Evoluzione dell'Articolo
Il 14 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni. La Provincia è una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale».
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Il 5 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«La Regione può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari per l'attuazione di un ulteriore decentramento.
In ogni circoscrizione provinciale sarà istituita una Giunta elettiva i cui modi di elezione e i cui poteri saranno stabiliti dalla legge».
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Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:
«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni.
Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale e statale».
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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 107.
La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.
Art. 120.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.
Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.
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Il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari, di carattere esclusivamente amministrativo, per un ulteriore decentramento.
Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione a cui appartengono.
Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 129. (*)
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
[(*) Articolo abrogato da una successiva legge costituzionale.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti