[Il 5 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini apre la discussione sul terzo comma dell'articolo 14:

«Per gli atti dell'Amministrazione regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l'opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni».

Ravagnan desidera sapere quali sono le «funzioni politico-amministrative dello Stato non delegate alla Regione».

Ambrosini, Relatore, risponde all'onorevole Ravagnan che tutti quei compiti che non sono espressamente assegnati alla Regione — a norma dei precedenti articoli 3, 4, 4-bis e 6 — spettano allo Stato, all'inverso di quanto avviene nel sistema federale, nel quale competono allo Stato centrale soltanto le funzioni tassativamente indicate nella Costituzione, restando tutte le altre nella competenza degli Stati membri. Chiarendo la portata della differenza, rileva che il sistema regionale proposto dal Comitato si allontana da quello federale e non intacca l'essenza della concezione unitaria dello Stato.

Uberti è favorevole al concetto informatore della disposizione del progetto, sia perché con essa si viene implicitamente a confermare la soppressione della carica di Prefetto, sia perché si dà al Governo la possibilità di avere un proprio rappresentante, il quale non soltanto curerà l'espletamento delle funzioni affidate allo Stato, ma potrà anche vigilare in senso generico sull'attività della Regione.

Mannironi, poiché la disposizione del terzo comma non è altro che una conseguenza di quella approvata al primo comma, si dichiara ad essa favorevole. Fa presente che in tal modo sarà possibile realizzare una prima forma di decentramento amministrativo, che si dovrebbe accompagnare all'istituzione dell'ente Regione; e che è necessario quanto il decentramento istituzionale che si va creando colla Regione. In secondo luogo il Commissario — oltre alla funzione di osservatore cui ha accennato l'onorevole Uberti — potrà anche avere una utile funzione di coordinamento per quei compiti che lo Stato delegherà alla Regione, e nell'attività di tutti i vari uffici statali esistenti nella Regione.

Bozzi osserva che, una volta stabilito il principio che il Presidente della Deputazione regionale rappresenta il Governo centrale per le funzioni che dallo Stato siano delegate alla Regione, è necessario completare il sistema fissando il concetto che per le funzioni non delegate il Governo centrale è rappresentato dal Commissario, al quale si potrà attribuire — e la disposizione del primo comma già approvata non lo esclude — anche una funzione di coordinamento per l'attività delegata dallo Stato alla Regione e di composizione di eventuali conflitti.

Perassi fa presente che l'emendamento da lui proposto e approvato dalla Sottocommissione nella passata seduta — il quale aveva lo scopo di stabilire in modo inequivocabile che il Presidente della Deputazione regionale ha l'obbligo di conformarsi alle istruzioni governative per ciò che concerne l'esercizio delle funzioni amministrative delegate — lascia del tutto impregiudicata la questione della istituzione e dei poteri del Commissario.

Non crede possa prescindersi dalla necessità di creare nel capoluogo di ogni Regione un organo che rappresenti il Governo centrale, anzitutto perché ad esso dovrà necessariamente essere affidata una parte delle funzioni di carattere amministrativo che oggi sono esercitate dai Prefetti, e in secondo luogo perché il Commissario dovrebbe costituire lo strumento più idoneo per attuare una forma di decentramento amministrativo nel senso di affidare ad esso funzioni ora esercitate al centro mediante decreti ministeriali o del Capo dello Stato.

Quanto ai poteri da conferire al Commissario, è favorevole alla proposta di affidare ad esso anche la vigilanza sulle attività politico-amministrative devolute alla Regione.

Dichiara perciò di essere in tal senso favorevole al principio a cui si ispira il progetto.

Mortati dichiara di essere anch'egli favorevole al concetto informatore della disposizione. Poiché in pratica il Commissario non eserciterà personalmente tali funzioni, ma si limiterà a dirigere queste attività, propone che alle parole: «esercita le funzioni», si sostituiscano le altre: «presiede alle funzioni»; così come nel comma successivo — poiché l'opera del Commissario non si può limitare al solo coordinamento, ma si estenderà anche alla vigilanza — farebbe precedere le parole: «coordina l'opera», dalle altre: «vigila e».

Aggiunge che rimane ora da chiarire se i provvedimenti del Presidente della Deputazione regionale abbiano bisogno, per essere definitivi, dell'approvazione o del visto del Commissario; e da stabilire se l'ultimo grado gerarchico sia il Ministro o il Commissario.

Laconi, ammesso il principio della opportunità di una rappresentanza statale nella Regione, prospetta l'ipotesi che essa sia costituita non da un Commissario — il quale, così come è concepito ora, ha molta rassomiglianza col Prefetto — ma da un organo collegiale, composto dei rappresentanti delle varie amministrazioni statali, il quale permetterebbe di raggiungere delle garanzie che non potrebbero aversi attraverso la figura di un Commissario.

Bordon è favorevole all'idea manifestata dall'onorevole Laconi, la quale potrebbe essere concretata nel seguente emendamento sostitutivo del terzo comma ora in esame:

«Nel capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Comitato di coordinamento che esercita le funzioni di Stato non delegate alla Regione.

«Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante della Regione, nominato dall'Assemblea regionale fra persone ad essa estranee».

Il Presidente Terracini fa presente che i punti sui quali la Sottocommissione deve dare il suo parere sono i seguenti: se il Governo centrale debba avere una propria rappresentanza nella Regione; se tale rappresentanza debba essere costituita da una persona o da un organo collegiale; se infine si debbano determinare le funzioni da attribuire a tale rappresentante.

Esprime il suo parere favorevole al primo punto; e concorda con l'onorevole Mortati circa l'opportunità di sostituire alle parole: «esercita le funzioni», le altre: «presiede alle funzioni».

Manifesta poi la sua perplessità circa gli aggettivi: «politico-amministrative» e proporrebbe che, così come si è sempre parlato in genere di attività delegate, si debba anche ora adattare la semplice dizione: «funzioni dello Stato non delegate», sopprimendo gli aggettivi.

Pone in votazione il principio pregiudiziale che nella Regione debba aversi una rappresentanza del Governo centrale.

(È approvato).

Mette in votazione il principio che tale rappresentanza debba essere costituita da un Commissario (con la riserva di fissare in seguito la denominazione che si riterrà più opportuna) e non da un Collegio, come hanno proposto gli onorevoli Laconi e Bordon.

(È approvato).

Mette quindi ai voti la proposta dell'onorevole Mortati di sostituire alle parole: «esercita le funzioni», le altre: «presiede alle funzioni».

(È approvata).

Ricorda la proposta di soppressione delle parole: «politico-amministrative», facendo presente che tali funzioni non saranno suscettibili di aumento di numero per il solo fatto di non essere qualificate nel testo dell'articolo.

Perassi fa presente che, ad esempio, tutto ciò che riguarda l'andamento amministrativo della giustizia è al di fuori della competenza regionale, così come è attualmente al di fuori della competenza del Prefetto.

Il Presidente Terracini osserva che la norma generale dell'indipendenza della Magistratura ha vigore sia rispetto alle amministrazioni locali che nei riguardi del Governo centrale. È quindi del parere che non vi sia necessità di ulteriori specificazioni.

Ambrosini, Relatore, ritiene eccessivo il timore che la locuzione: «funzioni politiche» richiami l'idea del Prefetto; e, d'altra parte, rileva che indubbiamente alcune funzioni politiche, che ora sono di competenza del Prefetto, saranno attribuite al Commissario.

Lussu ricorda che il Comitato di redazione fu unanime nel votare la soppressione delle Prefetture e dei Prefetti e dichiara di essere favorevole al testo del progetto, perché teme che la soppressione degli aggettivi «politico-amministrativi» possa far sorgere il dubbio che si vogliano dare in questo caso al Commissario poteri più ampi di quelli stabiliti nel progetto.

Uberti è del parere che la soppressione proposta non possa dar luogo ad alcun inconveniente.

Il Presidente Terracini pone ai voti la soppressione degli aggettivi «politico-amministrative».

(È approvata).

Dà lettura del terzo comma (divenuto secondo, dopo la soppressione del secondo comma del testo del progetto), così come è stato approvato dalla Sottocommissione:

«Nel capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Commissario il quale presiede alle funzioni dello Stato, non delegate alla Regione».

Apre la discussione sull'ultimo comma dell'articolo 14:

«Per gli atti dell'Amministrazione regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l'opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni».

Avverte che l'onorevole Mortati ha proposto l'aggiunta delle parole: «vigila e», prima dell'altra: «coordina». Pone ai voti questa proposta.

(È approvata).

Tosato rileva che, a suo parere, tale comma è inutile perché, una volta stabilito nel primo comma che le Regioni, nell'esercizio dell'attività delegata, devono subordinarsi alle direttive del Governo, è chiaro che questo eserciterà poteri di direzione e di vigilanza sia direttamente che attraverso Commissari regionali.

Fuschini propone la soppressione delle ultime parole del comma: «per tutte le Regioni»; in quanto vi possono essere disposizioni opportune per alcune Regioni, ma inopportune per altre.

Il Presidente Terracini mette ai voti la proposta soppressiva dell'onorevole Fuschini.

(È approvata).

Conti ritiene che la seconda parte del comma potrebbe essere così formulata: «...il Commissario ne coordina e vigila l'opera in corrispondenza alle direttive generali del Governo».

Il Presidente Terracini, tenendo presenti le proposte testé formulate, propone la seguente dizione del comma:

«Il Commissario coordina e vigila gli atti dell'Amministrazione regionale relativi a materie dallo Stato delegale alla Regione in corrispondenza alle direttive generali del Governo».

La pone ai voti.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti