[Il 25 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria prosegue la discussione sugli articoli del progetto di Costituzione.]

Il Presidente Ruini avverte che al primo comma dell'articolo 47, così formulato: «Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini e facoltà, secondo norme stabilite da legge», la onorevole Federici Maria propone di sostituire il seguente: «I cittadini di entrambi i sessi possano accedere in condizioni di eguaglianza e conformemente alle loro attitudini a tutti gli uffici pubblici».

Moro, a nome della onorevole Federici, mantiene l'emendamento.

Merlin Umberto, essendo stato relatore degli articoli concernenti i rapporti politici, assicura, che il concetto che la proponente intende affermare è già espresso nella Costituzione, in quanto — all'articolo 44 — è detto che «sono elettori i cittadini di ambo i sessi», e, successivamente, «sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori, che hanno i requisiti prescritti dalla legge».

Il Presidente Ruini osserva che il Comitato di redazione aveva deciso la soppressione della specificazione «di entrambi i sessi», essendo già stata affermata in precedenza, in forma chiara, l'eguaglianza di tutti i cittadini, a prescindere dal sesso. Inserire questa volta la specificazione, può essere pericoloso per gli altri casi in cui eventualmente non sia stata inclusa.

Terracini crede opportuno approvare l'inciso, secondo la proposta di emendamento, perché nel testo dell'articolo si parla di attitudini. È noto che si è sempre sostenuto, da parte di coloro che sono contrari all'ammissione delle donne in tutti gli impieghi e funzioni, appunto questo argomento — assai debole in realtà; ma che sempre si è avuto presente — che le donne proprio per certe caratteristiche del loro sesso non sono atte a certe funzioni, o a certi incarichi. Questo, entro certi limiti, può anche essere vero; ma l'argomento è stato sempre interpretato in senso troppo estensivo. Quando si afferma invece che il sesso, in quanto tale, non può essere un elemento discriminante, basterà di volta in volta considerare se vi sono in una determinata persona le attitudini che la rendono o meno atta a ricoprire determinati uffici. Resta, quindi, una discriminazione singola, individuale, e non generale, come è stato fino ad ora.

Il Presidente Ruini, di fronte alle considerazioni dell'onorevole Terracini — pur mantenendo la sua osservazione — non avrebbe difficoltà da sollevare. Ad ogni modo fa presente che nel testo della onorevole Federici è tolto quell'inciso «secondo norme stabilite da legge», che riterrebbe opportuno fosse conservato proprio per la difesa delle donne.

Cevolotto osserva che, quando si dice nell'articolo «conformemente alle loro attitudini e facoltà secondo norme stabilite da legge», — e questo non si può non dirlo — si viene a stabilire che la legge potrà indicare determinati uffici ai quali le donne potranno in un certo momento non essere ammesse. Con ciò, quindi, si svuota completamente l'affermazione prima, che cioè tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, possono accedere agli uffici pubblici, in quanto potranno accedervi solo quelli cui la legge lo consente. È meglio perciò — a suo avviso — lasciare la formula generale «tutti i cittadini», che comprende uomini e donne. Poi verranno le necessarie specificazioni.

Il Presidente Ruini ritiene che l'emendamento della onorevole Federici possa essere modificato nel senso di mantenere l'inciso «secondo norme stabilite da legge». Esso resterebbe, pertanto, così formulato:

«I cittadini di entrambi i sessi possono accedere in condizioni di eguaglianza e conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge, a tutti gli uffici pubblici».

Moro accetta la modifica.

Il Presidente Ruini mette ai voti l'emendamento Federici.

Cappi dichiara di astenersi, perché — come ha già sostenuto nella sezione apposita che si è occupata del potere giudiziario — è contrario all'accesso delle donne agli uffici della Magistratura.

Mannironi si associa alla dichiarazione dell'onorevole Cappi.

Nobile dichiara che non voterà l'emendamento, perché riconosce che vi sono delle cariche pubbliche alle quali le donne non possono accedere, ad esempio cariche militari, di pubblica sicurezza, ecc.

(L'emendamento non è approvato).

Bozzi esprime il dubbio che la formula «secondo norme stabilite da legge» potrebbe essere interpretata nel senso che tutti i cittadini, di ambo i sessi, debbano essere ammessi a tutti gli uffici pubblici e che la legge non possa fare limitazioni riguardo al sesso, ma semplicemente stabilire norme per l'ammissione.

Il Presidente Ruini osserva che v'è sempre la dizione «conformemente alle loro attitudini», ciò che permette alla legge di dire che per determinati posti le donne non hanno attitudine. Propone però, che dalla dizione adottata dal Comitato di redazione siano tolte le parole «e facoltà» che sono inutili.

(La Commissione approva).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti