[Il 18 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali». — Presidenza del Vicepresidente Tupini.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Zotta. [...] Si parla di tutela, o signori. Chiariamo questo concetto con una aggiunta, ed allora lasciamo correre tutti gli aggettivi e tutti i sostantivi. Tutela! Ma se questo termine è usato nel senso tecnico giuridico nell'articolo 23, — e non dovrebbe essere diversamente, perché nella Costituzione si parla in termini giuridici, i quali hanno un solo significato e non presentano equivocità di interpretazioni — occorre ricordare che la tutela si esercita sugli incapaci; il che farebbe temere una ingerenza eccessiva dello Stato nella famiglia. Se non è un termine giuridico, ed allora bisogna specificare che cosa si vuole intendere. È questo concetto che noi dobbiamo cercare e che io vedrei espresso nella dizione aggiuntiva da me proposta.
A cura di Fabrizio Calzaretti