[Il 20 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la votazione degli ordini del giorno sui seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Adonnino. [...] osservo che nell'articolo 94 si dice subito che la funzione giurisdizionale è «espressione della sovranità». Ora, onorevoli colleghi, che cosa significa «espressione della sovranità»? Qualunque atto dello Stato in sostanza è espressione della sovranità; anche quando il più umile dei carabinieri arresta un delinquente, egli adopera un potere che è espressione della sovranità. Perciò mi pare che non si debba solo dire «espressione della sovranità», ma si debba dire «espressione immediata e diretta della sovranità».

Se si fissasse l'organo e si caratterizzasse come «organo sovrano» si potrebbe obiettarmi: la sovranità è indelegabile e perciò, quando si dice che un organo è sovrano, non c'è bisogno di dire «direttamente e immediatamente». Siccome però qui non si parla di un organo, ma si parla di una funzione, e si dice che essa è «espressione della sovranità» mi pare che sia assolutamente necessario dire che ne è manifestazione «diretta ed immediata». Solo così noi poniamo il potere giudiziario sullo stesso piano degli altri due poteri, il legislativo e l'esecutivo.

[...]

[Per la parte seguente, il testo completo della discussione è riportato a commento dell'articolo 101.]

Presidente Terracini. Passiamo all'esame dell'articolo 94. Se ne dia lettura.

Riccio, Segretario, legge:

«La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

«I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

«I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete».

Presidente Terracini. A questo articolo 94 sono stati presentati numerosissimi emendamenti, molti dei quali sono stati già svolti. Così, l'onorevole Mastino Pietro ha svolto il suo emendamento che era il seguente:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero, che dipendono soltanto dalla legge».

L'onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati svolti anche i seguenti emendamenti:

«Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«La funzione giurisdizionale, espressione diretta della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo italiano.

«I magistrati non hanno vincoli di subordinazione gerarchica e sono tenuti soltanto alla osservanza della legge che interpretano ed applicano secondo coscienza.

«Caccuri».

«Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

«Il potere giudiziario emana direttamente dalla sovranità dello Stato.

«Questo lo esercita a mezzo di magistrati indipendenti.

«Le sentenze sono rese in nome del popolo.

«Castiglia».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo italiano.

«Romano».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo.

«Colitto».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La funzione giurisdizionale, espressione della volontà popolare, è esercitata in nome della Repubblica.

«Bellavista».

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Il potere giudiziario, emanazione diretta ed immediata della sovranità dello Stato, esercita la funzione giurisdizionale in nome del popolo».

«Adonnino».

[...]

L'onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, sostituire: La funzione giudiziale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Costa. [...] Credo poi che sia inutile aggiungere «espressione della sovranità della Repubblica» e possa solo bastare dire «la giurisdizione».

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: La funzione giurisdizionale, sostituire: La giurisdizione;

sopprimere l'inciso: espressione della sovranità della Repubblica;

alle parole: è esercitata in nome del popolo, sostituire: è esercitata dalla Magistratura in nome del popolo italiano».

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il popolo partecipa direttamente all'esercizio della giurisdizione nei processi di Corte d'assise nei modi stabiliti dalla legge».

«Sopprimere l'ultimo comma».

L'onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgerli.

Nobili Tito Oro. [...] «La giurisdizione» significa «dichiarazione del diritto», «applicazione della legge», e quindi «funzione e potestà di giudicare». Pertanto è pleonasmo tautologico dire «funzione giurisdizionale» anziché puramente e semplicemente «giurisdizione».

A questa locuzione segue, nel testo del progetto, l'inciso: «espressione della sovranità della Repubblica». Mi si permetta di confessare che lo trovo non necessario, pretenzioso, non producente; esso non può rappresentare la definizione della giurisdizione, in quanto non ne determina il contenuto; non ne segnala né una caratteristica essenziale, né una caratteristica differenziale; perché espressioni della sovranità della Repubblica sono del pari l'esercito, che si substanzia nel diritto di difesa armata dello Stato e del suo territorio, la diplomazia che realizza il diritto di ambasceria, il Parlamento che esercita il potere legislativo, il Governo e l'amministrazione che il potere esecutivo esprimono nel diritto di batter moneta e di imporre tributi, ecc. L'attribuzione di una caratteristica che non è speciale ed essenziale della giurisdizione, che abusa di un nome che deve esser sacro e che per questo non va sciupato con l'abuso, ad evitare atteggiamenti demagogici e vacuità stilistiche, costituiscono già giustificazione sufficiente alla proposta soppressione dell'inciso.

Presidente Terracini. Sullo stesso articolo 94 è stato presentato dagli onorevoli Conti, Perassi, Bettiol, Leone Giovanni, Reale Vito un emendamento del seguente tenore:

«La giustizia è amministrata in nome del popolo.

«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

Si intende così assorbito l'emendamento dell'onorevole Bettiol del seguente tenore:

«Al secondo comma, sopprimere le parole: che interpretano ed applicano secondo coscienza».

L'onorevole Conti ha facoltà di svolgerlo.

Conti. Rinunzio a svolgerlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato di redazione ha tenuto conto, uno per uno, dei numerosi emendamenti presentati; ma mi consentirete che, per impostare la questione, io parta dal testo proposto dalla Commissione dei 75, il quale dice: «La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo».

Il Comitato ritiene che si possa sopprimere l'inciso «espressione della sovranità della Repubblica», perché questa formula non è espressa né a proposito del Parlamento, né a proposito del potere esecutivo, cioè degli altri poteri a cui è parallelo il potere giudiziario; il metterla qui non avrebbe significato e valore specifico.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Mastino Pietro, mantiene il suo emendamento?

Abozzi. L'onorevole Mastino Pietro non è presente. Faccio mio il suo emendamento e lo mantengo.

Presidente Terracini. Sta bene. Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento?

Targetti. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Caccuri, mantiene il suo emendamento?

Caccuri. Lo ritiro. Aderisco in pieno alla nuova formulazione Conti, Bettiol e altri.

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Castiglia, l'emendamento si intende decaduto.

Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?

Romano. Mi associo alla proposta della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

Colitto. Non ho nulla da dire, avendo la Commissione accolto il mio emendamento.

Presidente Terracini. Non essendo presenti gli onorevoli Bellavista, Adonnino, Costa e Ruggiero, i loro emendamenti si intendono decaduti.

Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Non ho nessuna difficoltà ad accettare, per il primo comma, il nuovo testo della Commissione, che ha accolto alcuni degli emendamenti da me proposti e, fra questi, la soppressione dell'inciso; accetto che sia sostituita la locuzione «la giustizia è amministrata» a quella del progetto. Insisto perché sia inserita l'indicazione della Magistratura come organo dell'amministrazione della giustizia, e ciò in via di transazione perché ritengo più precisa la formula complessiva da me proposta. Confermo le ragioni svolte a sostegno dell'aggettivazione del popolo, ma non insisto nell'emendamento.

[...]

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, passiamo allora ai voti. Abbiamo innanzitutto un emendamento sostitutivo integrale di tutto l'articolo, che era stato proposto dall'onorevole Mastino Pietro e che era stato successivamente fatto proprio dall'onorevole Abozzi. Onorevole Abozzi, lo mantiene?

Abozzi. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo alla votazione di questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 94:

«La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero, che dipendono soltanto dalla legge».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non accoglie questo emendamento.

Moro. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che voteremo per il testo della Commissione e quindi contro tutti gli altri emendamenti.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

(Non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti