[Il 10 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Orlando Vittorio Emanuele. [...] Or, di definizioni, in questo progetto, ce n'è una quantità, ce ne sono tante. Non perdo tempo, e cito un esempio: «La famiglia è una società naturale». Ma che vuol dire? (Si ride). Perché naturale? Intanto, non sarà la famiglia una società sin dal principio; perché in due non si fa una società nel senso di gruppo sociale. Ma perché — ripeto — naturale? Volete dire, perché originaria? Beh!, ma in questo senso, tutto è naturale. Diceva una dama, in una graziosa commedia francese di parecchi decenni fa, ad un tale che osservava: «Il tale è un figlio naturale» — «Ma tutti i figli sono naturali!» (Ilarità). Naturale, adunque, originaria, forse perché deriva dall'unione sessuale? Che se si vuole, con questo, tornare alla definizione romana di quel diritto che, natura omnibus animalibus docuit, si commette un errore, perché fra gli animali non vi è matrimonio e non vi è famiglia: il matrimonio, la famiglia sono istituzioni squisitamente, esclusivamente umane. Non c'è nulla di animale in queste forme sociali di vita. E ad ogni modo, se volete dire che è un'istituzione originaria — come si dice nelle scuole — cioè, che ha una ragione in se stessa, allora una grande città — Roma, per esempio — che è? È, forse, artificiale? è stata essa creata dalla legge comunale e provinciale? E le stesse regioni; in certi casi, l'appartenenza a taluna di esse — quella sicilianità, per cui io mi sento più profondamente italiano — ebbene, non è una espansione di quell'attaccamento naturale alla propria terra, al proprio sangue? Ma, per ciò, appunto, mi domando: «Che cosa può valere, in un testo legislativo, una definizione di questo genere?».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti