[Il 19 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Tosato osserva che nel progetto sono preveduti due tipi di legislazione regionale e cioè un'attività legislativa primaria, considerata dagli articoli 3 e 12, ed una secondaria, considerata dall'articolo 4.

A suo avviso, l'articolo 3, combinato con l'articolo 12, non prevede una legislazione esclusiva — come è stato affermato da qualcuno — perché la legislazione di cui all'articolo 3 trova un limite non soltanto nei principî fondamentali della Costituzione e nell'ordinamento giuridico dello Stato, ma anche negli interessi nazionali, tanto è vero che l'articolo 12 stabilisce che, quando il Governo centrale ritenga che le norme giuridiche con forza di legge approvate dall'Assemblea regionale contrastino con l'interesse nazionale, può rinviare i provvedimenti con le sue osservazioni all'Assemblea regionale, che potrà, approvandoli nuovamente, farli senz'altro diventare legge. È ben vero che rimane sempre salvo il diritto del Governo centrale di ricorrere alla Corte costituzionale; ma a questo punto sorge il dubbio se tale ricorso possa farsi soltanto per motivi di legittimità — in quanto il Governo ritenga che le norme giuridiche emanate dalla Regione siano contrarie alla Costituzione o ai principî generali dell'ordinamento giuridico — oppure anche per motivi di merito, il che, peraltro, darebbe luogo ad una legislazione del tutto nuova in Italia.

Chiede che su questo punto sia fornito un chiarimento perché, qualora si ammettesse il ricorso anche per motivi di merito, si potrebbe pensare che la legislazione prevista dall'articolo 3 combinato con l'articolo 12, più che una legislazione primaria, sia una vera e propria legislazione esclusiva.

Bozzi. [...] Infine, quanto al quesito sollevato dall'onorevole Tosato, osserva che è esatto distinguere, in tema di articolo 12, fra violazione di competenza ed esame del merito; sono situazioni giuridiche che comportano valutazioni diverse, e diversi dovrebbero essere gli organi chiamati a compierle. Tuttavia, a volte la questione pregiudiziale è intimamente collegata con la questione di merito. Ad esempio, il limite dell'interesse nazionale posto dall'articolo 3 involge una questione di merito, che si risolve però in una questione di competenza. Se la Corte costituzionale accerta che un disegno di legge regionale ha violato l'interesse nazionale, accerta necessariamente che la Regione ha ecceduto dai limiti della sua competenza normativa.

Propone, comunque, che di questi più particolari problemi si discuta quando verrà in esame l'articolo 12.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti