[Il 16 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 58 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Terracini dà lettura del quinto punto dell'ordine del giorno Perassi di cui si deve riprendere la discussione:

«5°) in ciascuna Regione, i membri della seconda Camera saranno eletti:

a) per un terzo dall'Assemblea regionale, con libera scelta fra cittadini aventi uno dei requisiti di capacità e di esperienza nei diversi rami dell'attività produttiva che saranno stabiliti dalla legge concernente l'elezione della seconda Camera;

b) per il resto, da delegati dei consigli comunali, ciascuno dei quali eleggerà un numero di delegati che sarà determinato in relazione al numero degli elettori iscritti nel comune. Le modalità di applicazione saranno determinate dalla detta legge speciale».

Precisa che da questa formula emergono tre elementi: 1°) ammissione di due diverse basi elettorali; 2°) riconoscimento di requisiti di eleggibilità che assorbono il criterio della rappresentanza delle attività produttive; 3°) elezioni di terzo grado per i due terzi dei componenti della seconda Camera di cui alla lettera b).

Bozzi dubita che questo sistema misto di elezione sia in perfetta armonia con le decisioni adottate nella riunione precedente.

Si dichiara contrario ad ogni forma di elezione di terzo grado e a dare vita a corpi elettorali diversi, sia quantitativamente che qualitativamente (Assemblee regionali e Consigli comunali). A parte, infatti, la notevole differenza numerica nella composizione, non può non rilevarsi una differenza qualitativa, essendo le prime organi politici, e i secondi organi essenzialmente amministrativi.

[...]

Pur convenendo che, una volta scelta la via delle elezioni di secondo grado, occorra far perno sulle Assemblee generali, rileva che l'attribuire in via esclusiva ad esse l'elezione dei deputati alla seconda Camera, se può essere in armonia con la natura politica e col funzionamento di quest'ultima, presenta il notevole inconveniente di una eccessiva ristrettezza del corpo elettorale; inconveniente ancor più rilevante, dopo l'approvazione del principio della parità dei poteri fra i due rami del Parlamento.

Occorrerebbe, quindi, immettere, a fianco delle Assemblee regionali, nuove forze nel corpo elettorale, per renderlo più vasto ed eterogeneo, e queste potrebbero essere costituite appunto da rappresentanti delle associazioni professionali.

[...]

Perassi replica alle critiche dell'onorevole Bozzi che non trova decisive. Circa l'obiezione relativa alla divisione in due gruppi degli elettori, fa presente che il criterio è apparso anche in altri ordini del giorno ed è del resto largamente usato in molti Paesi.

Per quanto riguarda la quota eletta dall'Assemblea regionale, nota che si tratta di un numero ristretto ed il congegno mira ad assicurare la presenza nella seconda Camera di elementi provati nelle varie attività produttive.

[...]

Fuschini premette che tratterà soltanto dei modi come l'elezione di secondo grado può avvenire.

A suo avviso il problema può avere tre diverse soluzioni: 1°) un collegio unico, nel quale siano elettori insieme i membri dell'Assemblea regionale ed i consiglieri comunali; 2°) un corpo elettorale distinto in due collegi: Assemblee regionali e consigli dei comuni con oltre 30.000 abitanti (quindi con identica derivazione di elezione: suffragio universale e rappresentanza proporzionale); 3°) un corpo elettorale distinto in tre collegi, e precisamente: una quota di rappresentanti eletta dalle Assemblee regionali, una seconda dai comuni superiori ai 30.000 abitanti, una terza dai comuni minori.

Personalmente ritiene che la prima e l'ultima soluzione siano le migliori, in quanto prescindono dal valore che possono avere i vari consigli comunali in rapporto alla rappresentanza della popolazione e, non ammettendo il voto plurimo, avvantaggiano da un punto di vista morale i consiglieri dei piccoli comuni, in vista del fatto che hanno identica qualifica e, sotto un certo aspetto, identica responsabilità amministrativa. Comunque, sottopone ai colleghi le tre possibili formazioni del corpo elettorale di secondo grado, poiché non ne vede altre possibili.

Bozzi propone la seguente formulazione:

«I membri della seconda Camera sono scelti dall'Assemblea regionale e dai rappresentanti delle associazioni sindacali e degli ordini professionali (eletti democraticamente), esistenti nella regione. La scelta può cadere fra cittadini (domiciliati nella regione) aventi uno dei requisiti di capacità ed esperienza nei diversi rami dell'attività produttiva, indicati nelle categorie previste dall'articolo x».

Cappi premesso che parla a titolo personale, fa presente di aver già concretato in una formula scritta il punto di vista dell'onorevole Fuschini, cui egli accede. La proposta che si ispira al criterio di escludere l'elezione di terzo grado e di attuare un rapporto non rigorosamente aritmetico, ma attenuato col criterio della proporzionalità consigliato dall'onorevole Perassi, è del seguente tenore:

«In ciascuna regione i membri della seconda Camera saranno eletti:

a) per metà da un collegio elettorale composto dai membri dell'Assemblea regionale e dai consiglieri dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, con libera scelta fra cittadini aventi uno dei requisiti di capacità e di esperienza, fra i diversi rami dell'attività produttiva, che saranno stabiliti dalla legge concernente l'elezione della seconda Camera;

b) per metà da un collegio composto dai consiglieri degli altri comuni i quali avranno un voto ogni 5.000 o frazione di 5.000 elettori dei singoli comuni».

Fabbri propone la seguente decisione:

«a) La Carta costituzionale stabilisce l'elenco delle forze vive e, per ciascuna categoria, i titoli che qualificano gli eligendi a rappresentarla;

b) l'elezione viene fatta previo reparto, da parte dell'Assemblea regionale, del numero degli eligendi fra le varie categorie, e con l'obbligo di assegnare almeno un rappresentante per ciascuna categoria;

c) gli eligendi qualificati possono presentare la loro candidatura per la rappresentanza di una determinata categoria;

d) la carta costituzionale determina altresì le modalità delle elezioni».

Laconi, dopo aver manifestato la sua delusione per il fatto che i colleghi della democrazia cristiana non hanno presentato — come si aveva motivo di supporre — un vero e proprio progetto che modificasse quello dell'onorevole Perassi, soggiunge che il suo gruppo ha votato in favore del suffragio diretto, non tanto per una questione di principio, quanto per ragioni eminentemente pratiche. Le difficoltà inerenti all'elezione di secondo grado, che sono state già affacciate, giustificano l'impressione che si dia vita ad un congegno di cui non si conosce altro che un elemento negativo: cioè, che altera la proporzione delle forze vive della regione. Non si sa dove esso conduca e forse domani si potrebbe avere una seconda Camera stranamente composta di quote di categorie e che, per i suoi raggruppamenti costituiti in proporzioni diverse da quelle della prima, non rispecchiasse la fisionomia politica del Paese.

Pone in evidenza che, ammettendo due corpi elettorali distinti (Assemblee regionali e consigli comunali), si va incontro alla difficoltà prospettata dall'onorevole Bozzi, che le Assemblee regionali verrebbero di fatto schiacciate dai rappresentanti dei consigli comunali.

[...]

Patricolo propone la seguente formulazione:

«I membri della seconda Camera vengono eletti in seno alle Regioni col seguente criterio:

a) cinque membri, quale minimo rappresentativo di ciascuna regione, sono eletti dalle Assemblee regionali tra i membri delle stesse Assemblee regionali;

b) la rimanenza viene eletta dall'Assemblea regionale con libera scelta tra i cittadini aventi i requisiti di capacità ed esperienza nei diversi rami dell'attività produttiva, che saranno stabiliti dalla legge elettorale per la seconda Camera».

Lussu è del parere che occorra facilitare lo sforzo dell'onorevole Perassi di trovare una soluzione, posto che l'elezione di secondo grado non è discutibile.

Delle critiche dell'onorevole Bozzi ritiene che una sola possa reggere: quella relativa all'accettazione di un'elezione di terzo grado. Tuttavia può citarsi il precedente del Senato francese durante la terza Repubblica, che ha funzionato abbastanza bene. Parimenti la seconda soluzione Perassi, criticata dall'onorevole Targetti, trova conforto nell'esempio delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

È, peraltro, del parere che si possa accettare la prima formula Perassi, modificandola nel senso di escludere la nomina di delegati da parte dei consigli comunali e lasciando che questi ultimi eleggano direttamente i loro rappresentanti alla seconda Camera, rispettando il criterio proporzionale.

Concorda con l'onorevole Fabbri nel ritenere che la Costituzione, e non la legge elettorale, debba predeterminare le attività produttive fra cui scegliere i rappresentanti alla seconda Camera.

Trova altresì logico e razionale che le Assemblee regionali nominino soltanto un terzo dei componenti della seconda Camera e, cioè, gli elementi più rappresentativi delle attività produttive.

Piccioni concorda in parte con l'onorevole Lussu.

Posto in evidenza che il compito di determinare i requisiti di eleggibilità è di natura nettamente politica, sostiene che non può tale compito essere demandato alla Commissione tecnica che dovrà preparare il progetto di legge elettorale, ma spetti all'Assemblea Costituente, la quale dovrà fissare quei requisiti nella Carta costituzionale. Nota che, secondo il progetto Perassi, quei requisiti dovrebbero essere richiesti esclusivamente, o comunque in maniera più marcata, per il terzo dei rappresentanti da eleggere dalle Assemblee regionali; mentre un elenco di titoli, seppure meno rigido del primo, dovrebbe essere previsto anche per gli altri due terzi.

Approva la divisione in due quote e rileva che, determinando la nomina di un terzo dei rappresentanti alle Assemblee regionali, si garantisce una rappresentanza più diretta alle regioni ed un collegamento più stretto tra gli organi regionali e la seconda Camera, anche per il fatto che la rappresentanza così costituita avrebbe una competenza più economica e sociale che politica.

[...]

Utilizzare esclusivamente le Assemblee regionali gli sembra eccessivo. Infatti, ottanta o cento deputati regionali dovrebbero eleggere un numero di rappresentanti che in certi casi può raggiungere i quaranta. Non possono rendersi le Assemblee regionali depositarie del grande potere di eleggere la seconda Camera, disponendo di metà del potere legislativo. Perciò non ritiene accettabile l'ordine del giorno Patricolo.

[...]

Rimangono in ogni caso dei problemi di tecnica elettorale, come potrebbe essere quello del voto plurimo da riconoscersi ai consiglieri comunali, che non è da scartarsi a priori. Propone pertanto che la Sottocommissione non si addentri in questo esame, ma, affermato il principio del suffragio di secondo grado e l'elezione di un terzo dei rappresentanti da parte delle Assemblee regionali e degli altri due terzi da parte dei consigli comunali, demandi alla Commissione che formulerà la legge elettorale l'elaborazione di norme tecniche dettagliate, che tengano conto della necessità di assicurare una proporzione tra gli elettori di secondo grado e le masse elettorali di ciascun comune.

Patricolo, riaffermate le sue convinzioni autonomistiche, osserva che, una volta ammesso il principio delle elezioni di secondo grado, la soluzione più semplice è quella di costituire in corpo elettorale i deputati delle Assemblee regionali, con la sola limitazione di eleggere i membri della seconda Camera scegliendoli fra categorie predeterminate. In tal modo si eliminerebbe anche la preoccupazione che le Assemblee regionali, per essere elette a suffragio universale, non rappresentassero in maniera adeguata tutte le forze vive della regione. Poco male poi se il corpo elettorale è ristretto, dato che si tratta pur sempre di assemblee rappresentative elette a suffragio universale.

[...]

Fuschini dà lettura della seguente proposta:

«I membri della seconda Camera saranno eletti per una quota di ... dall'Assemblea regionale unitamente ai consiglieri comunali dei comuni con popolazione da 30.000 abitanti in su; per l'atra quota di ... dai consiglieri dei comuni che abbiano una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

«I modi e le forme di tale elezione sono stabilite da apposita legge».

Mannironi ricorda di avere inizialmente espresso il parere che i membri della seconda Camera dovessero essere eletti dalle Assemblee regionali; tuttavia, impressionato dall'obiezione che si darebbe una potestà troppo ampia ad un corpo ristretto, accede al criterio che i due terzi vengano eletti dai consigli comunali con accorgimenti che potranno essere studiati.

[...]

Zuccarini suggerisce un nuovo sistema, che risponde alle esigenze di mantenere la rappresentanza proporzionale e di avere un corpo elettorale più selezionato, senza aumentare il numero delle elezioni: «All'atto della elezione dei membri dell'Assemblea regionale viene scelto anche con lo stesso sistema un numero di cittadini in relazione alla popolazione, destinato, in unione ai membri dell'Assemblea, ad eleggere i componenti della seconda Camera».

Avverte che a quest'ordine del giorno aderisce anche l'onorevole Bozzi.

Il Presidente Terracini dichiara chiusa la discussione generale. Non ritenendo opportuno accedere alla proposta dell'onorevole Targetti, per l'esperienza negativa che si è fatta al riguardo, crede si possa prendere in considerazione la proposta Piccioni, di stabilire alcuni principî che potranno essere sviluppati dagli organi tecnici in sede di redazione della legge elettorale. All'uopo propone di procedere ad alcune votazioni sui punti controversi che possono essere così precisati:

1°) se debba esistere un solo corpo elettorale o più di uno. Nell'ipotesi che si decidesse per l'unico, occorrerebbe determinarne la composizione: se eterogenea (con membri delle Assemblee regionali, dei consigli comunali, dei comitati direttivi di determinate associazioni professionali, ecc.) od omogenea. Ove si decidesse, invece, per più collegi, se ne dovrebbe precisare il numero e la composizione;

2°) ammessa l'esistenza di più corpi elettorali, quali quote di eligendi alla seconda Camera attribuire a ciascuno di essi;

3°) determinare i requisiti di eleggibilità, o semplicemente accennandoli, come fa l'onorevole Perassi, ovvero precisandoli, come propongono l'onorevole Fabbri ed altri;

4°) se, oltre alla elencazione delle categorie di eligendi, si debbano stabilire le quote di partecipazione per ciascuna di esse. Qui si potrà esaminare la proposta Fabbri, di garantire almeno un rappresentante per regione ad ogni categoria;

5°) se la definizione delle categorie e delle eventuali quote debba essere fatta dalla Costituzione o rimessa alle Assemblee regionali che vi provvederanno di volta in volta tenendo presente la reale situazione della regione.

Nell'impossibilità di procedere alla votazione dei singoli ordini del giorno, ciascuno dei quali contiene commisti vari elementi controversi, crede che la cosa migliore sia votare i cinque suaccennati punti nella loro forma schematica.

Patricolo chiede che sia posta ai voti anche la lettera a) del suo ordine del giorno che prevede una nuova ipotesi, cioè che il minimo di rappresentanti assegnato a ciascuna regione sia eletto dalle Assemblee regionali tra i membri delle stesse.

(La seduta, sospesa alle 18.20, è ripresa alle 18.40).

[...]

Il Presidente Terracini propone di prendere in considerazione per il momento solo il primo collegio, che, secondo l'onorevole Perassi dovrebbe essere costituito dall'Assemblea regionale, secondo l'onorevole Cappi dall'Assemblea regionale e dai consigli dei comuni capoluoghi di province, o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Cappi limitatamente al primo collegio dichiara, anche a nome del suo gruppo, di aderire alla proposta Perassi.

Lussu ritiene opportuno precisare che, anche per la quota da eleggersi da parte dell'Assemblea regionale, debba essere rispettato il criterio proporzionale, per impedire che nella votazione in seno all'Assemblea stessa le minoranze possano essere sopraffatte dalla maggioranza.

Perassi precisa che a questo potrà provvedere la legge elettorale.

Il Presidente Terracini mette in votazione la proposta che uno dei collegi elettorali per la seconda Camera sia costituito dall'Assemblea regionale.

(È approvata).

[...]

Presidente Terracini. [...] Rimanendo da determinare le quote di seggi spettanti a ciascun collegio, ricorda che tra le altre proposte v'è anche quella contenuta nella lettera a) dell'ordine del giorno Patricolo, per cui un minimo fisso assicurato ad ogni regione, verrebbe eletto dall'Assemblea regionale fra i membri della stessa.

Perassi ritiene che per il momento l'esame dell'ordine del giorno Patricolo si dovrebbe limitare all'opportunità o meno di stabilire che la quota la cui elezione spetta alle Assemblee regionali è costituita dal minimo fisso.

Zuccarini richiama l'attenzione sul suo ordine del giorno, che potrebbe costituire un punto di incontro tra le tesi opposte.

Patricolo invita a prendere in considerazione la proposta Zuccarini, che forse potrebbe far recedere alcuni Commissari da un atteggiamento di improduttiva astensione.

Il Presidente Terracini avverte che la proposta Zuccarini è stata eliminata dall'esito delle votazioni fatte. In essa infatti si prevedeva l'esistenza di un solo corpo elettorale — seppure formato dai rappresentanti dell'Assemblea regionale e da delegati degli elettori di primo grado — mentre la Sottocommissione ha ora deliberato che i corpi elettorali debbano essere due e li ha pure qualificati.

Quanto alla lettera a) dell'ordine del giorno Patricolo, rileva che potrebbe essere discussa in sede di esame dell'elettorato passivo. Infatti, qualora fosse approvata, bisognerebbe stabilire come requisito di eleggibilità l'appartenenza all'Assemblea regionale. Prega pertanto il proponente ad aderire a questo rinvio.

Patricolo aderisce.

Il Presidente Terracini circa la ripartizione dei seggi tra i due collegi, ricorda che si hanno due proposte: quella dell'onorevole Perassi (un terzo e due terzi) e quella dell'onorevole Cappi (metà e metà).

Cappi dichiara di rinunciare alla sua proposta e di aderire a quella dell'onorevole Perassi.

Il Presidente Terracini pone ai voti la suddivisione nelle due seguenti quote: un terzo dei deputati alla seconda Camera viene eletto dal collegio costituito dall'Assemblea regionale, e gli altri due terzi dal collegio dei consiglieri comunali.

(È approvata).

Constata che, a seguito delle varie votazioni, può ritenersi approvata la seguente formula:

«La seconda Sottocommissione delibera che l'elezione dei membri della seconda Camera avvenga da parte di più corpi elettorali, e precisamente:

a) dell'Assemblea regionale, per un terzo degli eligendi;

b) dei consiglieri di tutti i Comuni compresi nella regione, secondo un sistema che garantisca un'equa proporzionalità nei confronti dell'entità numerica del corpo elettorale di primo grado di ciascun comune, per i restanti due terzi».

Bordon, nella sua qualità di rappresentante della Val d'Aosta, chiede che il deputato alla seconda Camera spettante alla Val d'Aosta, venga eletto a sistema maggioritario, dai membri del consiglio regionale e dei consigli comunali della Valle.

Il Presidente Terracini assicura l'onorevole Bordon che della sua richiesta sarà preso atto a verbale, e che le decisioni in merito saranno adottate allorché verrà in discussione presso la seconda Sottocommissione il progetto sulle autonomie regionali che considererà, in modo particolare la Val d'Aosta.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti