[Il 1 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]

Presidente Terracini. [...] Gli onorevoli Targetti, Dugoni, Malagugini e Jacometti, hanno presentato il seguente articolo 108-bis:

«I Comuni sono autonomi nel proprio ambito».

Vorrei far presente all'onorevole Targetti che il nuovo testo presentato dal Comitato in base ai vari emendamenti proposti, tocca in modo particolare il Comune e stabilisce che i Comuni devono essere autonomi in questa forma.

Chiedo all'onorevole Targetti se non ritiene che l'articolo aggiuntivo sia esaminato nel momento in cui esamineremo il testo della Commissione. Il suo articolo apparirebbe allora un emendamento al testo proposto dalla Commissione.

Targetti. L'osservazione del signor Presidente è esattissima, ma noi avevamo mantenuto l'emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo più che altro perché ci sembrava che fosse questo il punto più indicato per il collocamento di un articolo relativo al Comune, seguito poi da un articolo relativo alla Provincia. Ci sembrava logico che la Costituzione dopo aver definito la Regione, dicesse subito che esistono i Comuni e le Province, prima di passare a dettare norme relative alla Regione.

Ma se questo deve avere come conseguenza di appesantire la trattazione dell'argomento, credo che i miei colleghi non possano non accedere all'invito del Presidente.

Presidente Terracini. Siccome l'articolo 107 nel testo approvato dice: «La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni», si spiega perché nel testo della Commissione sono esaminate successivamente le Regioni, le Province, i Comuni.

Ad ogni modo, dato che l'onorevole Targetti accede alla mia proposta, a suo tempo esamineremo l'articolo che riguarda i Comuni.

La stessa osservazione ritengo si debba fare a proposito dell'articolo aggiuntivo 108-ter, presentato dagli stessi onorevoli Targetti, Dugoni, Malagugini, Jacometti:

«Le Provincie sono Enti di decentramento amministrativo, dotate di autogoverno».

Siccome la Commissione dedica una parte di un suo articolo alle Province, sarà opportuno esaminare questo articolo aggiuntivo come emendamento alla proposta della Commissione.

(Così rimane stabilito).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti