Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 59.
Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.
Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
A cura di Fabrizio Calzaretti