[Il 14 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Poiché stamane l'Assemblea ha deliberato la chiusura della discussione generale, darò ora facoltà di parlare ai relatori sul Titolo IV della parte seconda del progetto di Costituzione.

L'onorevole Leone Giovanni ha facoltà di parlare.

Leone Giovanni. [...] Ma se le giurisdizioni speciali — e quando parlo di queste metto fuori definitivamente Corte dei conti e Consiglio di Stato, delle quali non ci occuperemo più — se le giurisdizioni speciali devono, in materia non penale, poter essere conservate, ma sempre con una certa garanzia, a mio avviso una esigenza è insopprimibile, esigenza che non può non essere consacrata nella Carta costituzionale, quella cioè di ristabilire, per lo meno al vertice, l'unità della giurisdizione, garantendo il controllo della Corte di Cassazione su tutti i pronunciati dei giudici ordinari e speciali, naturalmente eccetto la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

Ora, sotto questo aspetto, io penserei che non si debba non mettere nella Carta costituzionale una norma di questo genere.

Non si può non esaminare la necessità di questo problema, perché la nostra esperienza ci dice che, quando si sono voluti eliminare, limitare, ridurre i diritti dei cittadini, si è abolito il ricorso alla Corte di Cassazione, la cui garanzia, per la massima indipendenza e per la funzione regolatrice del diritto di tale organo, deve essere assicurata a tutti i cittadini.

Non si dica che questa è materia di ordinamento giudiziario: questa è garanzia costituzionale, che bisogna conferire al cittadino; ed è una garanzia nei confronti del potere legislativo, allorché questo vagheggiasse di privare il cittadino della possibilità di far valere i propri diritti dinnanzi al giudice ordinario. Giudice speciale, se deve essere consentito, ma per indagine di merito; giudice speciale, se deve essere consentito, per l'applicazione della legge nel caso concreto, secondo determinate esigenze; ma sempre possibilità del cittadino di ricorrere alla Cassazione. E non si affermi tale diritto in maniera generica; ma si precisi che tutte le violazioni di legge sono deducibili in Cassazione.

Su questo punto io debbo ricordare un'altra pagina ignobile della nostra vigente legislazione: quella dei tribunali straordinari militari. Ma vi sembra che, ad onta di tutte le necessità determinate dalla odierna delinquenza, si possa delineare un tale organo straordinario in uno Stato civile e nella cui Costituzione è scritto che i giudici straordinari sono aboliti? È possibile mai mantenere, prorogare anzi — ad onta che io in una interrogazione chiedessi al Ministro della giustizia che ci desse conto di questo — un organo giudiziario straordinario, formato in una maniera così ridicola (Presidente: un generale e componenti un magistrato e un cittadino)? Guardate che forma strana di mosaico! E questo tribunale è straordinario e cioè può agire senza alcun rispetto per le più essenziali forme e per le stesse garanzie della difesa! Ecco la necessità che si profila in chi ne ha l'esperienza, ecco la necessità di una urgente abolizione di questo organo, come di una cosa la più aberrante, poiché avverso le sentenze di tali tribunali non è ammesso il ricorso in Cassazione nemmeno per difetto di giurisdizione. E questo è pietoso per l'armonia e la serietà della legislazione in uno Stato repubblicano! Cosicché, mentre per giudicare di un furto abbiamo tre gradi di giurisdizione, per i reati che possono importare la pena di morte o l'ergastolo, non c'è garanzia di difesa e ricorso in Cassazione.

Dirò: io ho visto come a Napoli, in diversi casi, si è violato la più elementare norma di garanzia della difesa del cittadino, infliggendo l'ergastolo o trent'anni di reclusione senza nemmeno rispettare i limiti di competenza. Ora, ci possono essere esigenze particolari che bisogna soddisfare in uno Stato moderno, ci sono anche necessità di una giustizia aspra, che accentui la sua funzione preventiva; ma queste esigenze debbono armonizzarsi con alcune fondamentali garanzie, come quelle concernenti la difesa e la possibilità di adire la suprema Corte di Cassazione, che deve restare un organo regolatore del diritto in tutti i processi.

[...]

Se si dovessero mantenere i tribunali militari, perché non portare i ricorsi alla Corte di cassazione, nella quale, come ho detto, si ristabilisce, come al vertice supremo della giustizia, l'unità della giurisdizione? Ivi occorre che si ricomponga nell'unità dell'organo l'unità della giurisprudenza. E se anche i tribunali militari dovessero avere particolari norme di disciplina e di organizzazione, queste norme non potrebbero impedire assolutamente quel legame che bisogna creare per l'unità della giurisdizione di diritto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti