Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 94.
La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.
I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.
I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.
A cura di Fabrizio Calzaretti