costituzionale, non sia ad un tempo rimessa alla possibilità di subire obblighi o limiti incondizionati in sede legislativa e in ciò convengo nella sostanza delle considerazioni svolte dal precedente collega di parte socialista.

Ora, io vorrei chiedere alla Commissione se non ritenga conveniente, in relazione anche a quanto già considerammo in sede di terza Sottocommissione, che la disciplina dell'emigrazione, così intimamente connessa ai problemi del lavoro e così strettamente attinente all'espansione della personalità umana sul piano economico-sociale, non debba essere opportunamente trasferita sotto il titolo dei «Rapporti sociali». Se la Commissione credesse di venire incontro a questa mia proposta, non avrei motivo di insistere adesso nello svolgere il mio emendamento.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Senz'altro; siamo d'accordo. Vi sono anche altri emendamenti conformi alla sua richiesta, degli onorevoli Roselli e Ruggiero.

Dominedò. Allora, non ho altro da aggiungere, in questa sede.

Presidente Terracini. L'onorevole Roselli ha presentato il seguente emendamento:

«Trasferire gli ultimi due commi, in apposito articolo, al Titolo III (Rapporti economici), dove la materia dell'emigrazione ha sede più opportuna».

Non essendo l'onorevole Roselli presente, l'emendamento si intende decaduto.

L'onorevole Ruggiero Carlo ha presentato un secondo emendamento:

«Trasferire l'ultimo comma all'articolo 30».

Non essendo presente, l'emendamento si intende decaduto.

Sono stati ora presentati, dagli onorevoli Bulloni e Schiratti, i seguenti emendamenti:

«Sostituire ai due ultimi commi dell'articolo 10 del testo della Commissione, il seguente:

«Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

«Trasferire i due ultimi commi del testo della Commissione al Titolo terzo sui rapporti economici».

L'onorevole Bulloni ha facoltà di svolgerli.

Bulloni. Mantengo l'emendamento, rinunciando a svolgerlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Cappi ha proposto la soppressione di parecchi articoli, fra i quali l'articolo 10 in esame. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Cappi. Ho proposto la soppressione degli articoli 9, 10, 17, 18; ma insisterei soprattutto sulla soppressione degli articoli 17 e 18.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Cappi di voler fare riferimento, per ora, all'emendamento all'articolo 10. Gli emendamenti agli altri articoli potrà svolgerli a suo tempo.

Cappi. Ho proposto la soppressione dell'articolo 10 che mi sembrava superfluo, in quanto la materia è già compresa nell'articolo 8 che garantisce la libertà personale, dizione così larga che mi sembrava potesse comprendere anche la libertà di uscire e rientrare nel territorio dello Stato. Comunque, se la Commissione non accetta la proposta, non insisto.

Presidente Terracini. Vi è, infine, l'emendamento dell'onorevole Preziosi, così formulato:

All'ultimo comma aggiungere: istituendo presso le proprie rappresentanze diplomatiche uffici speciali di assistenza per i lavoratori».

L'onorevole Preziosi ha facoltà di svolgerlo.

Preziosi. Mantengo l'emendamento, rinunziando a svolgerlo

Presidente Terracini. Invito la Commissione a esprimere il suo parere sugli emendamenti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Dichiaro innanzitutto che la Commissione accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Bulloni e Schiratti. A proposito dell'emendamento dell'onorevole Mastino Pietro, che riguarda il diritto all'emigrazione, faccio presente che, siccome il concetto in esso contenuto è stato ripreso sia dalla proposta di emendamento dell'onorevole Dominedò, sia da quella degli onorevoli Roselli e Ruggiero che, per quanto decadute per l'assenza dei proponenti hanno trovato tuttavia altri colleghi che si sono ritenuti sostanzialmente d'accordo, che del diritto di emigrazione potrà parlarsi senz'altro nella parte relativa ai rapporti economici. In quella sede potremo discutere gli emendamenti che già sono stati presentati o che comunque saranno presentati al riguardo.

Circa l'emendamento presentato dall'onorevole Cairo ed altri per la sostituzione del verbo «dimorare» a quello del progetto «soggiornare», osservo che quest'ultimo è comprensivo del primo. La Commissione quindi vi insiste, perché è convinta che esso meglio sancisca il diritto del cittadino a stabilirsi nei luoghi che preferisce.

Faccio inoltre osservare all'onorevole Cairo che tutta la materia riguardante l'emigrazione forma già oggetto dei «rapporti economici» e che pertanto noi potremo rimandarla in quella sede.

Anche l'emendamento dell'onorevole Nobile, relativo all'esercizio dei commerci e delle professioni, può rientrare nei rapporti economici e precisamente nell'articolo 31 del progetto. Prego pertanto l'onorevole Nobile di rinviare a quella sede l'esame della questione da lui sollevata.

L'emendamento dell'onorevole Mastrojanni mi sembra di natura formale e, coerentemente con quanto ho avuto l'onore di proporre a chiusura della discussione generale del primo capitolo, non mi pare che valga la pena di insistervi e prego perciò l'onorevole Mastrojanni di ritirarlo.

Analogamente la Commissione non è d'accordo con l'onorevole Mastrojanni circa il suo emendamento soppressivo, perché distruttivo di una garanzia di libertà per il cittadino.

C'è infine l'emendamento dell'onorevole Preziosi. Prego il collega di volerne rinviare l'esame al capitolo dei rapporti economici e specificamente agli articoli che riguardano l'emigrazione.

Guerrieri Filippo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Guerrieri Filippo. Io non ho fatto nessuna proposta di emendamento, ma vorrei, se fosse possibile, proporre alla Commissione una semplice posposizione di parola, e cioè che invece di dire «ogni cittadino può circolare e soggiornare», si dica: «ogni cittadino può soggiornare e circolare». È una inezia, ma mi pare che risponda di più ad un concetto logico, in quanto il fatto di soggiornare precede il circolare.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Questa appartiene a quella serie di proposte che io considero di natura stilistica. Risciacqueremo in Arno tutto il contesto del progetto dopo che sarà divenuto definitivo.

Presidente Terracini. Dopo le dichiarazioni della Commissione, domando ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

Non essendo presente l'onorevole Mastino Pietro, il suo emendamento s'intende decaduto.

L'onorevole Cairo mantiene il suo emendamento?

Rossi Paolo. Quale firmatario dell'emendamento Cairo, dichiaro di mantenerlo.

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Mastrojanni, il suo emendamento s'intende decaduto.

L'onorevole Dominedò mantiene il suo emendamento?

Dominedò. Ho fatto richiesta alla Commissione, che ha accettato, di rinviare la materia al titolo dei rapporti sociali.

Presidente Terracini. Allora si intende che, in sede di articolo 10, l'emendamento dell'onorevole Dominedò è ritirato.

L'onorevole Preziosi mantiene il suo emendamento?

Preziosi. Accetto senz'altro quanto è stato dichiarato dall'onorevole Tupini, e cioè che l'emendamento sarà preso in esame in sede di rapporti economici.

Presidente Terracini. S'intende che l'onorevole Bulloni mantiene i suoi emendamenti, già accettati dalla Commissione.

L'onorevole Cappi ritira la proposta di soppressione dell'articolo 10?

Cappi. La ritiro.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobile mantiene il suo emendamento?

Nobile. Consento al suggerimento dell'onorevole Tupini di presentare l'emendamento in altra sede.

Presidente Terracini. Rimane, dunque, l'emendamento Cairo e altri, non accettato dalla Commissione, del quale pongo in votazione il primo comma:

«Tutti i cittadini possono trasferirsi e dimorare in qualsiasi parte del territorio italiano, ove non facciano ostacolo motivi generali di sanità e di sicurezza determinati dalla legge».

(Non è approvato).

Pongo ai voti il primo periodo del primo comma nel testo della Commissione:

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza».

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo periodo dello stesso comma:

«In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche».

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo comma dell'emendamento Cairo e altri:

«L'emigrazione all'estero è libera».

(Non è approvato).

Pongo ai voti la proposta degli onorevoli Bulloni e Schiratti, accettata dalla Commissione, di sostituire gli ultimi due commi dell'articolo 10 col seguente:

«Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge».

(È approvata).

Pongo ai voti la proposta degli stessi onorevoli Bulloni e Schiratti, che la Commissione ha accettato, di trasferire i due ultimi commi dell'articolo del testo della Commissione al Titolo terzo sui rapporti economici.

(È approvata).

Decade, pertanto, il terzo comma dell'emendamento Cairo e altri, per quanto riguarda l'art. 10, il quale resta approvato in questa formulazione definitiva:

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.

«Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti