[L'8 novembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Bellavista. [...] Per quanto riguarda i tribunali militari, io debbo aderire agli emendamenti proposti al riguardo e all'illustrazione teorica che ha svolto così egregiamente ieri il collega onorevole Bettiol. Il principio è il seguente: se è meta, scopo, ansia della dottrina processuale, raggiungere la specializzazione del giudice, non c'è dubbio che il giudice penale militare è per eccellenza un giudice specializzato, è quello che è posto, per la natura delle sue funzioni, per la sua appartenenza alla milizia, in quelle condizioni ideali per poter svolgere magnificamente e meglio di ogni altro quell'atto constante di intelligenza e di volontà che è il giudizio. Non dovrebbe limitarsi soltanto e straordinariamente al tempo di guerra, dunque, ma dovrebbe ammettersi la giurisdizione militare penale anche nel tempo di pace.
[...]
Persico. [...] E passo all'articolo 95. L'articolo 95 è quello che stabilisce l'unicità della giurisdizione. Badate, senza unicità nella giurisdizione cessa la stessa indipendenza della Magistratura. Nel libricino da me ricordato io non ammetto nessuna giurisdizione all'infuori di quella del magistrato ordinario. Mi sono anche manifestato contrario al Consiglio di Stato, e credo che bene le sue funzioni giurisdizionali potrebbero essere attribuite a speciali tribunali amministrativi, sia regionali, sia centrale; ma sempre nell'ordine della Magistratura, sempre come una forma di Magistratura ordinaria, che sarebbe specializzata in tali determinate materie. Noi, però, abbiamo già approvato l'articolo 93, secondo il quale sia per il Consiglio di Stato, sia per la Corte dei Conti è stabilita una disciplina autonoma, e quindi non possiamo ritornare su questo argomento. Quando faremo le leggi speciali per stabilire le funzioni e l'organizzazione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, potremo in qualche modo coordinare le loro attribuzioni con quella della Magistratura ordinaria, soprattutto attraverso il ricorso alla Corte di Cassazione unica di Roma, che dovrà decidere anche le questioni riguardanti il diritto amministrativo. E questo sarà uno dei modi per unificare la giurisdizione.
Ma vi è un punto sul quale ho creduto opportuno di presentare un emendamento, ed è quello che riguarda i tribunali militari. L'onorevole Gasparotto ha presieduto, da par suo, una Commissione, della quale ho fatto parte anche io, come Villabruna ed altri colleghi di questa Assemblea, nella quale abbiamo esaminato a lungo il problema dell'ordinamento della giustizia militare, e lo abbiamo esaminato tenendo presenti e valutando le obiezioni dell'onorevole Palermo, l'unico oppositore che parlò in Commissione. Poi, abbiamo avuto una lettera dell'onorevole Calamandrei che si è associato genericamente all'onorevole Palermo, senza dirne le ragioni, certo per la sua alta esperienza di giurista. Ma l'opposizione dell'onorevole Palermo fu respinta dalla totalità della Commissione, e non perché non riconoscessimo molte cose giuste in quello che diceva, cioè che la Magistratura militare deve essere congegnata in modo da garantire tutte le libertà del cittadino che veste la divisa del soldato, che devono essere assicurate tutte le possibilità, perché la difesa sia garantita e perché la legge sia applicata severamente ma giustamente. Lo stesso onorevole Palermo che cosa propone? Propone che si formino delle giurisdizioni miste, dei collegi composti di giudici togati con due ufficiali. Voi immaginate che cosa sarebbe entrare nel Palazzo di Giustizia, uscire da una sezione penale ed entrare in un'altra dove vi sono due ufficiali in alta uniforme che siedono a fianco dei giudici ordinari! Diceva ieri il collega Villabruna, che con la sua togata eloquenza ricorda i bei tempi dell'antico parlamento subalpino, che cosa sarebbe un collegio giudiziario, in cui uomini e donne si riunissero in camera di consiglio per emanare una sentenza? Così sembra a me che si potrebbe pensare di questo strano collegio, composto di ufficiali e di uomini di toga! In tempo di pace dovrebbe esserci un tribunale militare, creato da una legge speciale, e non vedo perché la giustizia militare non potrebbe dipendere dal Ministero della giustizia, anziché da quello delle forze armate. La giustizia militare potrebbe essere benissimo un organo dipendente dal Ministero della giustizia, cioè una delle tante forme in cui si svolge la funzione giudiziaria. Basti pensare che abbiamo dei casi nei quali, in tempo di pace, si deve applicare il Codice penale militare di guerra. Abbiamo il caso di urgente e assoluta necessità (articolo 5 del Codice penale militare di guerra), abbiamo il caso dei corpi di spedizione all'estero (art. 9), quello di operazioni militari per motivi di ordine pubblico (art. 10), quello della mobilitazione generale e parziale (art. 11). Quindi ci vuole una giustizia militare anche in tempo di pace.
E se non esiste in tempo di pace, come si può creare a un tratto quando scoppia la guerra?
Né si dica che in tempo di guerra si possa formare in tre giorni un tribunale militare. In ogni modo senza la funzione non si può creare l'organo. È vero che i tribunali militari debbono servire sopra tutto in tempo di guerra; quindi manteniamo tali tribunali in tempo di pace soltanto per i reati commessi dai militari e come una speciale giurisdizione, che rientra nelle forme di tutte le altre funzioni giudiziarie.
Comunque, l'onorevole Gasparotto ha presentato a questo riguardo un sagace emendamento, ed egli lo svolgerà a suo tempo con la competenza che gli deriva dall'esser stato due volte Ministro della guerra e Presidente della Commissione che ha esaminato a fondo la materia.
A cura di Fabrizio Calzaretti