[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Nobile. [...] Comincio dall'articolo 10 che nel primo comma proclama il diritto di ogni cittadino a circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano.
Appare veramente strano, a prima vista, che un tale elementare diritto, che nessuno oserebbe porre in dubbio, debba essere affermato con tanta solennità nella Costituzione, quasi si temesse che esso possa venire negato. Ancora più strano deve apparire a quelli della mia generazione che ricordano come, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, si poteva liberamente circolare, non solo in Italia, ma in tutta Europa, senza bisogno di passaporto.
La verità è che oggi, con l'ordinamento regionale che malauguratamente si vuol dare alla Repubblica italiana, il pericolo che sorgano ostacoli alla libera circolazione dei cittadini e delle cose perfino entro il territorio nazionale, sussiste realmente; tanto vero che la seconda Sottocommissione sentì il bisogno di inserire un apposito articolo per vietare alle Assemblee legislative regionali di porvi ostacoli. È giustificata, quindi, pienamente la disposizione dell'articolo 10. Ma, a mio avviso, essa non è sufficiente: bisogna completarla, aggiungendo che ogni cittadino ha il diritto di esercitare la propria professione, arte o mestiere in qualsiasi parte del territorio nazionale. Quest'aggiunta non apparirà superflua, quando si rifletta che già oggi in qualcuna delle regioni mistilingue di confine si manifesta la tendenza ad allontanare i professionisti originari di altre regioni che, già da anni, vi esercitavano la professione. L'emendamento aggiuntivo da me presentato servirà ad impedire così mostruosi attentati all'unità nazionale.
A cura di Fabrizio Calzaretti