Evoluzione dell'Articolo

Il 18 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

***

Il 19 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa e al suo sviluppo».

***

Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 18 settembre 1946:

Art. 4.

Protezione della maternità e dell'infanzia.

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Il seguente articolo, concordato con un articolo approvato il 20 settembre 1946 (vedi commento all'articolo 30), sostituisce quello approvato nella seduta del 19 settembre 1946:

Art. 5.

Protezione della famiglia.

«La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa e al suo sviluppo.

Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi.

Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino».

***

Il 6 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ad ogni cittadino bisognoso la costituzione di una famiglia e l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto se si tratti di famiglie numerose».

***

Il 7 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Lo Stato provvederà ad una adeguata protezione morale e materiale della maternità, della infanzia e della gioventù, istituendo e favorendo gli organismi necessari a tale scopo».

***

Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 23.

La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della nazione.

La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

Art. 25.

È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.

***

Il 23 aprile 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Repubblica agevola con opportune misure economiche od altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri, con particolare riguardo alle famiglie numerose; provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, promuovendo e favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

***

Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che è stato accettato di tornare alla precedente formulazione del secondo comma togliendo le parole: «promuovendo e».

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti