[Il 3 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini. [...] Avverte infine che l'onorevole Mortati ha presentato all'articolo 12 del progetto del Comitato, su cui verte la discussione odierna già iniziatasi nella riunione antecedente, il seguente emendamento:

«I disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sono comunicati al Governo, il quale, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede alla loro inserzione nella seconda parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

«Dopo trenta giorni da tale inserzione i medesimi, ove non ricorra l'applicazione del successivo comma, acquistano valore di legge e sono pubblicati, a cura del Ministro Guardasigilli, nelle forme prescritte per le leggi dello Stato.

«Nel termine di cui al precedente alinea il Governo, ove ritenga che la legge approvata sia incostituzionale, oppure riesca lesiva degli interessi della Nazione o di altre Regioni, può, con istanza motivata, richiedere un nuovo esame da parte dell'Assemblea regionale.

«Ove questa, a maggioranza assoluta dei suoi membri, rinnovi l'approvazione del progetto, o se vi introduca variazioni che siano ritenute affette da uno dei vizi indicati, il Governo, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ha la facoltà di proporre il ricorso, per i casi di incostituzionalità, alla Suprema Corte di Giustizia costituzionale, e, per i casi di conflitto di interessi, all'Assemblea nazionale, onde ottenere la pronuncia di invalidità del progetto.

«La procedura dell'esame innanzi all'Assemblea è regolata con apposita legge.

«Contro le leggi della Regione, pubblicate a norma del primo comma, è esperibile l'azione di incostituzionalità secondo le norme generali».

Ricorda che all'articolo 12, nella riunione antecedente, sono stati presentati anche altri emendamenti da parte degli onorevole Rossi, Calamandrei, Nobile e Bozzi.

Di Giovanni propone di aggiungere alla fine dell'articolo 12 il seguente comma:

«Nelle leggi delle Regioni, là dove sono impegnati i diritti e gli interessi delle classi lavoratrici, non si possono adottare norme o creare condizioni meno favorevoli di quelle garantite dalle leggi dello Stato».

Il Presidente Terracini osserva che la proposta dell'onorevole Di Giovanni non è pertinente all'articolo in discussione e potrà quindi essere esaminata in altra occasione.

Rossi Paolo desidera rispondere ad alcune osservazioni fatte a proposito degli emendamenti da lui proposti all'articolo 12 insieme all'onorevole Calamandrei.

Gli onorevoli Tosato e Fabbri hanno disapprovato il principio per cui un disegno di legge, approvato da un'Assemblea regionale, dovrebbe essere pubblicato due volte nella Gazzetta Ufficiale prima di diventare legge. Non vede però come si possa ovviare alla necessità di tale doppia pubblicazione, se il ricorso per l'annullamento dei progetti di legge deve essere consentito anche alle Regioni.

Gli onorevoli La Rocca e Laconi hanno sostenuto che la facoltà di impugnativa dovrebbe essere attribuita anche al Parlamento. L'attuazione di una simile proposta gli sembra assai difficile. Innanzi tutto, è da osservare che, se fosse accolta la proposta secondo cui l'Assemblea nazionale dovrebbe essere chiamata a decidere sul ricorso per motivo di conflitto di interessi, il Parlamento riunito in Assemblea nazionale verrebbe ad essere giudice e sarebbe assai strano che esso nello stesso tempo dovesse essere anche il promotore del ricorso. In secondo luogo, sarebbe assai difficile risolvere il problema della certezza dei termini, se anche al Parlamento fosse consentita la facoltà di impugnativa. A tale proposito, infatti, ci si può domandare se sia possibile imporre un termine per l'impugnazione anche al Parlamento, e se esso possa essere costretto all'osservanza di un qualsiasi termine appositamente stabilito. In terzo luogo, sorge il quesito del modo con cui dovrebbe essere esercitata la facoltà di impugnativa, se, cioè, da parte di un solo rappresentante al Parlamento o da un dato numero di deputati. Da un punto di vista pratico, poi, se la facoltà in questione dovesse essere attribuita non solo al Governo, ma anche alle singole Regioni, sarebbe del tutto inutile concederla anche al Parlamento, visto che qualsivoglia gruppo politico potrebbe sempre trovare il modo di farla esplicare o dal Governo o dalla Regione o magari da un singolo cittadino.

A proposito, infine, dell'ultimo comma dell'emendamento, l'onorevole Mortati non s'è espresso favorevolmente. Si tratta di una disposizione secondo cui alla Suprema Corte costituzionale dovrebbe essere attribuita anche la facoltà di decidere sui conflitti negativi di competenza legislativa che possono sorgere tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni. Fautore di una tale disposizione è stato in principal modo l'onorevole Calamandrei, il quale ha osservato che può accadere che sia la Regione che lo Stato si dichiarino incompetenti a legiferare su una determinata materia: in tal caso nessuno dei due emanerebbe un qualche provvedimento che pur potrebbe essere necessario. Per riparare ad un simile inconveniente si dovrebbe appunto far ricorso all'opera della Suprema Corte costituzionale.

Termina affermando che tra gli emendamenti da lui proposti insieme all'onorevole Calamandrei e quelli dell'onorevole Bozzi e dell'onorevole Mortati non esistono sostanziali differenze: unica disparità di criterio, quella per cui egli ha ritenuto opportuno attribuire la facoltà di impugnativa anche alle Regioni.

Bozzi è del parere che, innanzi tutto, i disegni di legge approvati dalle Assemblee regionali debbano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si tratta in sostanza di una inserzione che non può avere altro valore che quello di una notificazione, che è indispensabile, perché a tutti deve essere data la possibilità di venire a conoscenza dei provvedimenti adottati dalle Regioni.

Gli sembra che tutti siano d'accordo nell'ammettere che la facoltà di impugnativa possa essere esercitata in due casi: quando dal Governo i disegni di legge regionali siano ritenuti incostituzionali o siano ritenuti in conflitto con gli interessi della Nazione o di altre Regioni. La competenza nel primo caso non può spettare che alla Corte costituzionale, che è un giudice di legittimità; nel secondo, all'Assemblea nazionale che, trattandosi di una controversia di merito, dovrebbe sostituire una sua propria legge a quella adottata dalla Regione, per giungere ad un componimento degli interessi in contrasto.

Nell'emendamento da lui proposto non si prevede poi il procedimento del rinvio, che è ammesso invece nel progetto del Comitato di redazione e negli emendamenti degli onorevoli Mortati e Rossi-Calamandrei. Con tale procedimento i disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale e trasmessi al Governo, ove questo li ritenga contrari alla Costituzione o eccedenti i limiti di competenza della Regione, possono essere rinviati alla Assemblea regionale affinché li riesamini. Tale procedimento, a suo avviso, è inutile e dannoso, perché, oltre ad essere causa di una notevole perdita di tempo, implicando la necessità di determinate pubblicazioni, acuisce anche e drammatizza il conflitto fra la Regione e lo Stato. Nel caso in cui lo Stato ritenga che un disegno di legge regionale debba essere impugnato, è meglio che esso proceda senz'altro all'impugnativa senza rinviarlo alla Regione. È stato osservato da qualcuno che con ciò si toglierebbe alla Regione la possibilità di dirimere il conflitto; ma l'osservazione non è esatta, perché è vero proprio l'opposto, in quanto la Regione, di fronte all'impugnativa dello Stato, avrebbe sempre la possibilità di ritirare il disegno di legge e con ciò cesserebbe la materia del contendere, ossia si dirimerebbe il conflitto senza esasperarlo.

Quanto alla potestà di impugnativa dei disegni di leggi regionali, è del parere che debba essere attribuita soltanto al Governo. Nell'emendamento dell'onorevole Mortati non è precluso ad ogni singolo cittadino il diritto di impugnare la legge regionale; il che è giusto, ma soltanto quando il provvedimento regionale sia diventato legge alla stessa stregua di ogni altra legge dello Stato. Ma finché ciò non avvenga, nei diversi stadi che un disegno di legge regionale deve compiere per diventare legge, l'unico organo che possa adeguatamente valutare i vizi di legittimità o di merito di un progetto di legge approvato da una Regione non può essere che il Governo. Alle Regioni dovrebbe essere conferita soltanto la facoltà di prospettare al Governo l'opportunità che esso eserciti la sua potestà di impugnativa. È per questo che nel suo emendamento è detto esplicitamente che il Governo, anche su proposta di altre Regioni, può rimettere i disegni di legge regionali all'Assemblea nazionale.

Ad attestare, infine, che sia compiuta tutta la procedura o che siano decorsi i termini per promuovere l'impugnativa, che cioè un disegno di legge regionale sia diventato legge, occorre, a suo avviso, una nuova pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, accompagnata dal visto del Ministro Guardasigilli.

Laconi osserva che ciò che più interessa è stabilire a chi competa, durante il processo di formazione della legge regionale, la facoltà di promuovere l'impugnativa: se al solo Governo o anche alle Regioni e al Parlamento. A suo avviso, tale facoltà dovrebbe essere concessa, oltre che al Governo, anche al Parlamento. Ormai quasi tutti sono d'accordo nell'ammettere che il Governo possa ricorrere, per il controllo di legittimità, alla Corte costituzionale e per il controllo di merito all'Assemblea nazionale; ma allo stato attuale non è stata ancor presa alcuna decisione relativamente alla istituzione di una Corte costituzionale. Indubbiamente occorre fare una distinzione fra il controllo di legittimità e quello di merito: non per questo, però, si dovrebbe evitare di attribuire anche all'Assemblea nazionale la facoltà di promuovere l'impugnativa contro i disegni di legge approvati dalle Assemblee regionali, così come la si vuole concedere al Governo. In proposito si potrebbe, ad esempio, stabilire di accordare la possibilità di prendere tale iniziativa a un determinato numero di membri dell'Assemblea nazionale. Così anche il Parlamento potrebbe intervenire, il che gli sembra giusto, nel processo di formazione delle leggi regionali.

Nobile non è favorevole agli emendamenti proposti dagli onorevoli Rossi e Calamandrei, perché gli sembra che essi contengano disposizioni troppo particolareggiate e quindi non adatte a un testo costituzionale.

Per quanto riguarda la questione della pubblicazione dei disegni di legge regionali sulla Gazzetta Ufficiale, ritiene che a una prima pubblicazione al solo scopo di notifica, dovrebbe seguirne una seconda, cioè dei disegni di legge diventati legge, perché è necessario che tutti abbiano la possibilità di venire a conoscenza delle leggi approvate da ciascuna Regione. In ogni modo, torna a dichiarare che non gli sembra opportuno scendere a simili particolari in un testo costituzionale.

A proposito del procedimento di rinvio, a cui l'onorevole Bozzi si è dichiarato contrario, osserva che con esso si viene ad esercitare una facoltà assai meno grave e impegnativa di quella relativa al ricorso per annullamento. Col rinvio, da parte del Governo, del disegno di legge all'Assemblea regionale, si può rendere meno aspro il conflitto tra lo Stato e la Regione: il Governo infatti può suggerire all'Assemblea regionale di apportare alcune modifiche, che potrebbero anche essere di modesta importanza, a un dato disegno di legge, che la stessa Assemblea regionale potrebbe consentire. Così può cessare ogni motivo di dissidio fra lo Stato e la Regione.

Per tali considerazioni ritiene che il principio del procedimento di rinvio dovrebbe essere accolto dalla Sottocommissione.

Si domanda infine perché non debba essere affidata anche all'Assemblea nazionale la competenza per i ricorsi di legittimità. L'unico organo competente al riguardo non può essere, a suo avviso, che l'Assemblea nazionale, ed è per questo che egli ha proposto di modificare in tal senso il secondo comma dell'articolo 12. Tutto al più si potrebbe ammettere che l'Assemblea regionale possa ricorrere alla Corte costituzionale soltanto nel caso di una deliberazione ritenuta lesiva della Costituzione.

Mortati, circa la proposta di accordare la facoltà di impugnativa anche alle Regioni, osserva che, se essa dovesse essere accolta, occorrerebbe assimilare tale facoltà di impugnativa a quella attribuita agli altri soggetti legittimati ad agire autonomamente in caso di incostituzionalità di una legge. Pertanto non ritiene opportuno il disposto contenuto nel testo dell'articolo 12 proposto dagli onorevoli Rossi e Calamandrei, secondo cui si considera a parte la disciplina del ricorso per annullamento promosso dalle Regioni.

Non è favorevole poi, per le considerazioni già svolte dall'onorevole Rossi, alla proposta di attribuire una facoltà autonoma di impugnativa alla Assemblea nazionale.

L'onorevole Bozzi ha affermato che, in casi di conflitto di interessi tra la Regione e lo Stato o fra quella e le altre Regioni, l'Assemblea nazionale dovrebbe provvedere con una sua propria legge, sostitutiva di quella della Regione, al componimento degli interessi in contrasto. Non crede che questo punto di vista possa essere accettato perché, se l'Assemblea nazionale avesse quella facoltà che l'onorevole Bozzi intende attribuirle, essa finirebbe con l'interferire nella competenza autonoma della Regione, con uno spostamento delle competenze che sarebbe anticostituzionale. L'Assemblea nazionale, a suo avviso, in caso di conflitto di interessi, dovrebbe avere soltanto una funzione dichiarativa e mai sostitutiva. A tale proposito desidera sapere dall'onorevole Ambrosini se il problema del conflitto degli interessi fra Stato e Regione si riferisca soltanto ai casi dell'articolo 3 o anche alle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Dubita poi, che effettivamente convenga accettare la proposta dell'onorevole Bozzi di sopprimere, nel procedimento progettato, la fase preventiva del rinvio. Con esso, infatti, è possibile dirimere le controversie tra Stato e Regione, perché questa può non dare più corso al disegno di legge che ha dato luogo alle osservazioni del Governo, o può anche modificarlo nel senso prospettato dal Governo.

Bisognerebbe inoltre risolvere il problema della promulgazione delle leggi regionali. In questo campo non crede che possa intervenire il Capo della Regione, ma sarebbe forse da accogliere la proposta dell'onorevole Tosato, secondo cui la promulgazione dovrebbe essere fatta dal Capo dello Stato e dovrebbe precedere la pubblicazione della legge regionale da effettuare a cura del Ministro Guardasigilli. Ma anche tale soluzione lascia perplessi, perché il Capo dello Stato diventerebbe un organo regionale.

Per il termine relativo all'entrata in vigore delle leggi regionali, ritiene opportuno adottare un termine fisso, che sia il medesimo di quello stabilito per le leggi dello Stato. Nello stesso tempo però dovrebbe essere lasciato alla Regione l'apprezzamento discrezionale di ridurre o no il periodo della vacatio legis.

Ambrosini, Relatore, ritiene che la facoltà di promuovere il ricorso per annullamento contro un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale non ancora divenuto legge ai sensi del primo comma dell'art. 12 del progetto, non possa spettare che al Governo, secondo quanto ha proposto il Comitato di redazione. Non crede opportuno che si attribuisca lo stesso diritto alle altre Regioni, anche perché esse, come qualsiasi cittadino od ente, avrebbero il diritto di ricorrere in seguito contro la legge regionale divenuta esecutiva alla Corte costituzionale.

Egualmente non ritiene opportuna la proposta di attribuire all'Assemblea nazionale la facoltà di promuovere il ricorso per annullamento. La maggioranza dei componenti la Sottocommissione sembra ormai d'accordo nel voler affidare all'Assemblea nazionale il giudizio in materia di conflitto di interessi. Se un simile criterio fosse accolto e nello stesso tempo fosse anche accordata all'Assemblea nazionale la facoltà di promuovere l'impugnativa, si arriverebbe all'incongruenza che uno stesso organo, cioè il Parlamento riunito in Assemblea nazionale, sarebbe contemporaneamente promotore del ricorso e giudice.

Non è favorevole alla proposta dell'onorevole Bozzi di sopprimere il procedimento di rinvio. Indica le ragioni per cui con l'accoglimento di tale proposta si rischierebbe di infrenare troppo la potestà legislativa dell'Assemblea regionale.

Osserva d'altra parte che il procedimento del rinvio non inasprirebbe, ma anzi renderebbe più facile la soluzione dell'eventuale contrasto fra Stato e Regione. Il processo di formazione delle leggi, con tale procedimento, indubbiamente si fa più lungo e complesso; ma per la possibilità di uno scambio di osservazioni e di proposte fra organi centrali e regionali, può succedere che taluni progetti di legge, affrettatamente approvati dalle Assemblee regionali, siano modificati e resi così più adeguati agli stessi interessi della Regione.

Non è favorevole alla proposta dell'onorevole Nobile che la competenza in materia di risoluzione del conflitto fra Stato e Regione debba spettare soltanto all'Assemblea nazionale, perché con essa, se accolta, si interferirebbe nell'ordinamento generale dei procedimenti di impugnativa contro le leggi incostituzionali. Se a tal fine sarà istituita una Corte costituzionale, a cui ogni cittadino potrà rivolgersi in caso di violazione della Costituzione, perché non dovrebbe lo stesso organo decidere su una impugnativa promossa per eguali motivi dal Governo?

L'onorevole Laconi ha osservato che nulla ancora è stato deciso circa l'istituzione di un'Alta Corte costituzionale, quasi affermando implicitamente che, se l'Assemblea Costituente non dovesse approvare l'istituzione di tale supremo organismo, la facoltà di promuovere l'impugnativa e la competenza a giudicare sul conflitto non potrebbero essere attribuite che alla sola Assemblea nazionale. Ora, anche nell'ipotesi che non si addivenga alla creazione di un'Alta Corte costituzionale, il giudizio di legittimità, secondo il suo avviso, non potrebbe mai essere riservato all'Assemblea nazionale, ma dovrebbe competere al potere giudiziario. Del resto questo è il sistema che viene adottato nelle Costituzioni a tipo rigido.

L'onorevole Bozzi ha proposto che in caso di conflitto di interessi il Governo possa rinviare i disegni di legge regionali all'Assemblea nazionale e che questa debba provvedere con legge al componimento degli interessi in contrasto, che debba cioè, in concreto, sostituirsi alla Regione nell'emanare le norme legislative. Ritiene che tale potere non debba essere conferito all'Assemblea nazionale, perché con ciò il Parlamento, in funzione di legislatore ordinario, verrebbe a interferire nella sfera della competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni. Il fatto che una Regione abbia ecceduto dai suoi poteri non può autorizzare il Parlamento a togliere all'Assemblea regionale di quella Regione una potestà legislativa che le è propria. Il parlamento dovrebbe avere la sola potestà di invalidare le leggi della Regione che ritenesse lesive dell'interesse nazionale.

L'onorevole Mortati ha infine richiesto se la clausola della salvaguardia degli interessi nazionali si riferisca soltanto all'articolo 3 o valga anche per le disposizioni di cui agli articoli successivi. A tale domanda non si può rispondere che affermativamente, perché, se la clausola anzidetta deve sussistere per l'esercizio della maggior potestà legislativa attribuita alle Assemblee regionali a norma dell'articolo 3, essa deve sussistere anche quando la potestà normativa delle Regioni, di cui agli articoli successivi, si esplica entro limiti più circoscritti.

Mannironi osserva che il testo dell'articolo 12, presentato dal Comitato di redazione, è assai più semplice e schematico delle varie formulazioni dello stesso articolo proposte da alcuni colleghi. È del parere, quindi, che il testo anzidetto possa essere approvato, purché vi siano apportate alcune modificazioni.

Tra queste la più importante è quella per cui la facoltà di promuovere il ricorso dovrebbe essere attribuita non solo al Governo ma anche alle Regioni, e ciò per evidenti ragioni di reciprocità.

Non è favorevole poi alla proposta dell'onorevole Bozzi di sopprimere il procedimento del rinvio, perché con esso effettivamente, come altri ha già rilevato, si può addivenire a una conciliazione del contrasto fra lo Stato e la Regione.

Circa, infine, la proposta che le leggi regionali siano promulgate dal Capo dello Stato e vistate dal Ministro Guardasigilli, ritiene che ciò non sia necessario, perché, per provare l'autenticità delle leggi regionali, potrebbe bastare soltanto la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Perassi è del parere che convenga ammettere il procedimento del rinvio, così come esso è stato predisposto nel testo dell'articolo 12 del Comitato. Si tratta effettivamente di un espediente pratico ed utile per attutire i contrasti tra Stato e Regione.

Ritiene che la competenza a giudicare dei ricorsi nei casi di incostituzionalità debba spettare alla Corte di Giustizia costituzionale, mentre quella a giudicare dei ricorsi per lesione dell'interesse nazionale possa essere attribuita al Parlamento.

Circa la pubblicazione dei disegni di legge regionali, è del parere che la loro inserzione nella Gazzetta Ufficiale non sia necessaria: ciò che gli sembra indispensabile, invece, è che le Assemblee regionali trasmettano al Governo il testo dei disegni di legge da esse approvati, per dare possibilità al Governo di valersi del procedimento del rinvio, se ciò risulterà necessario. Quanto alla pubblicazione in senso proprio, ai fini cioè della conoscenza generale e della consacrazione della autenticità della legge, ritiene che dovrebbe essere fatta su un foglio o bollettino locale e dovrebbe precedere, non già la pubblicazione, ma la semplice inserzione delle leggi regionali nella Gazzetta Ufficiale. È un procedimento questo, che per alcuni atti, ad esempio per la pubblicazione dei bandi, è stato sempre usato nel nostro Paese.

Quanto alla promulgazione delle leggi regionali, non reputa opportuno che essa sia fatta dal Capo dello Stato. A suo avviso si dovrebbe affidare tale incarico al Presidente dell'Assemblea regionale, conformemente a quanto, ad esempio, avviene in Svizzera, dove le leggi federali sono pubblicate a firma del Presidente dell'Assemblea federale.

Il Presidente Terracini fa presente che non si può procedere all'approvazione dell'articolo 12 seguendo il testo del Comitato di redazione, perché gli articoli formulati da alcuni colleghi come emendamenti non coincidono, comma per comma, con il testo dell'articolo in esame. Converrà quindi mettere in votazione i principî relativi alle varie questioni e proposte fatte nel corso della discussione e redigere in seguito il testo definitivo dell'articolo sulla base dei principî approvati.

Mette pertanto in votazione il primo principio: che i disegni di legge, approvati dalle Assemblee regionali, debbano essere comunicati al Governo centrale.

(È approvato).

Viene ora in discussione il quesito se i disegni di legge, approvati dalle Assemblee regionali, debbano anche essere comunicati all'Assemblea nazionale, in armonia alla proposta, fatta dagli onorevoli Ravagnan e Laconi, che si dia anche all'Assemblea nazionale la possibilità di farsi parte diligente nel procedimento di impugnativa. A tale riguardo tiene ad esprimere la sua opinione personale che, come il controllo sugli atti dei Comuni sarà esercitato da un organo che potrà trovare la sua base nelle Assemblee regionali, così il controllo sugli atti delle Regioni dovrebbe essere esercitato da un organo, emanazione dell'Assemblea nazionale.

Mortati osserva che la questione in esame è connessa con quella della pubblicazione perché, se si stabilisce che la comunicazione dei disegni di legge al Governo debba essere seguita dalla loro pubblicazione, diventa inutile che essi siano comunicati anche all'Assemblea nazionale.

Bozzi fa presente che si potrebbe stabilire che i disegni di legge debbano essere dalla Regione comunicati al Governo e dal Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale e comunicati all'Assemblea nazionale.

Il Presidente Terracini rileva che una comunicazione diretta all'Assemblea nazionale starebbe a significare che questa è investita della facoltà di promuovere il procedimento di impugnativa, secondo la proposta fatta dagli onorevoli Ravagnan e Laconi. È ciò che appunto occorre tenere presente a proposito della questione in esame.

Zuccarini è favorevole alla comunicazione dei disegni di legge regionali anche all'Assemblea nazionale, perché gli pare ovvio che il Parlamento abbia il pieno diritto di tenersi al corrente della legislazione regionale.

Conti si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Zuccarini.

Piccioni è pure favorevole alla comunicazione dei disegni di legge regionali all'Assemblea nazionale, ma con la riserva di discutere la funzione di controllo del Parlamento.

Tosato è invece contrario a tale comunicazione, perché ciò potrebbe far supporre una antitesi fra Governo e Parlamento, ipotesi che senz'altro deve essere scartata.

Lussu non approva il principio che i disegni di legge regionali debbano essere comunicati anche all'Assemblea nazionale, perché con ciò il Parlamento sarebbe investito di una facoltà che può essere lasciata al Governo, in quanto questo, in un regime parlamentare, rappresenta sempre la volontà della maggioranza.

Ambrosini, Relatore, ritiene inutile la comunicazione dei disegni di legge regionali anche all'Assemblea nazionale, salvo che con ciò non si voglia ammettere pregiudizialmente la facoltà del Parlamento a promuovere l'impugnativa.

Il Presidente Terracini mette in votazione il principio che i disegni di legge approvati dalle Assemblee regionali debbano essere comunicati anche all'Assemblea nazionale.

(Non è approvato).

Avverte che ora è in discussione la proposta relativa alla inserzione, a cura del Governo centrale, dei disegni di legge regionali nella parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica destinata soltanto alle informazioni e quindi non a dare autenticità ai testi dei provvedimenti ivi pubblicati. Mette in votazione il principio che il Governo centrale deve provvedere all'inserzione dei disegni di legge regionali nel notiziario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(È approvato).

Circa il termine entro cui si deve provvedere all'inserzione anzidetta, ricorda le due proposte dell'onorevole Mortati (per un termine di 5 giorni) e dell'onorevole Bozzi (per un termine di 30). Crede che sia il caso di adottare un termine di una durata intermedia, cioè di 15 giorni, e mette in votazione il principio che il Governo debba provvedere alla inserzione suddetta entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione dei disegni regionali.

(È approvato).

Uberti fa presente che alcune volte il testo delle leggi può essere assai lungo. Ciò considerato, e visto anche che la Sottocommissione ha approvato il principio che in un primo tempo i disegni di legge regionali debbano essere inseriti nel notiziario della Gazzetta Ufficiale, si domanda se non sia il caso che di essi sia data informazione soltanto con un annuncio e non già nel testo integrale.

Lussu credeva che, con l'approvazione della proposta circa l'obbligo della inserzione dei disegni di legge regionali nel notiziario della Gazzetta Ufficiale, già fosse stata risolta la questione nel senso prospettato dall'onorevole Uberti. In ogni modo, tiene a dichiarare che non è favorevole all'inserzione dei disegni di leggi regionali nel testo integrale, perché, così facendo, essi verrebbero ad essere pubblicati due volte.

Ambrosini, Relatore, dichiara che, poiché è stato accolto dalla Sottocommissione il principio della inserzione, aderisce alla proposta dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale del solo annuncio dei disegni di legge regionali.

Leone Giovanni è favorevole all'inserzione nella Gazzetta Ufficiale del testo integrale, perché soltanto in tal modo è possibile evitare un conflitto di legislazione tra le diverse Regioni.

Laconi è pure favorevole all'inserzione del testo integrale.

Il Presidente Terracini mette in votazione il principio che i disegni di legge regionali debbano essere inseriti nel notiziario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel loro testo integrale.

(È approvato).

Avverte che è in discussione la questione del procedimento di rinvio, e mette in votazione l'ammissione di tale procedimento.

(È approvata).

Circa i motivi per cui si può ritenere opportuno di rinviare all'Assemblea Regionale i disegni di legge, ricorda che nel testo proposto dall'onorevole Mortati si prevedono due casi: che la legge approvata sia incostituzionale, oppure che sia lesiva degli interessi della Nazione o di altre Regioni.

Mortati dichiara che con la parola «incostituzionale» egli intende assorbiti anche i vizi per violazione delle leggi generali dello Stato e per incompetenza, di cui alla formulazione proposta dagli onorevoli Rossi e Calamandrei.

Fabbri fa presente che occorrerebbe usare il termine «disegno di legge» e non già quello di «legge».

Nobile chiede la votazione per divisione, perché egli intende votare soltanto per la formula «lesiva degli interessi della Nazione».

Il Presidente Terracini mette in votazione il principio che possa aver luogo il procedimento di rinvio perché si ritenga incostituzionale il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale.

(È approvato).

Mette in votazione il principio che possa aver luogo il procedimento di rinvio perché il disegno di legge, approvato dall'Assemblea regionale, si ritenga lesivo degli interessi della Nazione.

(È approvato).

Mette in votazione il principio che possa aver luogo il procedimento di rinvio perché il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale si ritenga lesivo degli interessi di altre Regioni.

(È approvato).

Ricorda che sulla questione di chi possa promuovere il procedimento di rinvio è stato proposto che tale diritto spetti così al Governo, come all'Assemblea nazionale, e come pure alle stesse Regioni.

Mette in votazione il principio che il Governo abbia il diritto di promuovere il procedimento di rinvio.

(È approvato).

Uberti ritiene che il diritto di promuovere il procedimento di rinvio debba spettare solo al Governo perché, per la presumibile brevità del termine entro cui potrà essere promosso il procedimento di rinvio, l'Assemblea nazionale non avrebbe modo di potersi riunire, e questo diritto sarebbe in pratica esercitato dalla Presidenza dell'Assemblea nazionale, il che non sarebbe opportuno.

Laconi osserva che, per evitare il sorgere dell'inconveniente accennato dall'onorevole Uberti, si potrebbe stabilire una procedura abbreviata.

Tosato è contrario alla proposta di attribuire alla Assemblea nazionale il diritto di promuovere il procedimento di rinvio per le ragioni già esposte dall'onorevole Uberti.

Ambrosini, Relatore, è pure contrario a che questo diritto debba spettare anche all'Assemblea nazionale.

Fabbri vi è egualmente contrario, anche perché ritiene che tale facoltà, attribuita al Governo, dovrebbe essere esercitata contemporaneamente all'altra, spettante sempre al Governo, di ricorrere, a seconda dei casi, alla Corte costituzionale o all'Assemblea nazionale. In altri termini, il Governo dovrebbe rinviare il disegno di legge all'Assemblea regionale per ragioni sostanziali, ossia adducendo quelle stesse motivazioni per cui verrebbe a ricorrere alla Corte costituzionale o all'Assemblea nazionale. Ciò servirebbe ad abbreviare la procedura legislativa.

Il Presidente Terracini rileva che l'osservazione dell'onorevole Fabbri è connessa con la questione relativa ai ricorsi per annullamento, su cui la Sottocommissione non ha preso ancora alcuna decisione.

Rossi Paolo è contrario ad attribuire all'Assemblea nazionale la facoltà di promuovere il procedimento di rinvio.

Lussu vi è pure contrario.

Nobile chiede che sulla questione in esame la votazione avvenga per appello nominale.

Il Presidente Terracini mette in votazione per appello nominale il principio che spetti anche all'Assemblea nazionale il diritto di promuovere il procedimento di rinvio.

Rispondono Sì: Grieco, Laconi, Nobile, Ravagnan, Terracini e Zuccarini.

Rispondono No: Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Perassi, Rossi Paolo, Targetti, Tosato e Uberti.

(Con 6 voti favorevoli e 18 contrari, non è approvato).

Perassi, sul quesito successivo, ritiene inconcepibile attribuire a una Regione la facoltà di rinviare all'Assemblea di un'altra Regione un disegno di legge da questa approvato.

Il Presidente Terracini mette in votazione il principio che spetti anche alle Regioni la facoltà di promuovere il procedimento di rinvio.

(Non è approvato).

Sulla questione se il disegno di legge, rinviato dal Governo all'Assemblea regionale, debba essere sottoposto da questa a nuovo esame, mette in votazione il principio che l'Assemblea regionale deve riprendere in esame il disegno di legge ad essa rinviato.

(È approvato).

Avverte che ora è in questione la fissazione del termine, decorrente dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale, entro cui il Governo può promuovere il procedimento di rinvio.

Bordon propone che il termine anzidetto sia di 15 giorni.

Il Presidente Terracini mette ai voti la proposta dell'onorevole Bordon.

(Non è approvata).

Mette ai voti la proposta che il termine sia di 30 giorni, secondo gli emendamenti degli onorevoli Bozzi, Mortati, Rossi e Calamandrei.

(È approvata).

Avverte che è in questione il principio secondo cui l'Assemblea regionale, qualora respinga le osservazioni del Governo, debba approvare nuovamente il disegno di legge ad essa rinviato con un numero di voti che raggiunga la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo mette ai voti.

(È approvato).

Perassi osserva che occorre decidere se il disegno di legge, nuovamente approvato dall'Assemblea regionale, diventi senz'altro legge oppure no.

Il Presidente Terracini fa presente che, secondo il parere espresso da alcuni, il disegno di legge nuovamente approvato dall'Assemblea regionale non dovrebbe diventare legge, perché ciò starebbe a significare un potere prevalente della Regione su quello dello Stato.

Perassi rileva che, secondo il testo dell'articolo 12 proposto dal Comitato, i disegni di legge approvati nuovamente dall'Assemblea regionale diventano senz'altro leggi.

Rossi Paolo si richiama al testo dell'emendamento da lui proposto, secondo cui il disegno di legge nuovamente approvato dall'Assemblea regionale diventa legge, a meno che il Governo, entro 30 giorni dall'avvenuta nuova pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non proponga ricorso per annullamento, che avrebbe effetto sospensivo. Per accelerare i tempi, propone che il termine suddetto sia ridotto a 15 giorni.

Fabbri è contrario a che il progetto, nuovamente approvato dall'Assemblea regionale, diventi legge, specie in considerazione del fatto che esso dovrebbe essere nuovamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dopo la nuova approvazione. Non è giusto, infatti, che i cittadini siano obbligati ad informarsi se un disegno di legge, dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione, sia oppure no divenuto legge.

Leone Giovanni osserva che sarebbe necessario coordinare l'effetto della impugnativa di fronte alla Corte costituzionale, per il caso in esame, con quanto dovrà essere stabilito da un punto di vista generale in materia di ricorsi avanti la stessa Corte costituzionale. In altri termini, non è in sede di discussione odierna che può essere risolto il quesito se l'impugnativa di una legge o di un atto amministrativo presso la Corte costituzionale debba avere carattere sospensivo o se, non avendo tale carattere, debba avere effetto retroattivo. Ciò considerato, crede opportuno sospendere ogni deliberazione sulla questione in esame, per poter conoscere quali saranno le norme che regoleranno il ricorso presso la Corte costituzionale.

La Rocca afferma che un'impugnativa senza effetto sospensivo sarebbe praticamente inutile e che pertanto occorre stabilire che, pendendo ricorso presso la Corte costituzionale, la legge regionale non ha efficacia esecutiva.

Mannironi è del parere che la legge regionale debba diventare esecutiva solo nel caso in cui il Governo non abbia proposto, nel termine, ricorso per annullamento, o, prima di quel termine, quando il Governo abbia dichiarato che vi rinunzia.

Perassi ritiene che sarebbe opportuno distinguere tra legge ed entrata in vigore della legge. Ammettendo, infatti, tale distinzione, si potrebbe stabilire che il disegno di legge, nuovamente approvato dall'Assemblea regionale, diventi senz'altro legge, ma che questa non entri in vigore se, entro un dato termine, il Governo promuova il ricorso per annullamento.

Leone Giovanni torna ad affermare che la questione in esame non può essere risolta, se prima non siano deliberate le norme in materia di ricorsi presso la Corte costituzionale. Fa presente che l'impugnativa contro leggi incostituzionali potrà essere promossa presso la Corte costituzionale, oltreché dal Governo, anche da ogni singolo cittadino. Quindi, tanto per quest'ultimo caso come per quello in discussione, probabilmente dovranno essere adottate identiche disposizioni. Insiste quindi nella proposta di rinvio.

Ambrosini, Relatore, ritiene che possa essere accolto il principio a cui s'ispira l'emendamento proposto dagli onorevoli Rossi e Calamandrei, secondo cui il disegno di legge, approvato nuovamente con la prescritta maggioranza qualificata dall'Assemblea regionale, diventi legge, a meno che dal Governo, entro un dato termine dall'avvenuta nuova pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non sia stato proposto il ricorso per annullamento.

Lussu è favorevole al principio a cui si ispira l'emendamento degli onorevoli Rossi e Calamandrei. Raccomanda, però, che in sede di definitiva formulazione del testo della Costituzione sia fissata una modalità per obbligare la Corte costituzionale a pronunciarsi nel più breve tempo possibile sulla validità della legge regionale impugnata.

Mortati rileva che nel testo proposto dagli onorevoli Rossi e Calamandrei esiste una contraddizione; infatti, esso dice che il progetto nuovamente approvato dall'Assemblea regionale «diventa legge, a meno che il Governo non proponga il ricorso per annullamento». Ove sia proposto ricorso, quindi, il progetto non diventerebbe legge. In ogni modo ritiene che l'impugnativa promossa dal Governo non dovrebbe avere altro scopo che quello di ottenere una pronuncia dichiarativa di invalidità, non già della legge, ma del progetto riesaminato dall'Assemblea regionale. Tale caso, quindi, non dovrebbe essere assimilato ai comuni casi di incostituzionalità delle leggi. È proprio per questo che non si dovrebbe attribuire vigore di legge a un progetto che si ritenesse lesivo dell'interesse nazionale.

Il Presidente Terracini condivide il punto di vista espresso dall'onorevole Mortati circa la differenza tra il caso in esame e i comuni casi di incostituzionalità delle leggi.

In ogni modo, poiché l'onorevole Leone insiste nella sua proposta, la mette in votazione.

(Non è approvata).

Prima di procedere innanzi nella discussione, ritiene opportuno stabilire il principio secondo cui il disegno di legge, nuovamente approvato dall'Assemblea regionale, dev'essere di nuovo comunicato al Governo, perché questo dev'essere messo in grado di sapere se le sue proposte sono state accolte dall'Assemblea regionale stessa. Mette in votazione questo principio.

(È approvato).

Si dovrebbe ora decidere se il disegno di legge, nuovamente approvato dall'Assemblea regionale, debba essere oppure no pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ambrosini, Relatore, osserva che la pubblicazione dovrebbe essere immediata.

Nobile ricorda che la Sottocommissione ha già approvato il principio dell'inserzione del testo integrale del disegno di legge nel notiziario della Gazzetta Ufficiale. Per il caso in esame basterebbe quindi adottare il criterio di pubblicare soltanto le variazioni apportate dall'Assemblea regionale al testo del disegno di legge rinviato dal Governo.

Il Presidente Terracini, avendo riesaminata la questione, ritiene che, prima di stabilire se il disegno di legge nuovamente approvato dall'Assemblea regionale debba o pur no essere pubblicato, convenga decidere quali debbano essere i titolari del diritto di ricorso, se, cioè, il Governo soltanto o anche l'Assemblea nazionale e le stesse Regioni. Difatti, se il diritto di impugnativa dovesse spettare soltanto al Governo, non sarebbe necessario procedere a una nuova pubblicazione del disegno di legge riesaminato dall'Assemblea regionale: per la decorrenza del termine entro cui potrebbe essere esperito il ricorso per annullamento, sarebbe sufficiente la data dell'avvenuta ricomunicazione del disegno di legge al Governo da parte dell'Assemblea regionale. Lo stesso non si potrebbe dire se i titolari del diritto di impugnativa dovessero anche essere l'Assemblea nazionale e le stesse Regioni.

Mette quindi in votazione il principio della attribuzione al Governo del diritto di impugnativa.

(È approvato).

Mette in votazione il principio dell'attribuzione all'Assemblea nazionale del diritto di impugnativa.

(Non è approvato).

Mette in votazione il principio dell'attribuzione alle Regioni del diritto di impugnativa.

(Non è approvato).

Osserva che, poiché il titolare del diritto di impugnativa è soltanto il Governo, diventa inutile che il disegno di legge, nuovamente approvato dall'Assemblea regionale, sia ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In ogni modo, poiché qualche collega si è mostrato favorevole a tale pubblicazione, mette in votazione il principio per cui il Governo, prima che abbia reso noto se intenda o pur no valersi del diritto di ricorso, debba procedere alla pubblicazione del disegno di legge che nuovamente gli è stato trasmesso dall'Assemblea regionale.

(Non è approvato).

Avverte che è in discussione la durata del termine entro cui il Governo può esercitare il suo diritto di impugnativa. Propone che tale durata sia di 15 giorni e mette in votazione il principio che il Governo, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione del disegno di legge fattagli dall'Assemblea regionale, possa esercitare il suo diritto di impugnativa.

(È approvato).

Fa presente che resta da decidere la questione, già precedentemente dibattuta, se il disegno di legge, nuovamente approvato dall'Assemblea regionale, prima della scadenza del termine entro cui il Governo può promuovere il ricorso per annullamento, debba avere o pur no efficacia di legge. Nelle varie proposte di emendamenti all'articolo 12, implicitamente o esplicitamente si accenna alla sospensiva. Ciò considerato, e tenuto conto delle osservazioni fatte nel corso della discussione, mette in votazione il principio per cui, prima della scadenza del termine già fissato entro cui il Governo ha facoltà di esercitare il diritto di impugnativa, il disegno di legge nuovamente approvato dall'Assemblea regionale diventa legge, ma senza efficacia esecutiva.

(È approvato).

Mannironi propone che le leggi nuovamente approvate dall'Assemblea regionale possano diventare esecutive prima della scadenza del termine già fissato entro cui il Governo ha facoltà di promuovere il ricorso per annullamento, purché il Governo stesso, prima appunto della scadenza di tale termine, rinunzi a esercitare il diritto di impugnativa.

Il Presidente Terracini mette in votazione la proposta dell'onorevole Mannironi.

(Non è approvata).

Fa presente che occorre ora decidere se il Governo possa ricorrere alla Corte costituzionale per motivo di incostituzionalità e all'Assemblea nazionale per motivo di lesione degli interessi della Nazione o di altre Regioni, secondo quanto è stato proposto dagli onorevoli Bozzi, Mortati, Rossi e Calamandrei. Nella proposta del Comitato si prevedeva soltanto il ricorso alla Corte costituzionale; il Relatore onorevole Ambrosini ha però dichiarato di accedere al criterio a cui si ispirano gli emendamenti degli onorevoli Bozzi, Mortati, Rossi e Calamandrei, ritenendo che tali emendamenti abbiano incontrato il favore della maggioranza dei componenti la Sottocommissione.

Ma occorre decidere prima sulla proposta dell'onorevole Nobile, secondo cui il Governo può ricorrere in ogni caso soltanto all'Assemblea nazionale. La mette in votazione.

(Non è approvata).

Mette in votazione il principio per cui il Governo può ricorrere alla Corte costituzionale per motivi di incostituzionalità e di incompetenza o all'Assemblea nazionale per casi di lesione degli interessi della Nazione o di altre Regioni.

(È approvato).

Fa presente che è ora in discussione il quesito se l'Assemblea nazionale possa semplicemente invalidare la legge o, entrando nel merito, modificarla, provvedendo con nuova legge al coordinamento degli interessi secondo la proposta dell'onorevole Bozzi.

Bozzi avverte che è stato osservato che la sua proposta urterebbe contro il principio costituzionale, già acquisito, della cosiddetta competenza legislativa esclusiva della Regione e per tale ragione essa non potrebbe essere accolta. L'obiezione non gli sembra grave perché, ammessa la regola della competenza legislativa esclusiva delle Regioni, si potrebbe stabilire una eccezione a tale regola, disponendo che l'Assemblea nazionale possa provvedere con legge al coordinamento degli interessi in conflitto. Non bisogna portare la competenza legislativa esclusiva delle Regioni sino al punto di sopprimere la potestà legislativa del Parlamento, il quale, per altro, non potrebbe limitarsi a invalidare la legge, perché non è congegnato in modo da fungere quasi come Corte di cassazione.

Ambrosini, Relatore, sostiene che l'Assemblea nazionale deve soltanto accertare il conflitto e non provvedere nel merito, perché altrimenti sarebbe violato il principio fondamentale di cui agli articoli 3 e 4.

Perassi è favorevole al principio che l'Assemblea nazionale debba limitarsi a pronunciare sul conflitto, senza entrare nel merito e fare una nuova legge.

Laconi concorda con l'onorevole Bozzi nel ritenere che l'Assemblea nazionale, accertata l'esistenza di un conflitto tra l'interesse della Regione e quello nazionale, debba provvedere con legge al coordinamento dei contrastanti interessi.

Il Presidente Terracini è d'avviso che l'Assemblea nazionale, formata anche dai membri della seconda Camera, ossia dai rappresentanti degli interessi regionali, sia l'organo più competente a provvedere anche nel merito in caso di conflitto di interessi fra Regione e Stato.

Fabbri non è favorevole al punto di vista espresso dal Presidente. Il Parlamento, riunito in Assemblea nazionale, non può avere nel caso in esame altro compito che quello di annullare la legge, se con essa si è originato un conflitto fra gli interessi della Nazione e quelli della Regione. Soltanto quando tale compito sarà esaurito, ognuna delle due Camere potrà tornare ad avere la facoltà di promuovere una nuova legge.

Il Presidente Terracini mette in votazione il principio secondo cui l'Assemblea nazionale deve avere soltanto la competenza d'invalidare la legge.

(È approvato).

Avverte che è ora in discussione il quesito di quale organo sia competente a decidere se il ricorso sia di competenza della Corte costituzionale o dell'Assemblea nazionale.

Rossi Paolo ricorda che la questione accennata dal Presidente è stata lungamente dibattuta. In un primo tempo si fu del parere che il giudice competente nel caso in esame dovesse essere l'Assemblea nazionale; poi sembrò più opportuno che dovesse essere la Corte costituzionale, visto che si trattava di risolvere un problema essenzialmente di carattere giuridico. È per questo che egli, insieme all'onorevole Calamandrei, ha proposto che, quando sia dubbio se il motivo di annullamento sia di competenza della Corte costituzionale o dell'Assemblea nazionale, il potere di decidere su tale questione debba spettare alla Corte costituzionale.

Ambrosini, Relatore, ritiene che, per non complicare il sistema in materia di ricorsi per annullamento, possa essere lasciata al Governo piena libertà di promuovere l'impugnativa, sia presso la Corte costituzionale, che presso l'Assemblea nazionale.

Leone Giovanni è del parere che non possa essere lasciata al Governo questa piena libertà, perché esso è parte in causa, essendo il titolare dell'impugnativa. D'altra parte, nel caso in esame, la competenza non può essere attribuita neanche all'Assemblea nazionale, perché il Governo è espressione della maggioranza del Parlamento, e quindi l'Assemblea nazionale potrebbe avere lo stesso orientamento del Governo. L'unico giudice imparziale non può essere che la Corte costituzionale, che è al di fuori delle parti in causa. Ritiene pertanto che il ricorso debba essere sempre presentato alla Corte costituzionale, la quale, con un giudizio di delibazione, dovrebbe accertare se il ricorso sia di sua competenza o della Assemblea nazionale. Nel primo caso la Corte costituzionale naturalmente tratterrebbe presso di sé il ricorso per esprimere su di esso il suo giudizio; nel secondo, invece, dovrebbe trasmetterlo all'Assemblea nazionale.

Laconi è contrario alle proposte degli onorevoli Rossi e Leone, perché ritiene che, fra un organo democraticamente eletto dal popolo e un altro di cui ancora non è stato stabilito il modo di formazione, la preferenza debba senz'altro essere data al primo. Nel caso in esame occorre fare una questione non soltanto di competenza, ma anche di autorità, e l'autorità per dirimere un conflitto che sorga in una sede così alta e fra organi così qualificati non può averla che il Parlamento, in quanto organo rappresentante la sovranità popolare.

Fabbri è favorevole alla proposta dell'onorevole Leone, in quanto ritiene che con essa l'autorità del Parlamento non sia affatto menomata. Difatti, poiché nel caso di un'impugnativa si tratta soltanto di un giudizio che deve portare a invalidare una legge e non già a un provvedimento di merito, resta sempre intatta la facoltà del Parlamento di provvedere, nell'ambito della Costituzione, alle varie esigenze del Paese.

Lussu si associa alla proposta dell'onorevole Leone, pur domandandosi se non sia il caso di attribuire alla sola Corte costituzionale la competenza sui ricorsi anche per motivi che non siano di legittimità. Ciò perché teme che, con il rinvio al Parlamento, la procedura per la definizione del ricorso possa diventare troppo lunga, con danno delle Regioni.

Perassi è favorevole alla proposta degli onorevoli Rossi e Calamandrei, integrata con quella dell'onorevole Leone.

Nobile è contrario alla proposta degli onorevoli Rossi e Calamandrei, perché ritiene che in tutti i casi la competenza debba spettare soltanto all'Assemblea nazionale.

Lami Starnuti osserva che il Parlamento, riunito in Assemblea nazionale, nel caso di un ricorso per annullamento, non agisce più come organo politico, ma come organo giurisdizionale. Ciò considerato, dichiara di essere favorevole al punto di vista espresso dall'onorevole Ambrosini.

Mortati si associa alla proposta degli onorevoli Rossi e Calamandrei.

Il Presidente Terracini dichiara, prima di passare alla votazione delle varie proposte, di essere favorevole a quella dell'onorevole Ambrosini, secondo cui il Governo stesso verrebbe a decidere a quale fra i due organi, la Corte costituzionale e l'Assemblea nazionale, debba spettare la competenza sul ricorso.

Mette quindi in votazione la proposta dell'onorevole Leone, per cui il giudizio se il ricorso debba essere di competenza della Corte costituzionale o dell'Assemblea nazionale deve sempre spettare alla Corte costituzionale stessa.

(Non è approvata).

Mette ai voti la proposta degli onorevoli Rossi e Calamandrei per cui, quando sia dubbio se il motivo di annullamento sia di competenza della Corte costituzionale o dell'Assemblea nazionale, il potere di decidere su tale questione deve spettare alla Corte costituzionale.

(È approvata).

Mette in discussione il principio contenuto nell'ultimo comma dell'emendamento degli onorevoli Rossi e Calamandrei, per cui alla Corte costituzionale dovrebbe spettare anche la decisione sui conflitti negativi di competenza legislativa che possano sorgere tra lo Stato e le Regioni o tra Regioni.

Ambrosini, Relatore, ritiene che il caso previsto nell'ultimo comma dell'emendamento degli onorevoli Rossi e Calamandrei assai difficilmente possa verificarsi. In ogni modo, a parte tale considerazione, è del parere che il legislatore non possa mai essere obbligato ad emanare disposizioni che non ritenga opportuno adottare.

Per tali ragioni, non reputa necessario includere nella Costituzione la norma proposta dagli onorevoli Rossi e Calamandrei.

Rossi Paolo ritira la sua proposta.

Il Presidente Terracini pone in discussione la questione relativa alla pubblicazione delle leggi regionali e alla loro promulgazione.

Nobile fa la seguente proposta:

«La legge regionale, dopo che è divenuta definitiva, verrà sancita e promulgata dal Capo dello Stato o, in nome di questi, dal Rappresentante del Governo centrale della Regione».

Sono due diverse ipotesi e pertanto chiede la votazione dell'emendamento per divisione.

Perassi propone che le leggi regionali siano pubblicate in un foglio regionale a cura del Presidente dell'Assemblea regionale. Nella Gazzetta Ufficiale si potrebbe tutt'al più fare un'inserzione; ma la pubblicazione valida agli effetti della decorrenza del termine per l'entrata in vigore della legge dovrebbe essere quella del Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente Terracini ricorda che nel testo dell'emendamento dell'onorevole Bozzi, circa la questione in esame, si propone che le leggi regionali debbano essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica con il visto del Ministro Guardasigilli.

Uberti non ritiene opportuno che le leggi regionali siano vistate dal Ministro Guardasigilli, perché ciò potrebbe essere causa di un ulteriore prolungamento del processo di formazione delle leggi regionali, già per se stesso abbastanza lungo e complesso. Non è d'accordo poi con l'onorevole Perassi nel ritenere che le leggi regionali debbano essere pubblicate a cura del Presidente dell'Assemblea regionale. Le leggi nazionali non sono pubblicate a cura del Presidente della Camera, e analogamente non si può attribuire l'incarico di curare la pubblicazione delle leggi regionali al Presidente dell'Assemblea regionale. Il Capo della Regione è il Presidente della Deputazione regionale ed a lui deve essere affidato il compito della pubblicazione e della promulgazione delle leggi regionali.

Perassi è decisamente contrario a che le leggi regionali debbano essere sanzionate dal Capo dello Stato. È questo un sistema che vigeva in Austria prima dell'avvento della Repubblica e non gli sembra che sia il caso di rifarsi a tale precedente.

Per quanto riguarda l'intervento del Ministro Guardasigilli, non ne vede la necessità, tanto più se sarà accolto il principio della pubblicazione in un foglio locale come prevalente su quella della Gazzetta Ufficiale.

Ambrosini, Relatore, ritiene che le leggi regionali debbano essere pubblicate, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche nel Bollettino Ufficiale della Regione, e propone di introdurre nell'articolo 12 una disposizione in tale senso.

In quanto al compito della promulgazione esso, a suo avviso, può essere affidato indifferentemente sia al Presidente dell'Assemblea regionale, che al Presidente della Deputazione regionale.

Tosato propone una variante alla formula suggerita dall'onorevole Perassi nel senso che le leggi regionali debbano anche portare il visto del rappresentante del Governo centrale nella Regione.

Il Presidente Terracini mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba avvenire soltanto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(Non è approvato).

Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba avvenire soltanto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Non è approvato).

Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba avvenire sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica che nel Bollettino Ufficiale della Regione e che fra le due pubblicazioni la prevalenza debba spettare a quella sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(È approvato).

Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dal visto del Ministro Guardasigilli.

(Non è approvato).

Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dalla firma del Capo dello Stato.

(Non è approvato).

Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dalla firma del rappresentante del Governo centrale della Regione.

(Non è approvato).

Mette in votazione il principio che la pubblicazione delle leggi regionali debba essere accompagnata dalla firma del Presidente dell'Assemblea regionale.

(Non è approvato).

Mette in votazione il principio che le leggi regionali debbano essere promulgate dal Presidente dell'Assemblea regionale e portare il visto del rappresentante del Governo centrale nella Regione.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti