[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]
Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.
[...]
Il Presidente Terracini. [...] Pone ai voti l'articolo 10:
«I membri dell'antica famiglia regnante non solo eleggibili.
«Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere».
«La legge potrà stabilire altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità».
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti