[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Leone Giovanni. [...] Passando all'articolo 9, io trovo che, a parte la necessità di stabilire alcuni limiti per il tempo di guerra (e qui, a tal fine, dirò in parentesi che forse è opportuno, come si delineò in sede di Commissione e poi non si attuò, stabilire una norma generale circa i limiti che si possono imporre all'esercizio dei diritti di libertà del cittadino in tempo di guerra od imminente pericolo di guerra), convenga riesaminare serenamente l'opportunità di precisare più rigorosamente la formulazione delle eccezioni alla libertà di corrispondenza mediante emendamenti da studiare. Penso pertanto, che la critica fatta ai limiti posti circa l'esercizio della libertà, consacrato nell'articolo 9, debba probabilmente dar luogo ad una revisione, ad un riesame, perché è consigliabile che, sotto tale aspetto, il limite sia maggiormente e più rigorosamente configurato mediante il richiamo alle indagini concernenti un reato. È a tal fine che io ricordo alla Commissione gli articoli 226 e 338 del Codice di procedura penale, nei quali i limiti sono configurati e delimitati nel quadro delle esigenze delle indagini attinenti ad un reato.
[...]
Mastino Pietro. [...] Nell'articolo 9 è stabilita la libertà e la segretezza di corrispondenza e la necessaria limitazione, nei casi stabiliti dalla legge, con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria. La frase «casi stabiliti dalla legge» è troppo generica. L'autorità giudiziaria può essere troppo corriva a stabilire e praticare eccezioni nel campo del segreto epistolare animata dall'onesto proposito di conseguire fini di giustizia. Ed io non voglio contrastare a tali fini. Ma occorre trovare una formula, per quanto ciò sia molto difficile, che concilii l'interesse e le necessità delle istruttorie penali col concetto di libertà e segretezza della corrispondenza; si potrebbe tentare di fare un passo innanzi, aggiungendo un avverbio, dicendo cioè all'articolo 9 che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei casi «rigorosamente» stabiliti dalla legge.
A cura di Fabrizio Calzaretti