[Il 10 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. [...] Alcuni colleghi, infine, sono intervenuti nella discussione senza presentare emendamenti. A questi io debbo qualche risposta fin da questo momento e in modo particolare all'onorevole Tieri, il quale ha investito il capitolo ora in esame e — si può dire — l'intero progetto con particolare accento di critica negativa.
In fondo egli si è espresso nei seguenti termini: «Ciascun articolo ha in comune con i precedenti il pregio di cominciare bene e di terminare male». E ancora: «Comincia bene l'articolo allorquando fa delle affermazioni fondamentali, sostanziali di diritto, e finisce male quando si riferisce o alla legge o al magistrato».
Faccio osservare all'onorevole Tieri (a parte le risposte che hanno già dato a lui gli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni) che il riferimento alla legge o al magistrato è una necessità in un progetto costituzionale, che non può esaurire una serie di casi, e che la legge ed il magistrato, in un paese democraticamente organizzato, rappresentano appunto la garanzia della libertà e della democrazia. Il nostro sforzo è stato precisamente quello di sottrarre all'arbitrio del potere esecutivo ogni possibilità di menomare la libertà dei cittadini, preferendo così la garanzia della legge e della magistratura, che non dovrebbero preoccupare lo spirito libero e democratico dell'onorevole Tieri.
[...]
Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la discussione generale sopra il primo titolo del progetto di Costituzione.
Dobbiamo ora passare allo svolgimento degli emendamenti.
L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato, dopo la chiusura della discussione generale, il seguente ordine del giorno, che pertanto non può essere svolto ma sarà posto in votazione a suo tempo:
«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire in conseguenza la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».
Ha poi presentato anche i seguenti emendamenti:
[...]
Sopprimere gli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16 e sostituirli col seguente:
Art. 8. — La Repubblica garantisce con apposite leggi la più ampia tutela delle libertà storicamente acquisite e riconsacrate in Proemio, nonché i diritti che ne discendono.
Quando l'esercizio di tali diritti ponga in pericolo l'ordine pubblico, la pubblica salute o il buon costume, il magistrato o il funzionario di polizia che, in virtù delle leggi speciali, ne abbia determinata la sospensione o la restrizione, risponderà penalmente di ogni arbitrio e di ogni eccesso.
È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.
L'onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgerli.
Nobili Tito Oro. [...] Viene pertanto in esame l'emendamento sull'articolo 8, emendamento, onorevoli colleghi, che presuppone necessariamente la risoluzione della questione da me posta con l'ordine del giorno, che non è una questione nuova che si presenta in questo momento, ma che è stata sollevata fin dal primo discorso pronunciato in questa Aula in sede di discussione generale: la proposta, cioè, di redigere un Proemio (o Preambolo, come si è chiamato) ove si tratti delle libertà e ciò per un complesso di ragioni che potrò esporre brevemente, ma che furono già esposte in questa Assemblea.
Presidente Terracini. Permetta, onorevole Nobili, se lei svolge, sia pure brevemente, il suo ordine del giorno, evidentemente la preghiera che ho fatta in principio non verrebbe esaudita.
Nobili Tito Oro. Questo potrebbe portare in certo qual modo anche all'abbreviazione del nostro lavoro perché, qualora quell'ordine del giorno non dovesse essere approvato, dichiaro subito che cadrebbe l'emendamento relativo al trasferimento degli articoli 6 e 7, ora 2 e 3, sotto un titolo nuovo di questa parte, da intestarsi ai «Diritti essenziali della personalità», nonché quello da me proposto sull'articolo 8 per sopprimere gli articoli 9 e 10, 12, 13 e 16, non in quanto ne escluderebbe il contenuto dal Progetto, ma in quanto la parte relativa alle «libertà» dovrebbe essere trasferita nel Preambolo e solo sommariamente richiamata nel testo.
[Il seguito della discussione, essendo riferito principalmente alla questione del preambolo, viene riportato solo nelle appendici del Titolo primo della Parte prima a cui si rimanda.]
[...]
Presidente Terracini. Credo che questa discussione abbia messo in chiaro che sarebbe unanime intendimento votare senz'altro sull'ordine del giorno dell'onorevole Nobili Tito Oro, perché, nel caso che fosse accolto dall'Assemblea, non sarebbe più necessario discutere poi su tutta una serie di articoli successivi e quindi numerosi emendamenti non avrebbero ragion d'essere. Nell'ipotesi contraria, noi seguiteremo nell'ordine lo svolgimento degli emendamenti.
Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno Nobili Tito Oro:
«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire, in conseguenza, la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».
(Non è approvato).
[...]
Presidente Terracini. [...] Procediamo ora all'esame degli emendamenti non ancora svolti.
[...]
Bulloni. [...] Continuando nello svolgimento degli emendamenti presentati, mi soffermerò brevemente su quello proposto, insieme con i colleghi Benvenuti e Avanzini, all'articolo 9:
«Alle parole: nei casi stabiliti dalla legge, sostituire le altre: nei casi di inchiesta penale».
Il progetto dice che la libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge. È un diritto, quello della segretezza della corrispondenza, cui dobbiamo assicurare una garanzia di tutela e di difesa. Non possiamo, quindi, non considerare nella Carta costituzionale le limitazioni che questo diritto può subire. La sua limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge. Il legislatore futuro può fare una casistica che sostanzialmente ferisca e vulneri lo spirito che ha determinato la formulazione dell'inviolabilità di questo diritto. È necessario dire nella Carta costituzionale che tale diritto può essere sospeso soltanto nel caso di inchiesta penale; ed anche qui per provvedimento dell'autorità giudiziaria.
All'uopo mi permetto di sottoporre alla considerazione del Comitato di redazione che un altro caso deve essere previsto nella limitazione dell'esercizio del diritto di segretezza di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: caso di inchiesta penale, ma altresì caso di stato di guerra. Si dovrà necessariamente formulare un articolo aggiuntivo nel quale si dica che determinati diritti considerati nella Carta costituzionale saranno sospesi nel caso di guerra.
Presidente Terracini. Onorevole Bulloni, mi permetta. Per non allungare troppo la materia nello svolgimento degli emendamenti, possiamo restare a quelli che lei ha già svolto.
Bulloni. Avevo raccolto l'invito del Presidente di esaurire tutti gli emendamenti in una sola volta.
Presidente Terracini. Siccome ho visto che è difficile tenere dietro a tutte queste varie argomentazioni, possiamo fermarci per adesso agli articoli che lei ha trattato. A suo tempo avrà facoltà di svolgere gli altri emendamenti.
Bulloni. Va bene.
A cura di Fabrizio Calzaretti