[Il 12 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Caccuri. [...] Ritengo perciò che le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato dovrebbero essere assorbite in una magistratura ordinaria specializzata, col vantaggio così di offrire al cittadino la garanzia del doppio grado di giurisdizione in ogni controversia, oltre al sindacato supremo della Corte di cassazione. Anche la certezza del diritto indubbiamente molto ne guadagnerebbe, poiché sono a tutti note fra l'altro le difficoltà che oggi sorgono per distinguere la giurisdizione su diritti dalla giurisdizione su interessi, la giurisdizione di legittimità dalla giurisdizione di merito.
[...]
Al riguardo del sindacato di legittimità della Cassazione, l'articolo 102 del progetto statuisce il ricorso per cassazione secondo le norme di legge. Quest'ultima riserva, con cui si demanda al futuro legislatore la fissazione dei limiti del ricorso, non è affatto tranquillante, poiché nulla esclude che esso possa essere limitato ai soli casi di incompetenza ed eccesso di potere, casi per cui il ricorso è sempre esistito nell'ordinamento italiano fin dalla legge 31 marzo 1887, n. 3761.
L'innovazione invece che va esplicitamente sancita nella Costituzione è il diritto al ricorso per violazione di legge, sia processuale che sostanziale.
Altro delicato problema in tema di unità del potere giudiziario è quello che riguarda il conflitto di giurisdizione. Secondo l'articolo 126 del progetto, è affidata alla Corte Costituzionale la risoluzione dei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato. Ora, se il giudice speciale non appartiene al potere giudiziario, apparterrà a quello esecutivo; onde ogni conflitto fra giudice ordinario e giudice speciale si ridurrà ad un conflitto di attribuzioni, a dirimere il quale sarebbe competente la Corte Costituzionale e verrebbe così inficiato il principio dell'unità della giurisdizione anche nell'ultimo rimedio dell'intervento regolatore della Cassazione. Inoltre, la stessa dizione ambigua dell'articolo 126 farebbe pensare che alla medesima Corte Costituzionale fossero attribuiti i conflitti di attribuzione fra Pubblica Amministrazione ed autorità giudiziarie, demandati dalla legge 21 marzo 1877 (art. 1, 2 e 3) alle sezioni riunite della Cassazione; il che, mentre snaturerebbe la funzione stessa della Corte Costituzionale (la quale si dovrebbe occupare di controversie simili in questioni da cui esula la materia costituzionale), rappresenterebbe nel contempo una grave diminuzione di prestigio per l'ordine giudiziario ed insieme un attentato alla efficace tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale a suo beneplacito potrebbe rendere inerte l'autorità giudiziaria adita, per rimettere le decisioni ad un organo estraneo all'ordinaria giurisdizione. Forse i compilatori del progetto non intendevano pervenire a tale conseguenza, ma è per questo necessario fin d'ora eliminare ogni ambiguità al riguardo, per evitare ogni eventuale contrasto nel futuro.
A cura di Fabrizio Calzaretti