[Il 1 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul diritto di proprietà.]
Taviani, Relatore, innanzi tutto intende che sia ben chiaro che l'adesione all'articolo approvato non è affatto adesione ad una formula di compromesso, come qualche giornale ha rilevato e come gli sembra sia stato detto da qualcuno in questa adunanza, perché non c'è da parte sua e dei colleghi del suo gruppo l'intenzione di fare compromessi su questioni particolarmente delicate di principio. È una formula che ha trovato l'adesione di colleghi di altri gruppi e che rappresenta quella che è effettivamente la migliore soluzione nell'attuale momento storico; a meno che per compromesso non si voglia intendere una formula conciliativa fra il termine individuo e il termine società, compromesso che si è verificato in questo caso in tutti i sistemi economici dalle origini ad oggi.
Prega inoltre che sia verbalizzata questa seconda dichiarazione. Siccome alcuni giornali hanno parlato di proposte di carattere ideologico da lui fatte e respinte dalla totalità dei commissari, precisa che la espressione «allo scopo di garantire la libertà e l'affermazione della persona umana, viene garantita e riconosciuta la proprietà privata» è stata effettivamente da lui proposta e quindi abbandonata; ma che la rinunzia a chiedere una votazione su questa espressione, che quasi certamente non sarebbe stata accolta in sede di Sottocommissione, ma che probabilmente potrebbe venire accolta dall'Assemblea plenaria, è stata da lui fatta per giungere ad una formula di accordo con commissari di altri gruppi, dei quali ha ammirato lo spirito di comprensione e di conciliazione, specialmente laddove essi hanno aderito alla formula per cui il diritto di proprietà privata è riconosciuto e garantito dallo Stato.
Dominedò, Federici Maria e Rapelli si associano alla dichiarazione dell'onorevole Taviani.
Il Presidente Ghidini prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole Taviani, ma osserva che le posizioni dei vari commissari risultano già chiaramente dai verbali delle precedenti discussioni.
Comunica alla Sottocommissione che nella riunione di ieri, che si tenne senza aver raggiunto il numero legale e quindi senza prendere deliberazioni, fu oggetto di un nuovo particolareggiato esame la formulazione dell'articolo sulla proprietà. Gli emendamenti accettati dai presenti e che ora sottopone all'approvazione della Sottocommissione con votazioni separate sono i seguenti:
Nel secondo comma dell'articolo già approvato sostituire le parole: «i limiti e le forme», con le altre: «i modi di acquisto e di godimento e i limiti».
Pone ai voti questo emendamento.
(È approvato).
Nel terzo comma si propone di sostituire le parole: «agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti», con le altre: «agli enti pubblici, alle società cooperative o ad altre comunità di lavoratori e di utenti legalmente riconosciute»; ed inoltre di sostituire le parole: «mediante riserva originaria», con le altre: «a titolo originario».
Sempre a proposito del terzo comma avverte che l'onorevole Colitto, per ragioni del tutto inerenti al perfezionamento della forma, e non per ragioni di sostanza, propone di modificare la formula «le proprietà di beni e di complessi produttivi», in quanto anche i complessi produttivi sono dei beni.
Colitto si permette di aggiungere altre considerazioni. In luogo di «utilità collettiva» propone di dire «utilità pubblica», in quanto è evidente che la parola «collettiva» ha il significato di «pubblica». Laddove poi si parla di «coordinamento dell'attività economica», osserva che si dovrebbe parlare di attività «economiche», perché si coordinano almeno due cose, ma una cosa sola si può solo disciplinare e non coordinare, sicché la forma singolare è usata impropriamente.
Non comprende poi il significato delle parole «comunità di lavoratori» e chiede se ci si riferisca sempre alle cooperative, oppure ad altre società legalmente riconosciute o anche ad associazioni di fatto.
Taviani, Relatore, osserva che dal punto di vista strettamente giuridico le considerazioni dell'onorevole Colitto sono fondate, ma che le dizioni usate nell'articolo approvato non possono considerarsi imperfette dal punto di vista della terminologia economica.
Non ha tuttavia nulla in contrario a sostituire la parola «collettività» con «pubblica», per quanto con la prima espressione egli intenda, ad esempio, anche imprese giuridicamente rientranti nel diritto privato, come, ad esempio, l'Ansaldo, la quale, economicamente parlando, è una proprietà collettiva, dato che la maggioranza delle azioni è posseduta dallo Stato, mentre da un punto di vista giuridico, è una proprietà privata.
Colitto osserva che quando grande parte delle azioni è posseduta dallo Stato, ci si trova di fronte ad una forma di controllo da parte dello Stato. Qui si introducono delle innovazioni, ma si dimenticano i punti di partenza; occorre cominciare col dire che cosa si intende per proprietà.
Taviani spiega che proprietà è la facoltà di disporre, di usare e godere dei beni.
Colitto risponde che una proprietà privata può bene essere utilizzata a fini pubblici. Direbbe quindi: «per esigenze di utilità pubblica e di coordinamento delle attività economiche».
Il Presidente Ghidini osserva che può stare anche il singolare, trattandosi di un complesso che ha significato collettivo.
L'onorevole Colitto aveva inoltre proposto di dire «pubblica» anziché «collettiva». Su questo si può essere anche d'accordo.
Inoltre l'onorevole Colitto modificherebbe la frase «beni o complessi produttivi»; però la Carta costituzionale va redatta non solo in modo da poter essere letta dai professori, ma che sia alla portata di tutti. Comprende che si parli di beni singoli in contrapposto di complessi produttivi, e si dica: «di singoli beni e di complessi produttivi».
Taviani, Relatore, è per la formula: «proprietà collettiva», anziché «pubblica».
Assennato ritiene più restrittivo il termine «pubblico».
Presidente Ghidini, a suo avviso, c'è più ampiezza nella dizione «pubblica» che in quella di «collettiva».
Colitto è d'accordo col Presidente a questo riguardo.
Assennato osserva che potrebbe trattarsi di una società privata, per esempio in cui il dossier di azioni sta in mano allo Stato: avere una forma privata ed una sostanza pubblica.
Taviani, Relatore, ricorda che circa le modifiche di forma, da apportare all'articolo, l'onorevole Colitto ha proposto di dire «utilità pubblica», invece di «utilità collettiva». La maggioranza non è d'accordo; quindi ritiene che si debba lasciare «collettiva».
Anche la proposta di dire «cooperative» invece di «comunità di lavoratori» non è accettata dalla maggioranza.
Accetterebbe la variante: «la proprietà di singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio».
Quanto all'indennizzo, la questione sarà trattata in seguito.
Il Presidente Ghidini pone ai voti la formula:
«la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».
(È approvata).
Colitto ricorda di avere proposto anche la formula: «comunità di lavoratori e di datori di lavoro, le une e le altre legalmente riconosciute».
Taviani, Relatore, osserva che questa è una modifica sostanziale; che non può essere apportata ad un articolo già approvato.
Colitto obietta che, se possono mettersi in votazione le modifiche di forma, non vede perché non si possa modificare anche la sostanza.
Corbi ritiene opportuno rivedere anche la sostanza, particolarmente per quanto riguarda l'indennizzo.
Colitto afferma che non è possibile procedere alla votazione distinguendo la forma dalla sostanza. O l'articolo resta fermo con le sue dichiarazioni postume, o, se si modifica, non c'è ragione di soffermarsi alla forma, obliando la sostanza.
Taviani, Relatore, dà atto che si debba ancora trattare il problema dell'indennizzo, perché già se ne è fatta riserva in verbale, ma non accetta che si debba rimettere in discussione tutta la materia. Cambiare la forma è cosa diversa dal mutare la sostanza. Alla stessa stregua si dovrebbero rivedere tutti gli articoli.
Il lavoro della Sottocommissione è un lavoro preparatorio: tutti gli articoli devono poi passare in sede di Commissione plenaria e saranno allora riveduti definitivamente.
Colitto non vede la ragione per la quale una Commissione di studio, che va alla ricerca di una formula che si augura sia sempre la migliore, non possa ritornare su un argomento già valutato, nella ipotesi in cui la stessa Commissione si accorga che vi è un errore. Errere humanum est, diabolicum perseverare.
Il Presidente Ghidini rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana del giorno successivo.
A cura di Fabrizio Calzaretti