Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 62.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti