[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Per la prima parte della discussione vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento alla VI disposizione transitoria per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Conti riapre la discussione sull'articolo relativo alla revisione delle giurisdizioni speciali, proposto dall'onorevole Leone Giovanni e così formulato:

«Le giurisdizioni speciali che, entro cinque anni dalla data della presente Costituzione, non saranno conservate con legge votata a norma dell'articolo 6, resteranno soppresse.

«Entro il medesimo termine si provvederà con legge alla soppressione dei Tribunali militari e delle altre giurisdizioni speciali penali esistenti.

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione, si procederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare ed al conseguente trasferimento delle competenze del medesimo alla Corte Suprema di Cassazione».

Fa presente che praticamente da oggi decorreranno almeno dodici mesi, prima che le competenze del Tribunale Supremo Militare siano trasferite alla Cassazione. Riterrebbe però opportuno mettere un termine per la cessazione del passaggio dei ricorsi al Tribunale Supremo.

[...]

Laconi, per quanto riguarda la revisione delle altre giurisdizioni, non ha alcuna obiezione al termine di cinque anni, ma per i Tribunali militari stabilirebbe un massimo di tre anni.

Di Giovanni propone la seguente formula:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali penali militari».

Il Presidente Conti è d'accordo. Alla dizione proposta dall'onorevole Di Giovanni aggiungerebbe l'ultimo comma della proposta Leone.

Mette ai voti l'articolo così formulato:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

(È approvato).

[...]

Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

[...]

«Art. 2. — Il potere giudiziario in materia civile e penale è esercitato dai giudici ordinari, istituiti e regolati dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario debbono essere deliberate con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

«Al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti spetta l'esercizio della funzione giurisdizionale nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione, se non per legge votata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale.

«I Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite, per determinate materie, apposite sezioni con la partecipazione di magistrati e di cittadini esperti, nominati a norma della legge sull'ordinamento giudiziario».

[...]

Norma di attuazione.

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti