Evoluzione dell'Articolo
Il 15 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il diritto di organizzazione sindacale č garantito.
Č assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.
La legge ne regola la modalitą di esercizio unicamente per quanto attiene:
a) alla procedura di proclamazione;
b) all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;
c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.
Il diritto al riposo č garantito».
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Il 24 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione decide di non inserire nella Costituzione alcun articolo relativamente al diritto di sciopero, e approva il seguente ordine del giorno:
«La terza Sottocommissione, ritenuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale».
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Il 14 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo sostitutivo delle precedenti deliberazioni delle Sottocommissioni:
«Č assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 36.
Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero.
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Il 12 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nella sua forma definitiva:
«Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
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A cura di Fabrizio Calzaretti