[18 settembre 1946, terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.]
Il Presidente Ghidini pone ai voti il seguente comma, presentato dall'onorevole Fanfani, da aggiungere all'articolo riguardante i diritti al lavoro:
«Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».
(È approvato).
Rileva che, pertanto, l'articolo riguardante i diritti al lavoro rimane così formulato:
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.
Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».
A cura di Fabrizio Calzaretti