Evoluzione dell'Articolo
Il 27 settembre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:
Art. ...
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina le forme e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di beni o di complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo».
Art. ...
«Il diritto di trasmissione ereditaria è garantito. Spetta alla legge stabilire le norme e i limiti della successione legittima, di quella testamentaria e i diritti della collettività».
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Il 1 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva le seguenti modifiche al testo del primo articolo approvato nella seduta pomeridiana del 27 settembre:
al secondo comma, le parole «i limiti e le forme» vengono sostituite con le parole «i modi di acquisto e di godimento e i limiti»; il comma quindi risulta formulato nel seguente modo:
«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
la seconda parte del terzo comma viene sostituita con la seguente:
«la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
L'articolo assume quindi la seguente forma:
Art. ...
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
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Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.
La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.
Allo scopo di rendere la proprietà personale accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge:
determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione;
riserva allo Stato, ad istituzioni, a comunità di lavoratori o di utenti, la proprietà di determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto;
trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».
fa proprio inoltre l'articolo relativo alla trasmissione ereditaria approvato dalla terza Sottocommissione il 27 settembre 1946 e riportato più sopra.
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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta pomeridiana del 27 settembre 1946 e modificato nella seduta pomeridiana del 1 ottobre 1946:
Art. 9.
Diritto di proprietà.
«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di garantire la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Per coordinare l'attività economica e per esigenze di utilità collettiva, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
Viene confermato senza varianti il secondo articolo approvato nella seduta pomeridiana del 27 settembre 1946:
Art. 10.
Diritto ereditario.
«Il diritto di trasmissione ereditaria è garantito. Spetta alla legge stabilire le norme e i limiti della successione legittima, di quella testamentaria e i diritti della collettività».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 38.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Sono per legge stabilite le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.
La legge autorizza, per motivi d'interesse generale, l'espropriazione della proprietà privata salvo indennizzo.
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Il 13 maggio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Sono per legge stabilite le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.
La legge autorizza, per motivi d'interesse generale, l'espropriazione della proprietà privata salvo indennizzo».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull'eredità.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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A cura di Fabrizio Calzaretti