[Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]
Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Dobbiamo esaminare l'articolo 59. Se ne dia lettura.
Molinelli, Segretario, legge:
«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
«Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.
«Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra».
[Presidente Terracini.] Sull'articolo 59 non sono stati presentati emendamenti.
Pongo in votazione il primo comma:
«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre».
(È approvato).
Pongo in votazione il secondo comma.
(È approvato).
Pongo in votazione il terzo comma.
(È approvato).
Allora, il testo dell'articolo 59 è stato approvato così come proposto dalla Commissione.
A cura di Fabrizio Calzaretti