[Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 14 del progetto del Comitato di redazione:

«Il Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione per le materie di competenza dello Stato che siano state delegate alla Regione per l'esecuzione.

«Egli è chiamato a partecipare, con voto consultivo, al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione.

«Nel Capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politico-amministrative dello Stato non delegate alla Regione.

«Per gli atti dell'Amministrazione Regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l'opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni».

Mortati propone che il secondo comma, il quale tratta di una materia che si distingue dalle altre, sia esaminato a parte e prima degli altri.

Il Presidente Terracini crede che si possa accedere alla proposta Mortati.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti