[Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Mortati si domanda se — nell'articolo 12 — parlandosi di leggi, si sia inteso riferirsi alle leggi in senso stretto o all'attività normativa in senso generico: perché sarebbe d'opinione che, per i regolamenti delegati di cui all'articolo 4-ter[i], si debba seguire la stessa procedura delle leggi: non così, invece, per i regolamenti interni della Regione.

Nobile, per le considerazioni già altra volta espresse, vorrebbe compresi tra quelli che debbono essere sottoposti all'approvazione degli organi centrali, tutti i regolamenti che le Regioni fanno anche per le proprie leggi e, subordinatamente, i regolamenti che concernono la sicurezza pubblica o comunque l'interesse nazionale.

Uberti non crede sia il caso di appesantire eccessivamente la Costituzione, introducendovi una disposizione esplicita anche per i regolamenti, perché in sostanza il regolamento non è che la esecuzione pratica di norme legislative che sono, in quanto tali, già contemplate nell'articolo.

Fabbri, considerato che la questione sollevata dall'onorevole Mortati involge un principio di giustizia amministrativa, preferirebbe rimandarne la soluzione a quando saranno stabiliti gli organi della giustizia amministrativa nell'ambito della Regione e determinate le loro funzioni; ma se si tratta dell'accertamento preventivo che il Governo fa, non è d'opinione di appesantire la procedura per la formazione di tali regolamenti, pur ritenendo necessaria una garanzia contro la loro incostituzionalità.

Mannironi ritiene che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed il controllo da parte dello Stato debbano effettuarsi soltanto per le leggi della Regione: nessun intervento dello Stato crede sia necessario per i regolamenti di leggi emanate dalla Regione e tanto meno la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Tosato, escludendo i regolamenti esecutivi di leggi regionali, vorrebbe esteso agli altri regolamenti la disamina e il controllo da parte dello Stato.

Il Presidente Terracini, per evitare che si creino situazioni contraddittorie nelle varie Regioni, ritiene che lo Stato debba avere una possibilità di controllo sui vari regolamenti la cui emanazione è delegata alla Regione; non trova quindi eccessivo che la procedura si svolga allo stesso modo di quella stabilita per le leggi della Regione. Chiarisce che, secondo la proposta Mortati, la procedura stabilita per le leggi deve essere seguita anche per i regolamenti delegati di cui all'articolo 4-ter.

Nobile propone un emendamento nel senso che tale procedura valga per tutti i regolamenti che le Regioni fanno anche per le proprie leggi. Subordinatamente, un secondo emendamento in base al quale la procedura stessa valga per quelli che riguardano la sicurezza pubblica o comunque l'interesse nazionale.

Il Presidente Terracini pone ai voti gli emendamenti dell'onorevole Nobile.

(Non sono approvati).

Mette ai voti la proposta Mortati così formulata:

«La procedura stabilita per la pubblicazione e l'impugnativa delle leggi deve essere seguita anche per i regolamenti delegati di cui all'articolo 4-ter».

(È approvata).

Mortati, riferendosi ad eventuali situazioni d'urgenza, ritiene che esse possano suggerire una procedura abbreviata per la pubblicazione delle leggi, purché il Governo sia posto nella possibilità di dare il suo consenso espresso senza attendere il compimento del termine ordinario previsto per la pubblicazione stessa. Propone perciò il seguente comma aggiuntivo:

«Ove l'Assemblea Regionale dichiari l'urgenza di una legge da essa approvata, si può procedere alla pubblicazione di questa prima del decorso del termine di cui all'articolo ... se il Governo dello Stato dia il suo consenso espresso».

Fuschini chiede chiarimenti sulla parola «espresso» e circa la pubblicazione della legge.

Il Presidente Terracini risponde che «espresso» vuol significare «esplicito» e che la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Mette poi in votazione questo comma aggiuntivo all'articolo 12 proposto dall'onorevole Mortati.

(È approvato).


 

[i] L'articolo 4-ter è stato approvato nella seduta del 26 novembre 1946, e la relativa discussione si trova a commento dell'articolo 117.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti