Evoluzione dell'Articolo

Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi.

L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso.

Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 20 settembre 1946:

Art. 7.

Attività professionale.

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale.

L'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti di diritto pubblico è libera ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso.

Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

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Il 14 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.

La legge regola l'esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».

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Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini di entrambi i sessi possono accedere alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, conformemente alle loro attitudini e facoltà, secondo norme stabilite per legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di non essere privato del suo posto di lavoro».

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Il 25 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge»

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 45.

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.

Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale.

Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.

Art. 48.

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro.

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Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

«I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

«Per l'adempimento delle funzioni pubbliche elettive ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 51. (*)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti