Evoluzione dell'Articolo
Il 18 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori, i quali, al momento delle elezioni, abbiano compiuto l'età di anni 25, eccettuati i membri dell'antica Casa regnante italiana.
Altri eventuali casi di ineleggibilità saranno disposti dalla legge. La qualifica di Deputato è incompatibile con quella di membro della seconda Camera. La legge fisserà le altre cause di incompatibilità».
***
Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Nessuno può essere al tempo stesso membro delle due Camere».
***
Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«I membri dell'antica famiglia regnante non solo eleggibili.
«Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».
«La legge potrà stabilire altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità».
***
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 62.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.
***
Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».
***
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.
***
Testo definitivo dell'articolo:
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
***
A cura di Fabrizio Calzaretti