[Il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]
Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
I nostri lavori sono stati sospesi ieri sera in seguito alla constatazione della mancanza del numero legale; dobbiamo oggi riprenderli al punto in cui essi si erano arrestati.
Come l'Assemblea rammenta, nella seduta di ieri è stato posto ai voti l'articolo 116 nel testo proposto dal Comitato di redazione.
La prima parte di esso è stata approvata in questa formulazione:
«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato».
Sulla seconda parte:
«e le coordina con quelle esercitate dalla Regione»,
era stato presentato dall'onorevole Amadei il seguente emendamento sostitutivo:
«e coordina con esse quelle esercitate dalla Regione».
Indetta la votazione su tale emendamento — per appello nominale su richiesta degli onorevoli Cremaschi Carlo, Uberti, Camposarcuno ed altri — e fatta la chiama, risultò dal computo dei voti la mancanza del numero legale.
Poiché i presentatori della domanda di appello nominale hanno ora comunicato alla Presidenza di rinunziarvi, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Amadei, per alzata e seduta.
(Non è approvato).
Pongo in votazione il testo della Commissione:
«e le coordina con quelle esercitate dallo Stato».
(È approvato).
L'articolo 116 rimane quindi formulato secondo il testo preposto dalla Commissione:
«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».
Lo pongo ai voti.
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti