[Il 9 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini, prima di procedere alla votazione sulle proposte relative all'articolo 16, mette in discussione l'articolo 19.

«Sugli atti delle Regioni, dei Comuni e degli enti locali in genere sarà esercitato il controllo di legittimità.

«Si farà luogo al controllo di merito quando si tratti di deliberazioni che impegnino il bilancio dell'ente oltre i 5 anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie. Tale controllo non avrà luogo quando il corpo deliberante desideri sottoporre la deliberazione a referendum popolare.

«Il referendum dovrà essere indetto quando sia richiesto da un ventesimo degli elettori entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione».

Mortati ritiene necessario distinguere tra i vari enti contemplati in questo articolo per fare un trattamento diverso nei riguardi del controllo dei loro atti. Crederebbe opportuno poi indicare gli organi che esercitano questo controllo distinguendo tra controllo di merito e di legittimità; e vedere quali atti debbano essere sottoposti all'uno e quali all'altro. Chiede al relatore una chiarificazione al riguardo.

Ambrosini, Relatore, ricorda le difficoltà sorte in sede di Comitato durante la discussione di questo articolo e l'opposizione di alcuni ad ogni controllo, come contrario al principio della autonomia. Altri invece, lui compreso, lo ritenevano necessario per un sano principio di buona amministrazione e anche di democrazia. Raggiunto l'accordo sul controllo di legittimità, solo a stento si arrivò ad ammettere quello di merito, limitatamente alle deliberazioni che impegnassero il bilancio dell'ente oltre i 5 anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali dell'ente stesso. Nessun accordo fu possibile, invece, sugli organi di controllo: ed a ciò egli attribuisce anche la mancanza di una distinzione tra i vari enti. Spiega così come il Comitato, nella redazione dell'articolo, si sia attenuto a quel minimo sul quale l'accordo fu possibile.

Dichiara la sua opinione personale: che debba farsi una distinzione tra i vari enti; che debba ammettersi per gli enti locali un controllo di merito: che gli organi di controllo possano essere diversi per i diversi enti e che per la Regione non possa esservi che un organo di controllo centrale, o derivante dal Senato, o composto di elementi in maggioranza elettivi, purché affiancati da elementi tecnici e da esponenti della burocrazia, i quali, mentre assicurano la continuità del controllo e la uniformità dei criteri di applicazione, posseggono quella indiscutibile competenza che non sempre si trova fra gli elementi elettivi. Crede che un organo così fatto dia affidamento di soddisfare alle varie esigenze.

Vanoni propone di sospendere la discussione su questo articolo per dar modo di intervenire all'onorevole Bozzi, oggi assente, che ha una competenza specifica in materia.

Il Presidente Terracini, aderendo alla richiesta dell'onorevole Vanoni, sospende la discussione dell'articolo 19.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti