Evoluzione dell'Articolo

Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

Art. 5. — «La incostituzionalità di una legge può essere, entro due anni dall'entrata in vigore, dedotta nel corso di ogni giudizio dalle parti o dal Pubblico Ministero, ovvero rilevata dal giudice.

Se il giudice non ritenga di respingere l'eccezione, perché manifestamente infondata, o non pertinente alla causa, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte per la decisione».

 

Art. 6. — «Chiunque, entro il termine di un anno, può impugnare una legge avanti la Corte per incostituzionalità. Una domanda di incostituzionalità respinta non può essere più riproposta».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 128.

Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti