Evoluzione dell'Articolo

Il 5 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Nel capoluogo della Regione il Governo centrale č rappresentato da un Commissario il quale presiede alle funzioni dello Stato, non delegate alla Regione».

«Il Commissario coordina e vigila gli atti dell'Amministrazione regionale relativi a materie dallo Stato delegale alla Regione in corrispondenza alle direttive generali del Governo».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 116.

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un Commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

***

Il 16 luglio 1947, nella seduta pomeridiana (prima parte fino alla parola «Stato») e il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana (parte restante e votazione globale), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nel suo testo definitivo:

«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 124.

Un Commissario del Governo, residente nel Capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 124. (*)

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

 

[(*) Articolo abrogato da una successiva legge costituzionale.]

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti