[Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulle autonomie locali.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 128 per il testo completo della discussione.]
Il Presidente Ruini, passando al titolo relativo alle autonomie locali, pone in esame il seguente articolo:
«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni.
«Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale».
L'onorevole Targetti ha proposto di sostituirlo col seguente:
«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Provincie e Comuni».
Tale emendamento si ricollega ad un articolo successivo del seguente tenore:
«La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo delle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.
«Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica».
L'onorevole Targetti ha proposto di sostituirlo col seguente:
«Le Provincie sono enti autarchici, con propria amministrazione elettiva, con funzioni e compiti determinati dalla legge, in correlazione con quelli specifici dei Comuni e delle Regioni».
Si tratta, in sostanza, di conservare la Provincia, non come era stato stabilito nel progetto, ma come ente autarchico.
[...]
Ambrosini ricorda che quando il Comitato di redazione cominciò i suoi lavori, si dichiarò favorevole al mantenimento dell'ente Provincia, appunto per le preoccupazioni accennate dall'onorevole Targetti, e specialmente per le ripercussioni che la soppressione di questo ente avrebbe potuto suscitare nella pubblica opinione. Sennonché, tutto l'andamento della discussione nel Comitato portò al delinearsi di una maggioranza decisamente contraria al mantenimento dell'ente Provincia; e allora il suo sforzo e di altri colleghi fu quello di mantenere in sostanza quei compiti che oggi sono esplicati dalla Provincia, eliminando semplicemente quella sovrastruttura di ente autarchico, e quindi quella speciale rappresentanza limitatamente all'assolvimento di compiti che possono contarsi sulle dita di una mano.
Ora pensa che la struttura del sistema predisposto dal Comitato di redazione possa soddisfare a tutte le esigenze, in quanto concretamente tutti gli uffici e i servizi pubblici che attualmente esistono nell'ambito della circoscrizione provinciale restano, sia il Tribunale, sia l'Intendenza di finanza, sia il Provveditorato agli studi. Occorre tener presente quelle che erano le funzioni e le caratteristiche dell'ente Provincia, come ente autarchico, e della circoscrizione provinciale, come circoscrizione puramente amministrativa.
Ora, tutti gli uffici e i servizi pubblici della circoscrizione provinciale, restando come attualmente sono, la questione si accentra semplicemente nella soppressione o meno dell'ente autarchico. La preoccupazione dell'eliminazione della rappresentanza crede possa essere superata, quando si tenga presente la disposizione di un successivo articolo per cui «nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica».
Ad eliminare molte delle apprensioni di cui si è fatto interprete l'onorevole Targetti ha proposto che al comma del primo articolo in esame: «Le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale» siano aggiunte le parole: «e statale».
In questo modo crede doveroso e coerente approvare il testo proposto dal Comitato di redazione.
Così pure l'onorevole Uberti ha proposto, a proposito delle Giunte previste in un articolo successivo, di sostituire alla formula: «Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, ecc.» l'altra: «In tali circoscrizioni sono elette dai Comuni Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi».
Il Presidente Ruini avverte che occorre tener conto, agli effetti della decisione da prendere, dei due emendamenti di cui ha parlato l'onorevole Ambrosini.
[...]
Laconi è dolente di dover parlare contro la proposta Targetti, coerentemente alla posizione assunta nella Sottocommissione, perché sente le preoccupazioni da lui manifestate. Ha però l'impressione che tali preoccupazioni, vive nelle Province, siano determinate non tanto dalla scomparsa dell'ente autarchico come tale, ma dal fatto che si teme che la costituzione delle Regioni possa significare anziché un decentramento, un accentramento amministrativo. Tale preoccupazione può, a suo parere, essere eliminata considerando la Provincia come un organo di decentramento amministrativo regionale e statale.
In sostanza, alle popolazioni delle Province interessa che non si debba andare nel capoluogo regionale, anziché in quello provinciale, per trovare l'Intendenza di finanza, la banca, ecc. Questa preoccupazione non ha ragione d'essere, perché i capoluoghi provinciali continueranno a rimanere organi di decentramento dello Stato.
[...]
Presidente Ruini. [...] L'onorevole Ambrosini ha proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo in esame: «Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale» le parole: «e statale».
Pone ai voti la proposta.
(È approvata).
A cura di Fabrizio Calzaretti