Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puņ essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o del Presidente della Repubblica, o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, č convocata di diritto anche l'altra.
A cura di Fabrizio Calzaretti