[Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. — Presidenza del Vicepresidente Conti.]
Il Presidente Conti. [...] Fa quindi presente che occorre sancire l'incompatibilità per un membro di una delle due Camere con l'appartenenza all'altra.
Perassi propone la formula:
«Nessuno può essere al tempo stesso membro delle due Camere».
Fabbri chiede se un membro di una Camera può essere candidato per l'altra e se, in caso di elezione contemporanea, è ammessa la facoltà d'opzione.
Il Presidente Conti risponde affermativamente, precisando che nella formula suggerita si ipotizza un caso di incompatibilità e non di ineleggibilità.
Mette ai voti la proposta Perassi.
(È approvata).
A cura di Fabrizio Calzaretti