[Il 14 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Poiché stamane l'Assemblea ha deliberato la chiusura della discussione generale, darò ora facoltà di parlare ai relatori sul Titolo IV della parte seconda del progetto di Costituzione.

L'onorevole Leone Giovanni ha facoltà di parlare.

Leone Giovanni. [...] Indipendenza del giudice. [...]

Quali sono gli strumenti che noi abbiamo inventato; anzi abbiamo perfezionato? Eccoli:

[...]

3°) Divieto di iscrizione a partiti politici. Il problema non concerne, come è stato già avvertito, esclusivamente i magistrati. Altre categorie, investite di particolari funzioni o poteri, si presentano alla nostra attenzione per quanto concerne questo problema, che, anzi, si allarga per abbracciare lo stesso problema dell'elettorato passivo. Pertanto, il problema va più opportunamente rinviato ad una prossima sede, nella quale ci occuperemo dei casi di divieto di iscrizione a partiti politici e di esclusione dall'elettorato passivo per un complesso di categorie. Qui non posso che ribadire (a titolo esclusivamente personale, avendo la Commissione rinviato ogni decisione a quella sede alla quale accennavo testé) la mia adesione al divieto d'iscrizione ai partiti politici. Tale divieto — è opportuno che io ribadisca la vera essenza di questa posizione — non mira tanto a tener lontano i magistrati dalle pericolose suggestioni della politica attiva, dalle quali i magistrati di regola saprebbero guardarsi; quanto a salvaguardare nell'opinione pubblica il prestigio e l'imparzialità dei magistrati, specie nei piccoli centri, nei quali la partecipazione alle manifestazioni attive della vita dei partiti, con tutti gli inevitabili eccessi, potrebbe ingenerare la sia pur falsa opinione di una certa, per lo meno, maggiore sensibilità del magistrato alle direttive del suo partito o ai dirigenti di esso.

Quanto al divieto di partecipazione alle associazioni segrete, esso discende da una norma, che abbiamo già approvata, sul divieto di costituzione di associazioni segrete. Sicché, in linea di principio, a me pare che sia esatto l'emendamento proposto da alcuni, che cioè si possa cancellare in questa sede il divieto per il magistrato di appartenere ad associazioni segrete, in quanto deriva da un più ampio divieto, quello della costituzione di società segrete, che importa anche l'inammissibilità dell'iscrizione, ove queste associazioni venissero costituite in dispregio alla legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti