Evoluzione dell'Articolo
Il 12 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari».
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Il 18 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva un comma aggiuntivo al testo approvato in precedenza. L'articolo assume quindi la seguente formulazione:
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.
Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».
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L'8 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«La remunerazione del lavoro intellettuale o tecnico o manuale deve soddisfare alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia.
Alla donna lavoratrice sono assicurati tutti i diritti che spettano al lavoratore e in particolare eguale retribuzione per eguale lavoro. Ad essa sono inoltre garantite quelle speciali condizioni che le consentano di adempiere, nello svolgimento del lavoro, la sua essenziale missione familiare».
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Il 15 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per al Costituzione approva il seguente articolo:
«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito.
È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.
La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene:
a) alla procedura di proclamazione;
b) all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;
c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.
Il diritto al riposo è garantito».
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Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, sostituisce l'ultimo comma dell'articolo approvato nella seduta del 15 ottobre 1946 con il seguente:
«Il diritto al riposo giornaliero, settimanale, annuale è garantito e non è rinunciabile. La legge ne regola le modalità. Le ferie annuali sono retribuite».
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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 18 settembre 1946:
Art. 2.
Diritto alla retribuzione.
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.
Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano all'uomo».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 32.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.
Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.
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Il 10 maggio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.
La durata della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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A cura di Fabrizio Calzaretti