[Il 10 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]
Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Non essendovi altri oratori iscritti a parlare sul Titolo I, darò la parola all'onorevole Basso, Relatore su questo Titolo, e all'onorevole Tupini, Presidente della prima Sottocommissione.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Basso.
Basso, Relatore. Onorevoli colleghi, parlando a nome della Commissione e per esporre un suo pensiero collettivo, io sarò ancora più sobrio del solito, perché cercherò di eliminare da queste mie brevi dichiarazioni qualunque posizione di partito o qualunque considerazione di carattere personale. E sarò sobrio anche perché la discussione generale, cui dovrei rispondere, non ha offerto, per la verità, molti spunti di carattere generale, che rendano possibili dei chiarimenti approfonditi. Quasi tutti gli oratori — direi, tutti gli oratori — che sono intervenuti nella discussione generale su questo Titolo hanno in realtà trattato ciascuno argomenti speciali, attinenti a determinati articoli, hanno svolto in precedenza emendamenti, o hanno criticato e difeso singoli testi, più che enunciare dei criteri di carattere generale. E poiché la Commissione si riserva, in sede di discussione e votazione dei singoli emendamenti, di esprimere su ciascuno il proprio punto di vista, dichiaro che non farò in questo mio breve intervento riferimenti specifici alle cose che sono state dette in ordine ai singoli articoli, limitandomi quindi a dei concetti generali.
Non ho molte cose da aggiungere a quello che il nostro Presidente Ruini ha già detto nella sua Relazione relativamente a questo Titolo.
Con quali criteri noi abbiamo cercato di elaborare questi articoli sulle libertà civili che oggi sono in discussione, e di cui il collega La Pira ed io siamo stati relatori davanti alla prima Sottocommissione?
Dalle osservazioni che sono state fatte e dagli emendamenti che sono stati presentati, io vedo che i colleghi si sono indirizzati verso due forme di osservazioni assolutamente opposte. Vi sono coloro i quali propongono di semplificare, di scarnire al massimo questi articoli, limitandosi quasi senz'altro ad un semplice rinvio alla legge; vi sono altri, viceversa, che trovano che i nostri articoli sono insufficienti e che occorrerebbe maggiormente precisare, maggiormente inserire particolari nella Costituzione, per dare il massimo possibile di garanzie sui temi delle libertà individuali.
Io credo che noi ci siamo attenuti ad una giusta via di mezzo, preoccupati di evitare da un lato il semplice rinvio alla legge; abbiamo, cioè, pensato che il tipo di norme, come, per esempio, quella dell'articolo dello Statuto albertino relativo alla stampa — «La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi» — un tipo cioè di norma costituzionale che si limita semplicemente al rinvio ad una legge futura — come parecchi emendamenti presentati in questa sede ci richiedono ancora oggi — sia un tipo di norma vuota, assolutamente da scartare in questa nostra Carta costituzionale. Noi non abbiamo, purtroppo, nella nostra storia recente, una tradizione di libertà e di democrazia che abbia creato un costume politico nel nostro Paese; usciamo, al contrario, da un periodo di dittatura e di larghi abusi, proprio nel campo delle violazioni della libertà individuale. Quindi un semplice rinvio alla legge, senza che nella Costituzione siano indicati per lo meno i limiti entro cui il legislatore si può muovere, senza che nella Costituzione siano affermati i fondamenti delle garanzie che devono essere date al cittadino, sembrava veramente — e sembra ancora oggi — alla Commissione (la quale in questo difenderà i propri testi nelle linee generali, salvo emendamenti particolari) una cosa impossibile. Sembra sia assolutamente da evitare, dall'altro lato, che si debba inserire nella Costituzione tutto ciò che rivesta carattere di eccessiva particolarità: una disciplina integrale non può essere fatta nella Costituzione; ed in tale ordine di idee abbiamo appunto cercato di costruire questi articoli relativi alla difesa delle libertà fondamentali.
Un altro inconveniente è che si tratta di norme contenute in disposizioni ormai tradizionali le quali, dalla Magna Carta inglese, ci derivano attraverso le Costituzioni più moderne. Non c'è, in fondo, mentalità più conservatrice di quella del giurista, il quale continua a ripetere le formule più vecchie e più logore per disciplinare una materia che, più di qualsiasi altra, è nuova e cambiata.
Noi troviamo che quasi tutti i giuristi, e comunque tutti coloro che si accingono a discutere ed a vagliare norme in questo campo, non riescono mai a distaccarsi da quelli che sono i testi e le forme tradizionali. È quindi molto difficile incapsulare in questa formula una realtà nuova, che abbraccia situazioni giuridiche e politiche e di fatto completamente diverse.
La stessa concezione dello Stato tende oggi, direi, ad essere diversa. Noi cerchiamo oggi infatti di avere uno Stato che sia veramente democratico, cioè del popolo; ed evidentemente, nella misura in cui cerchiamo di realizzare una Costituzione che risponda a questi criteri, e che sia veramente una Costituzione di tutto il popolo italiano, non possiamo conservarvi immutata la mentalità che inspirava determinati articoli, i quali nascevano da una situazione storica diversa, in cui i singoli cittadini si dovevano difendere da un potere esecutivo che era loro nemico.
Noi ci riferiamo oggi a poteri pubblici che sono emanazione del popolo, e non dobbiamo concepire in partenza gli atti di questi poteri pubblici come arbitrî di un potere tradizionale monarchico contro cui i cittadini debbano difendersi; è evidente quindi che oggi sono da ricercarsi formule rispondenti a questa esigenza di una società che non è più quella di un tempo. Ed in questo senso credo che gli articoli, così come la Commissione li ha elaborati attraverso una serie di discussioni, possano, salvo marginali emendamenti, rispondere alle esigenze della nostra Costituzione.
Ma si è detto da taluno che la libertà individuale e personale vi risulta scarsamente tutelata e che il rinvio alla legge delle disposizioni particolari non può essere ritenuto sufficiente. Sotto tale punto di vista, però, noi abbiamo cautelato queste nostre norme in un triplice modo: con il rinvio alla legge generale, cioè con il rinvio alla volontà popolare consacrata in norme giuridicamente valide, senza lasciare margini alla discrezionalità del potere esecutivo; con l'intervento dell'autorità giudiziaria la quale controlli che l'applicazione di queste norme sia fatta in modo legale, e con quelle determinate limitazioni e criteri generali che abbiamo stabilito nella Costituzione, a cui anche la legge dovrà informarsi.
Noi abbiamo pertanto affermato dei concetti che riteniamo rispondano veramente alla difesa dei diritti del cittadino. Non abbiamo infatti soltanto fissato nella Costituzione dei principî fondamentali, quali la necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria e la necessità di rispettare determinati termini, ma abbiamo fissato altresì qualche cosa di nuovo, che cioè, non potendosi disconoscere il diritto della pubblica sicurezza di intervenire in determinati casi di necessità e di urgenza, debba esservi l'obbligo non solo di denunziare tali casi per averne la convalida da parte dell'autorità giudiziaria quando si voglia mantenerli, ma anche di denunciarli all'autorità giudiziaria, pur se la stessa pubblica sicurezza rinunzi all'arresto o al fermo operato. Ossia, non che l'Autorità di pubblica sicurezza debba chiedere all'Autorità giudiziaria di intervenire soltanto per mantenere l'arresto o la conferma del provvedimento, ma debba anche far conoscere all'Autorità giudiziaria tutti i casi in cui essa ha proceduto a questo determinato fermo o arresto, perché l'Autorità giudiziaria si pronunzi, in ogni caso, sulla legalità del provvedimento. Abbiamo pensato che questa norma, collegata a quella dell'articolo 22, che stabilisce la responsabilità personale dei funzionari che violino le norme e i diritti di libertà sanciti da questa Costituzione, dovrebbe dare al cittadino una sufficiente garanzia che i suoi diritti saranno rispettati.
È stata fatta da qualcuno l'osservazione che questo articolo 8, così come formulato, non tutelava abbastanza la libertà del domicilio, e la Commissione è d'accordo nello staccare da questo articolo 8, secondo le proposte già pervenute, l'articolo 9, nel quale si parlerà della inviolabilità di domicilio in modo espresso. Anche qui ci siamo trovati di fronte alla necessità di tener conto della vita moderna, diversa da quella di sei o sette secoli fa, ed un articolo — come da taluno è stato proposto — che dicesse che il domicilio è inviolabile sarebbe insufficiente, perché paralizzerebbe alcuni aspetti della vita del giorno d'oggi, in cui bisogna riconoscere che pubblici ufficiali debbono avere, in determinati casi, il diritto di entrare nel domicilio privato per ragioni diverse da quelle di polizia, e, per esempio, anche per ragioni fiscali.
Ma queste norme le abbiamo circondate da alcune necessarie cautele, perché la libertà del cittadino sia garantita e soprattutto non sia trascurato il punto fondamentale per cui questi articoli furono dettati e devono essere mantenuti, cioè la garanzia contro l'arbitrio della pubblica sicurezza, stabilendo che leggi speciali potranno dettare norme nei casi in cui questi interventi saranno consentiti e solo per quei casi speciali.
Abbiamo cercato, nel limite di queste considerazioni, che sono essenzialmente tecniche per la formazione di questi articoli, di ampliare più che possibile i diritti di libertà del cittadino, anche per reazione a quello che è il periodo da cui usciamo.
Ed abbiamo fatto innovazioni che rappresentano un progresso della nostra Carta costituzionale rispetto ad altre; abbiamo riconosciuto, per esempio, il diritto di associazione, in una forma sconosciuta non solo nello Statuto albertino, che non lo menzionava, ma anche in altre Costituzioni. Abbiamo detto che il diritto di associazione è riconosciuto senza limitazione per fini che non sono vietati ai singoli da leggi penali, cioè tutto quello che un cittadino può fare da solo, che può compiere senza urtare i precetti della legge penale, può essere oggetto e scopo di associazione ed è la forma più ampia che si trovi in qualsiasi Costituzione. È un passo avanti per noi; e anche in ordine al diritto di riunione, essendosi affermato che non è soggetto a preavviso, quando si tratta di luogo di riunione aperta al pubblico, abbiamo esteso lo stesso diritto di riunirsi senza preavviso per la riunione privata e per quella fatta in luogo privato, ma aperta al pubblico.
Sono state mosse critiche in vario senso all'articolo relativo alla libertà di stampa. È questo un articolo su cui la Commissione si è più a lungo soffermata, perché ha sentito che era più che mai necessario soppesare le singole parole. Noi ritorneremo su questo articolo e diremo quali sono gli emendamenti che accettiamo e quelli che respingiamo. Un punto fermo, comunque, è che qualche principio limite debba essere inserito nella Carta costituzionale e che non si possa in questa delicatissima materia fissare semplicemente il rinvio ad una legge che possa poi disciplinare la stampa senza un controllo costituzionale.
È stato in modo particolare criticato l'istituto del sequestro preventivo, che la Commissione ha ammesso. Io credo che vi siano dei casi in cui non vi dovrebbe essere nessuna possibilità di discutere sull'opportunità di questo sequestro preventivo, e sono i casi in cui vi è una violazione delle norme amministrative sulla pubblicazione della stampa; quando, ossia, si pubblica il giornale, la rivista, la pubblicazione periodica senza l'indicazione del gerente responsabile, quando si stampa qualsiasi cosa senza l'indicazione del tipografo, quando cioè ci sia in chi stampa il desiderio di sottrarsi alla responsabilità che deve assumere. Evidentemente in tali casi è giusto che la legge intervenga ed ordini l'immediato sequestro di questa stampa, perché se noi vogliamo difendere la libertà dei cittadini e della stampa, la vogliamo però difendere nella stessa misura in cui colui che ritiene di valersi di questa libertà, si assume la responsabilità relativa; e sarebbe veramente un non senso che difendessimo la libertà di stampare da parte di colui che non si assume la responsabilità delle cose che dice e che stampa. Vi è quindi una connessione fra il principio di responsabilità e il principio di libertà, e giustamente, io credo, la Commissione ha ritenuto che nei casi di violazione di norme amministrative si possa introdurre il sequestro preventivo.
Riguardo al sequestro preventivo per reati che siano il risultato del contenuto di quello che si è stampato, la cosa evidentemente è più delicata e potrebbe prestarsi più facilmente ad arbitrio.
Io credo — ed esprimo qui un mio parere strettamente personale — che in questa materia sia bene affidarsi soltanto al magistrato; naturalmente ad un magistrato che abbia questa specifica funzione di sorveglianza sulla stampa, che possa intervenire prontamente contro i reati di stampa e il cui intervento costituisca senz'altro l'inizio di un procedimento contro colui che si è reso responsabile del delitto.
Ma quello che bisogna distinguere sono le due ipotesi: quella di violazione delle norme amministrative e quella del reato contenuto nel testo che si stampa. In questa materia vi è una norma che è stata oggetto di critiche ed è quella relativa al comma ove si dice che la legge può stabilire dei controlli sulle fonti di finanziamento e di informazioni. Io credo che questa norma vada collegata nel quadro accennato di un rapporto fra il senso di responsabilità e la libertà dei cittadini. È giusto che sia riconosciuta la libertà di stampa; è giusto però che questa libertà sia accompagnata dalle responsabilità che non sono soltanto le responsabilità di colui che firma, ma sono anche le responsabilità di colui che finanzia e di colui che dà le notizie che si pubblicano. Credo che questa sia una nuova conquista della libertà di stampa. Ma qui rientreremmo in norme particolari, sulle quali ci ritroveremo a parlare quando discuteremo dei singoli articoli.
Quello che la Commissione ritiene dover riaffermare è soltanto che essa ha creduto di mantenere nella formulazione che ha dato e che sostanzialmente risponde anche al pensiero della Commissione, un giusto equilibrio fra la necessità della libertà personale e l'autorità dello Stato, fra la necessità di dare alla Costituzione alcune direttive fondamentali e la necessità di non scendere a particolari, che avrebbero inutilmente appesantito il testo della Costituzione.
In tali limiti, credo che, senza gravi difficoltà per questi articoli, potremo senz'altro procedere rapidamente; e che la grande maggioranza degli emendamenti presentati potrà essere facilmente superata, senza discussioni, perché non vi sono in giuoco, per la maggior parte di essi, preoccupazioni politiche, ma è in tutti noi la preoccupazione tecnica di formulare articoli, che rispondano nel modo migliore alle esigenze, che ho affermate.
Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della prima Sottocommissione.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, più che per necessità sostanziali, per onore di firma prendo la parola. Dopo le delucidazioni e le spiegazioni date dal Relatore onorevole Basso, anche a nome del collega onorevole La Pira, a me non rimane che rilevare come tutti coloro che sono intervenuti nella discussione (ben 20 o più colleghi) si siano, in via di massima, pronunziati favorevolmente all'insieme degli articoli che vanno dall'8 al 22.
Dovrei, anzi, ringraziare di questa adesione gli onorevoli colleghi, i quali l'hanno data, talvolta, anche con un certo fervore di esaltazione, che ha fatto piacere a tutti noi della Commissione che abbiamo elaborato e formulato questi articoli.
Naturalmente ci riserviamo, in sede di discussione degli emendamenti, di precisare in modo concreto e specifico il nostro pensiero, anche perché la stessa discussione, che abbiamo chiamata generale, è stata generale per modo di dire, poiché ciascuno degli oratori non ha fatto che abbordare ed esaminare l'uno o l'altro degli articoli del primo capitolo, la cui formulazione sarà da noi difesa nei confronti degli emendamenti da varie parti presentati e che sono — a mio avviso — di tre ordini: stilistici, formali e sostanziali.
Mentre per i primi due sarà facile intenderci, per quelli di sostanza ci consentirete una maggiore intransigenza.
Alcuni colleghi, infine, sono intervenuti nella discussione senza presentare emendamenti. A questi io debbo qualche risposta fin da questo momento e in modo particolare all'onorevole Tieri, il quale ha investito il capitolo ora in esame e — si può dire — l'intero progetto con particolare accento di critica negativa.
In fondo egli si è espresso nei seguenti termini: «Ciascun articolo ha in comune con i precedenti il pregio di cominciare bene e di terminare male». E ancora: «Comincia bene l'articolo allorquando fa delle affermazioni fondamentali, sostanziali di diritto, e finisce male quando si riferisce o alla legge o al magistrato».
Faccio osservare all'onorevole Tieri (a parte le risposte che hanno già dato a lui gli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni) che il riferimento alla legge o al magistrato è una necessità in un progetto costituzionale, che non può esaurire una serie di casi, e che la legge ed il magistrato, in un paese democraticamente organizzato, rappresentano appunto la garanzia della libertà e della democrazia. Il nostro sforzo è stato precisamente quello di sottrarre all'arbitrio del potere esecutivo ogni possibilità di menomare la libertà dei cittadini, preferendo così la garanzia della legge e della magistratura, che non dovrebbero preoccupare lo spirito libero e democratico dell'onorevole Tieri.
Ci sono poi alcuni colleghi che hanno domandato la soppressione di alcune disposizioni. Mi riferisco agli onorevoli Mastino Pietro, Grilli, Veroni e Carboni, i quali hanno criticato l'ultima parte dell'articolo 8, che prevede la punizione di ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Noi, invece, teniamo in modo speciale a questa disposizione, che del resto altri colleghi hanno giustamente apprezzata ed esaltata, e desideriamo che rimanga così com'è nel testo della nuova Costituzione per ragioni di umanità e anche a titolo di condanna di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt'altro che rispettosi della dignità dell'uomo e del cittadino.
Ecco perché vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale. (Interruzione dell'onorevole Grilli).
Onorevole Grilli, so benissimo che ella condivide questi miei apprezzamenti, ma allora non insista nella domanda di soppressione della norma da noi proposta.
All'onorevole Basile, che, pur limitando il tema delle sue critiche, si è mostrato tutt'altro che tenero verso l'insieme del nostro progetto, rispondo di non poter consentire con lui nella proposta di soppressione di quella parte dell'articolo 8 che si riferisce alle misure provvisorie.
Ci sono dei casi veramente eccezionali di necessità, di urgenza, di sanità e incolumità pubblica, di flagranza di reato, ecc., in cui l'adozione di misure provvisorie si manifesta estremamente opportuna. L'importante è che queste misure siano veramente provvisorie e durino il minor tempo possibile. Perciò le abbiamo limitate a 48 ore. Un tale limite mi sembra così modesto da garantire ogni possibilità di arbitrio e di trattamento vessatorio.
Dopo ciò non credo di dover aggiungere altro. L'onorevole Basso ha già dato uno sguardo di insieme ed ha reso edotta l'Assemblea dei motivi ispiratori di questo titolo del progetto, i quali hanno trovato già, attraverso la vostra elevata e approfondita discussione, il generale consentimento che non rimane oscurato né diminuito da qualche critica di dettaglio.
E io sono particolarmente lieto di fare questo rilievo che reputo di buon auspicio per la definitiva approvazione dei singoli articoli, per il cui eventuale affinamento la Commissione darà tutto il suo appoggio e la più schietta collaborazione. (Applausi).
Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la discussione generale sopra il primo titolo del progetto di Costituzione.
Dobbiamo ora passare allo svolgimento degli emendamenti.
Penso che ogni collega abbia esaminato con una certa preoccupazione il fascicolo degli emendamenti, che sono ben 116 per 15 articoli; anzi 117 poiché in questo momento ne è stato presentato un altro.
Di questi 117 emendamenti, 39 sono già stati svolti. Ne restano ancora da svolgere 78, e se ogni presentatore si varrà della facoltà riconosciuta di parlare per 10 minuti, abbiamo una prospettiva di giornate e giornate esclusivamente dedicate allo svolgimento degli emendamenti.
Prima di passare a questa fase, tuttavia necessaria, del nostro lavoro, desidero pregare ancora una volta gli onorevoli colleghi di non voler presentare gli emendamenti all'ultimo momento. Questo pone delle difficoltà al lavoro della Commissione, la quale deve esaminarli, se desideriamo che essa dia, prima che si passi alla votazione, il proprio parere, in una forma ponderata e ragionata, e non si esprima succintamente e con improvvisazione.
Pregherei anche gli onorevoli colleghi di evitare di presentare emendamenti di carattere puramente stilistico o addirittura grammaticale, poiché una revisione finale, da questo punto di vista, dovrà essere fatta. Ora, non c'è nulla di male nel segnalare alcune di queste modificazioni necessarie; ma è anche necessario non appesantire eccessivamente i lavori.
Rammento che i presentatori di emendamenti possono parlare per dieci minuti, e desidero preannunciare che sarò molto severo nel richiamare gli oratori a questa norma.
Molti onorevoli colleghi hanno presentato emendamenti su vari articoli. Penso che sia opportuno che essi li svolgano tutti insieme nel modo più succinto possibile, per economizzare del tempo.
Vi sono emendamenti che mirano a mutare di sede un determinato articolo. Questa discussione, a mio parere, si potrebbe fare alla fine, quando si tratterà di dare la forma conclusiva al complesso della Costituzione.
Vi sono emendamenti che propongono di sdoppiare o di riunire articoli; ma ritengo che sia soprattutto essenziale soffermarsi a definire quali principî devono essere contenuti nella Costituzione, rinviando a un lavoro successivo le questioni di forma.
L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato, dopo la chiusura della discussione generale, il seguente ordine del giorno, che pertanto non può essere svolto ma sarà posto in votazione a suo tempo:
«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire in conseguenza la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».
Ha poi presentato anche i seguenti emendamenti:
Sostituire il titolo: Diritti e doveri dei cittadini, con l'altro: Il Popolo.
Premettere all'attuale Titolo «Rapporti Civili» un nuovo Titolo I che, sotto la intestazione «Diritti essenziali della Personalità», riporti, nel testo già approvato, gli ex articoli 6 e 7, ora 2 e 3.
Sopprimere gli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16 e sostituirli col seguente:
Art. 8. — La Repubblica garantisce con apposite leggi la più ampia tutela delle libertà storicamente acquisite e riconsacrate in Proemio, nonché i diritti che ne discendono.
Quando l'esercizio di tali diritti ponga in pericolo l'ordine pubblico, la pubblica salute o il buon costume, il magistrato o il funzionario di polizia che, in virtù delle leggi speciali, ne abbia determinata la sospensione o la restrizione, risponderà penalmente di ogni arbitrio e di ogni eccesso.
È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.
L'onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgerli.
Nobili Tito Oro. Il primo emendamento riguarda la proposta di sostituire il titolo di questa parte. Aderendo alla raccomandazione dell'onorevole Presidente e a quella già fatta dall'onorevole Tupini, accetto di rinviare questa proposta alla Commissione di redazione.
Per quanto riguarda l'emendamento relativo al collocamento in questa sede di quelli che furono inizialmente gli articoli 6 e 7, che poi furono trasferiti ai numeri 2 e 3, mi rimetto parimenti alla proposta dell'onorevole Presidente di parlarne alla fine.
Viene pertanto in esame l'emendamento sull'articolo 8, emendamento, onorevoli colleghi, che presuppone necessariamente la risoluzione della questione da me posta con l'ordine del giorno, che non è una questione nuova che si presenta in questo momento, ma che è stata sollevata fin dal primo discorso pronunciato in questa Aula in sede di discussione generale: la proposta, cioè, di redigere un Proemio (o Preambolo, come si è chiamato) ove si tratti delle libertà e ciò per un complesso di ragioni che potrò esporre brevemente, ma che furono già esposte in questa Assemblea.
Presidente Terracini. Permetta, onorevole Nobili, se lei svolge, sia pure brevemente, il suo ordine del giorno, evidentemente la preghiera che ho fatta in principio non verrebbe esaudita.
Nobili Tito Oro. Questo potrebbe portare in certo qual modo anche all'abbreviazione del nostro lavoro perché, qualora quell'ordine del giorno non dovesse essere approvato, dichiaro subito che cadrebbe l'emendamento relativo al trasferimento degli articoli 6 e 7, ora 2 e 3, sotto un titolo nuovo di questa parte, da intestarsi ai «Diritti essenziali della personalità», nonché quello da me proposto sull'articolo 8 per sopprimere gli articoli 9 e 10, 12, 13 e 16, non in quanto ne escluderebbe il contenuto dal Progetto, ma in quanto la parte relativa alle «libertà» dovrebbe essere trasferita nel Preambolo e solo sommariamente richiamata nel testo.
Siccome l'onorevole Presidente della Commissione dichiarò alla chiusura della discussione generale che egli non avrebbe avuto niente in contrario a formulare questo Preambolo e che se ne sarebbe parlato proprio alla fine della discussione sulla parte introduttiva, mi pare che la sede opportuna per risolvere la questione sia proprio questa.
Presidente Terracini. E quindi ha presentato l'ordine del giorno che l'Assemblea voterà e, approvandolo, ne accetterà il concetto.
Nobili Tito Oro. Allora, ammesso che l'ordine del giorno sia approvato, svolgo l'emendamento all'articolo 8 che non è emendamento a questo articolo, ma è anche emendamento sostitutivo degli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16, cioè è un articolo che riassume sostanzialmente il contenuto di tutti gli articoli che riguardano le varie libertà contemplate negli articoli da me richiamati; che prevede in un comma successivo le restrizioni rese indispensabili da ragioni di ordine pubblico, di pubblica salute, di buon costume, ma prevede anche un'altra necessità — quella sulla quale insisto in questo emendamento — di rendere penalmente responsabili i magistrati, gli ufficiali di polizia, che col pretesto o in occasione dell'applicazione delle disposizioni eccezionali, abbiano commesso arbitrii o siano caduti in eccessi. Questo è il mio emendamento. Non ho altro da dire. Si discute male, quando si sa che c'è un presupposto sospeso.
Presidente Terracini. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tupini. Ne ha facoltà.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Se non c'è altri che parli in sostegno della proposta dell'onorevole Nobili Tito Oro, faccio osservare al collega che il suo ordine del giorno, presentato dopo la chiusura della discussione, press'a poco ha dei punti di contatto con la proposta di sopprimere gli articoli che vanno dall'8 al 16, sostituendovi un solo articolo. Sono due proposte che hanno molti punti di contatto fra di loro, perché entrambe parlano della eventualità di portare in un proemio le disposizioni contenute in ciascuno di questi articoli, come pure di riportare senz'altro ad un proemio tutte le dichiarazioni dei diritti e dei doveri dei cittadini.
Ricordo all'onorevole Nobili Tito Oro e all'Assemblea che la Commissione è contraria a questo ordine del giorno, come all'emendamento; ed è contraria per le ragioni che già il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, ha esposto nella sua relazione, che l'onorevole Basso ha ribadito poc'anzi e che io stesso ho accennato nel mio intervento a chiusura della discussione generale, allorquando ho detto che una Costituzione — la quale si basa sulla legge, sulla razionalità della legge — perché questo è il concetto fondamentale che anima le Costituzioni moderne — ha per ciò stesso una garanzia indistruttibile delle libertà umane. Che la garanzia sia sempre completa ed esauriente non si può pretendere. Meglio sarebbe che la legge esaminasse tutti i casi, ma ove questo non sia possibile, meglio è appagarsi di quanto finora abbiamo conseguito. Volere di meno, cioè rimandare il tutto a una generica dichiarazione di principio da inserire in un proemio o in un articolo unico, significherebbe venir meno a quelle esigenze fondamentali postulate da tutte le Costituzioni moderne e a maggior ragione dalla nostra, se si vuole tener conto del momento storico speciale nel quale si forma e si realizza il processo costituente della Repubblica italiana.
Ciò premesso, onorevoli colleghi, vi domando di voler respingere la proposta dell'onorevole Nobili Tito Oro e di passare senz'altro alla discussione del titolo, cominciando dall'articolo 8.
Nobili Tito Oro. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Nobili Tito Oro. Mi trovo di fronte ad una situazione completamente diversa da quella che avevo considerato nel momento in cui formulai l'ordine del giorno, che costituisce il presupposto necessario del mio emendamento all'articolo 8; completamente diversa, perché se si voglia richiamare il resoconto sommario, l'unico che abbiamo fino ad ora, mi pare, della seduta del 12 marzo, vi troveremo proprio la dichiarazione esplicita del Presidente della Commissione che egli non sarebbe stato contrario all'introduzione del Proemio di cui all'ordine del giorno che mi è interdetto di illustrare.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Glielo confermo.
Nobili Tito Oro. Ora, non contesto il diritto della Commissione di mutare avviso; ma bisognerà pure che io sia messo in condizioni di poter rispondere a quella che è stata l'ultima opinione di chi per essa ha parlato.
Per quali motivi infatti è stato chiesto che si inserisse anche nella nostra Costituzione un Proemio? Non già per ispirito di imitazione di quanto fatto in Francia, ma perché ricorrono da noi circostanze analoghe? Per un motivo semplicissimo: la Costituzione è atto storico che non può conservare come proprio ciò che è stato oggetto di conquista di altri tempi. Queste libertà erano state già conquistate; esse appartenevano già al patrimonio morale, politico e sociale del nostro popolo: questo potrà essere chiamato responsabile di non averle difese, ma ciò non toglie che esse costituissero già una sua precedente conquista.
Non siamo noi dunque, onorevoli colleghi, non è questa Assemblea che possa proclamarle e conferirgliele.
Questo va evitato; altrimenti andiamo incontro ad un plagio storico. D'altra parte, queste libertà, dopo il periodo tenebroso che le sommerse, vanno pure riconsacrate; ed a ciò non potrebbe meglio provvedersi che mediante un Proemio.
Orbene, la Relazione dell'onorevole Presidente della Commissione, che ha pregi notevolissimi e che ricorda le pagine poderose degli statisti e dei giuspubblicisti del Risorgimento che illustrarono gli istituti fondamentali del nuovo Stato, la relazione, dicevo, dell'onorevole Ruini, là dove si occupa di questa parte del progetto di Costituzione, accenna a questo problema e vi accenna in senso opposto a quello or ora enunciato...
Presidente Terracini. Mi perdoni, onorevole Nobili, ma tutta la discussione sul proemio è già stata fatta. Lei, in questo momento, ha presentato la proposta di sciogliere una riserva. Ciò non significa però che si possa rifare una discussione sul proemio. C'è un ordine del giorno, e lo voteremo. La Commissione aveva il diritto di dichiarare, come ha dichiarato, che in questo momento non aveva la possibilità di prendere una deliberazione.
Nobili Tito Oro. Mi limiterò allora a rispondere alle osservazioni specifiche che l'onorevole Ruini ha fatto al mio emendamento.
Presidente Terracini. Onorevole Nobili, lei ha fatto una proposta; l'onorevole Tupini le ha risposto e la discussione è finita.
Nobili Tito Oro. Mi perdoni, onorevole Presidente. Lei avrà notato che, mentre io parlavo, l'onorevole Tupini è intervenuto, credendo che io avessi finito. Per rispetto alla sua autorità, io allora ho taciuto, anche per conoscere il suo pensiero sull'argomento.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo scusa, onorevole Nobili: non avevo compreso che lei non avesse finito.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Spero che, quando avrò dato alcuni chiarimenti all'onorevole Nobili, egli comprenderà che non c'è nessuna ragione di dissenso e che il suo ordine del giorno può essere, per il momento almeno, sospeso.
Le dichiarazioni che feci a nome della Commissione sono le seguenti. Nella discussione generale era stato da varie parti, fra gli altri dall'onorevole Calamandrei, dall'onorevole Cevolotto, dall'onorevole Lucifero, proposto che la Costituzione si aprisse con un preambolo. Il Comitato — ed io ne fui fedele eco all'Assemblea Costituente — ritenne che la questione del preambolo poteva essere più opportunamente decisa quando sarebbe stata esaurita la discussione della prima parte della Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini, e non soltanto delle disposizioni generali. L'Assemblea consentì.
Senza anticipare ogni decisione, che deve essere rinviata, dissi che la Commissione era favorevole, in linea di massima, ad un preambolo di natura storico-espositiva. Vi erano invece dissensi se e quali dichiarazioni contenute nel progetto possano e debbano collocarsi nel preambolo. Per mio conto, non l'ho mai nascosto, sono favorevole al preambolo anche non soltanto storico-espositivo. L'Assemblea deciderà a suo tempo.
Debbo però fare osservare all'onorevole Nobili che altra è la questione da lui sollevata; e cioè di imitare l'ultima Costituzione francese, non limitandosi a trasferire alcune dichiarazioni generali che possono trovare posto più opportuno nel preambolo, ma di eliminare dal testo metà della Costituzione, tutta la parte che riguarda i diritti e doveri, riassumendo nel preambolo pochi cenni di diritti di libertà, perché è già materia acquisita alla storia costituzionale. La Commissione fu unanime nello scartare questa tesi. L'ho detto nella relazione che l'onorevole Nobili è stato così benevolo di ricordare in modo troppo lusinghiero.
Nobili Tito Oro. Adesso l'avrei criticata.
Ruini, Presidente della Commissione. Nella mia relazione è detto questo: la Francia nella sua seconda Costituzione, non nella prima, ha rinviato in poche parole al preambolo tutta la parte dei diritti e dei doveri, la parte economica, la parte sociale. Si è limitata soltanto a mettere nella Costituzione l'ordinamento costituzionale. Perché ha fatto questo? Ha accolto la proposta di Herriot, che era risuonata nella prima discussione e che fu respinta, ma poi implicitamente accolta con la reiezione che il plebiscito fece di quel primo testo. La Francia ritiene di avere già, nelle sue anteriori Costituzioni, posto in modo lapidario la tavola dei valori fondamentali di libertà dei cittadini. La Francia non ha bisogno di ripetere oggi l'affermazione di diritti che sono acquisiti dalla famosa dichiarazione settecentesca in poi. Basta richiamarli. L'esempio non può aver sèguito da noi, perché non abbiamo quei precedenti. La tradizione repubblicana è stata quella che è stata. Quali sono i precedenti? Forse lo Statuto albertino? Parlando della stampa esso dice semplicemente che la stampa è libera e la legge ne reprime gli abusi. Tace sul diritto di associazione. Non abbiamo un documento nel quale siano acquisiti i diritti di libertà cui l'onorevole Nobili allude.
La Commissione è stata unanime nel riconoscere che non si può rinunciare a mettere nel testo i diritti e doveri dei cittadini (salvo poi vedere se alcuni principî generali potranno o no collocarsi nel preambolo). Non si può dimenticare che non abbiamo i precedenti costituzionali che ha la Francia. Né possiamo dimenticare che usciamo da un grande tormento e che un anelito di libertà deve essere rispecchiato nella Costituzione.
Ho ascoltato con molto piacere quello che hanno detto il Relatore Basso ed il Presidente della Sottocommissione Tupini. Noi abbiamo affermato qui alcuni principî — lo ha già riconosciuto qualcuno anche all'estero — come quello sulla garanzia per le limitazioni della libertà personale da parte della pubblica sicurezza (ogni atto della quale deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria) e quello che vi è diritto d'associazione per ogni attività che sia concesso di svolgere come diritto individuale. Principî nuovi, che non vi sono in nessuna Costituzione. Perché dobbiamo rinunciarvi?
L'onorevole Nobili, così acuto e sagace, si accontenti di questa impostazione. Sulla questione concreta della natura e del contenuto del preambolo decideremo poi. Diciamo intanto qui le parole di libertà che il Paese attende.
Presidente Terracini. Credo che questa discussione abbia messo in chiaro che sarebbe unanime intendimento votare senz'altro sull'ordine del giorno dell'onorevole Nobili Tito Oro, perché, nel caso che fosse accolto dall'Assemblea, non sarebbe più necessario discutere poi su tutta una serie di articoli successivi e quindi numerosi emendamenti non avrebbero ragion d'essere. Nell'ipotesi contraria, noi seguiteremo nell'ordine lo svolgimento degli emendamenti.
Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno Nobili Tito Oro:
«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire, in conseguenza, la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».
(Non è approvato).
[Il seguito della seduta viene riportata a commento degli articoli cui si riferisce, ad esclusione degli argomenti di carattere generale.]
[...]
Presidente Terracini. [...] Procediamo ora all'esame degli emendamenti non ancora svolti.
L'onorevole Patricolo ha presentato i seguenti emendamenti:
Raggruppare gli articoli 8, 17, 18, 21, 20, 19, 22 nell'ordine.
Raggruppare gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 nell'ordine.
Raggruppare gli articoli 16, 9 nell'ordine.
Porre in ultimo l'articolo 11.
La disposizione degli articoli sarebbe, pertanto, la seguente: 8 (8), 9 (17), 10 (18), 11 (21), 12 (20), 13 (19), 14 (22); 15 (10), 16 (12), 17 (13), 18 (14), 19 (15), 20 (16), 21 (9), 22 (11).
Trasferire l'ultimo comma dell'articolo 8 all'articolo 22, quale ultimo comma.
Presidente Terracini. Ha la parola l'onorevole Patricolo per svolgere il suo emendamento.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Se ella mi consente, onorevole Patricolo, desidererei premettere alcune dichiarazioni.
Patricolo. Senz'altro.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Ella sa che io l'ho incoraggiata anche quando ha chiesto il nostro parere in merito al suo emendamento, e quindi conosce che io, in fondo, ho guardato con simpatia, almeno personale, l'ordine di posizione degli articoli da lei previsto. La Commissione, però, nel prendere in esame il suo emendamento, ha ritenuto di doverle sottoporre, a mio mezzo, alcune considerazioni d'ordine pregiudiziale.
Nel merito potremmo essere d'accordo con lei. Sennonché, una discussione in questo momento potrebbe portarci troppo lontani, perché si dovrebbe dare uno svolgimento adeguato alle ragioni per le quali, sul filo logico del suo pensiero, si dovrebbe accogliere la sua proposta. La prego perciò di voler rinviare la presentazione e l'illustrazione del suo emendamento alla fine della discussione del capitolo. In quella occasione, la Commissione di coordinamento terrà un'apposita seduta per la posizione definitiva degli articoli ed anche lei vi potrà intervenire. Potremo allora stabilire di comune accordo se e in quali limiti potrà essere accolta la sua proposta.
Patricolo. Ringrazio l'onorevole Tupini delle sue dichiarazioni. Senz'altro potrei accedere alla sua richiesta; ma occorrerebbe che quanto egli ha detto si facesse veramente al più presto; perché il mio emendamento, nel trasporre gli articoli secondo una linea logica, come l'onorevole Tupini ha affermato, tende a far sì che alcuni emendamenti di carattere sostanziale siano discussi in precedenza per determinati articoli, onde evitare che si debba tornare indietro sulla discussione, dopo aver accettato una dizione che dovrebbe essere modificata.
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Domani stesso, se possibile.
Patricolo. Su questa assicurazione, aderisco senz'altro alla sua richiesta.
A cura di Fabrizio Calzaretti