[Il 17 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 58 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Terracini ricorda, a proposito del problema dell'elettorato passivo per la seconda Camera, i punti principali contenuti nelle proposte e negli ordini del giorno presentati nel corso delle ultime sedute, e cioè quello del limite di età, quello che si riferisce al luogo di nascita o di residenza o di svolgimento dell'attività principale e quello riguardante le categorie, le attività professionali o produttive nelle quali devono rientrare gli eligendi.

[...]

Quanto al problema del legame degli eligendi con la regione nella quale si presentano candidati, sono state avanzate tre proposte. A suo avviso, non sarebbe sufficiente il solo requisito della nascita.

Mortati, Relatore, ritiene che si potrebbe tener presente anche il requisito del domicilio.

Vanoni ritiene indispensabile che si faccia riferimento alla nascita ed alla residenza, perché molte persone possono essere costrette, per motivi inerenti alla loro professione, a trasferire il loro domicilio in un'altra regione, pur continuando a risiedere nella città natale.

Nobile darebbe importanza, più che alla nascita — che può essere puramente casuale — al requisito della residenza e a quello dello svolgimento dell'attività principale.

Piccioni è favorevole ai requisiti della nascita e del domicilio; escluderebbe invece la residenza, perché può verificarsi il caso di persona la quale, dopo aver risieduto per 5 anni in una regione, si trasferisca altrove sciogliendosi da qualsiasi vincolo con la regione stessa. Ricorda che anche per la elezione alla Costituente si faceva riferimento al domicilio e non alla residenza.

Laconi ritiene condizione essenziale, per rappresentare una regione, quella dell'attività che si svolge nell'ambito della regione stessa, alla quale si potrebbe unire un altro requisito: o quello della nascita o quello del domicilio.

Fuschini fa presente che non è facile dimostrare qual è l'attività normale.

Patricolo è favorevole al principio contenuto nella formula dell'onorevole Perassi; eleverebbe però la durata della residenza da 5 a 10 anni, per avere una maggiore garanzia di attaccamento alla regione da parte dell'eligendo.

Lussu è del parere che non si debbano adottare criteri eccessivamente esclusivisti, che potrebbero dar luogo a difficoltà. Ritiene che sia sufficiente richiedere la nascita o la residenza abituale.

Il Presidente Terracini pone ai voti la condizione che l'eligendo debba essere nato nella regione, salvo a decidere poi se un'altra condizione, alternativa, debba essere posta.

(È approvata).

Perassi, circa l'altra condizione alternativa, insiste nella sua proposta, sia perché ritiene che il requisito della residenza possa indicare meglio di quello del domicilio l'attaccamento alla regione, sia perché il limite di 5 anni rappresenta una via intermedia fra le varie proposte.

Nobile concorda con l'onorevole Perassi.

Fuschini, a parte il fatto che, secondo la nuova legge elettorale, non si può essere elettori se non dove si ha il domicilio, rileva che il requisito della residenza abituale potrà aprire l'adito a numerose eccezioni in occasione della verifica dei poteri, perché sarà più difficile dare la prova della residenza che non quella del domicilio, che investe anche sotto il profilo giuridico tutta l'attività dell'individuo.

Codacci Pisanelli fa presente un altro aspetto del problema e cioè che alcune carriere comportano l'obbligo della residenza in determinati luoghi, e quindi, accettando tale requisito, si finirebbe con l'escludere dalla eleggibilità persone che invece meriterebbero di esservi ammesse.

Patricolo prospetta le difficoltà che si incontrerebbero nel provare l'esistenza del domicilio, e aggiunge che gli uffici rilasciano un certificato di residenza, ma non quello di domicilio.

Codacci Pisanelli osserva che per dare la prova del domicilio non occorre un certificato, ma basta dimostrare che quello è il luogo in cui — come dice il Codice — una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Calamandrei aggiunge che nella legislazione civile o processuale civile vi sono numerosissime norme che fanno riferimento al domicilio, il quale è un concetto giuridico preciso ed elementare.

Perassi osserva che ora non si discute della elementarità del concetto di domicilio, bensì della difficoltà di provarlo.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta dell'onorevole Perassi di considerare requisito di eleggibilità quello della residenza nella regione da almeno 5 anni.

(Non è approvata).

Mette quindi ai voti il requisito del domicilio, da considerare alternativamente a quello della nascita, senza alcun limite di tempo.

(È approvato).

[...]

Mortati, Relatore. [...] Non gli sembra soddisfacente la formula proposta dall'onorevole Perassi, la quale mirava evidentemente a trovare un addentellato più o meno stretto fra gli eligendi e quelle forze vive, cui si riferiva un criterio ispiratore che può oggi considerarsi superato: non soddisfacente soprattutto per una considerazione formale e cioè perché ritiene che tali requisiti debbano essere stabiliti nella Costituzione e non in una legge speciale. Osserva in secondo luogo che in tale formula è troppo genericamente indicato il rapporto fra il requisito di capacità e l'appartenenza ad una attività produttiva. Ritiene però che anche con una maggiore specificazione non si raggiungerebbe lo scopo voluto, e che sarebbe necessario collegare più intimamente queste categorie di eleggibili con i vari rami dell'attività produttiva, fissando quote (da attribuire alle varie categorie, sentite le Assemblee regionali) che siano in proporzione all'importanza di queste categorie in ogni regione e rivedibili ogni 5 anni per adeguarle agli eventuali spostamenti di proporzione fra le varie categorie.

Dà lettura di un articolo che ha formulato tenendo presenti i concetti testé esposti:

«Le Assemblee regionali procederanno alla nomina dei membri della seconda Camera, ad essa affidata a norma del precedente articolo, in base a quote proporzionali (nella misura che sarà fissata, in relazione alla composizione sociale di ogni regione, e previa consultazione degli organi rappresentativi di ciascuna, con apposita legge, da sottomettere a revisione ogni 5 anni), fra cittadini appartenenti ad una delle seguenti categorie di attività: 1°) agricoltura, caccia e pesca; 2°) industria e artigianato;3°) commercio, trasporti e banche; 4°) professioni liberali.

«Sono eleggibili coloro che esercitino effettivamente l'attività corrispondente alla categoria per la quale sono eletti, e che inoltre abbiano ricoperto o coprano una delle cariche appresso elencate: a) membri dei consigli direttivi delle camere di commercio, industria ed agricoltura, dopo almeno 5 anni di effettive funzioni; b) membri dei consigli direttivi di consorzi agrari, dopo almeno 5 anni di funzioni effettive; c) membri di consigli direttivi di associazioni di categoria registrate aventi almeno mille iscritti, dopo cinque anni di funzioni effettive; d) membri dei consigli direttivi di collegi o albi professionali, dopo almeno cinque anni di effettive funzioni.

«Ogni membro dell'Assemblea regionale può votare per un numero di candidati non superiore ai 4/5 dei seggi assegnati complessivamente al collegio.

«Sono eleggibili anche i membri delle assemblee in quanto abbiano i requisiti richiesti».

Perassi rileva anzitutto che nel suo schema la questione dei requisiti si pone soltanto per il terzo degli eleggibili di competenza dell'Assemblea regionale. Osserva poi di avere volutamente usato una dizione alquanto generica, anche in considerazione del fatto che il numero di membri che ogni Assemblea regionale è chiamato ad eleggere può oscillare sensibilmente da regione a regione, per arrivare anche ad un livello molto basso nelle piccole regioni. Del resto è disposto a rinunciare alla formula «attività produttiva» ove se ne trovi una migliore.

[...]

Fuschini. [...] Desidera anche esprimere un suo punto di vista personale circa la quotizzazione delle categorie, a cui ritorna, in un certo senso, l'ordine del giorno Mortati. Tale quotizzazione può farsi, a suo parere, soltanto per il terzo che viene nominato dalle assemblee regionali con una forma di votazione che, data la ristrettezza di tali assemblee, non crea imbarazzi di organizzazione. Una volta ammesso questo principio, riserverebbe la decisione sulla proporzionalità alle assemblee regionali stesse, le quali, conoscendo le esigenze locali, potrebbero graduare le proporzioni meglio di quanto non possa fare una legge di carattere generale.

[...]

Mortati, Relatore. [...] Per quanto riguarda le quote per le elezioni da parte delle Assemblee regionali, è del parere che la loro determinazione debba esser fatta dalla legge, tenute presenti le situazioni particolari di ogni regione.

[...]

Lussu. [...] Dichiara poi di ritenere indispensabile anche per le Assemblee regionali la fissazione di un sistema che garantisca un'equa proporzionalità nei confronti dell'entità numerica del corpo elettorale, per assicurare la tutela delle minoranze.

[...]

Bozzi. [...] Osserva inoltre che l'Assemblea regionale dovrebbe, a suo parere, esprimere la propria opinione per stabilire quali devono essere queste quote nel momento in cui compie l'elezione e non cristallizzare tale volontà in una legge compilata in precedenza, così come ha proposto l'onorevole Mortati.

Concludendo, riconosce l'opportunità di affermare nella Costituzione il principio delle categorie da estendere a tutti i membri della seconda Camera, abbandonando l'idea della quotizzazione per il terzo affidato all'elezione delle Assemblee regionali.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti