[26 ottobre 1946, terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Coordinamento degli articoli approvati.]
Il Presidente Ghidini comunica che, a conclusione dei lavori della Sottocommissione e dopo avere effettuato il coordinamento degli articoli, ai quali sono stati apportate lievi modifiche formali, il testo degli articoli approvati dalla terza Sottocommissione resta così formulato:
[...]
Art. 2.
Diritto alla retribuzione.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.
Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano all'uomo.
A cura di Fabrizio Calzaretti