Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 116.

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un Commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti