[Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla Corte costituzionale.]

Il Presidente Conti dà lettura degli articoli approvati nella precedente riunione e rivisti dal Comitato di redazione.

[...]

Art. 5. — «La incostituzionalità di una legge può essere (entro due anni dall'entrata in vigore? in ogni tempo?) dedotta in giudizio in via incidentale dalle parti o dal Pubblico Ministero, ovvero rilevata d'ufficio.

«Il giudice, se non ritenga di respingere l'eccezione, perché manifestamente infondata o non pertinente alla causa, sospende il giudizio e fissa alla parte interessata un termine per adire la Corte per la decisione. (Rimette gli atti alla Corte per la decisione)».

Osserva che, circa il primo comma, bisogna decidere se l'eccezione debba essere dedotta in giudizio entro due anni dall'entrata in vigore della legge, o possa esser dedotta in qualsiasi tempo.

Leone Giovanni, Relatore, non stabilirebbe alcun termine per l'impugnazione in via incidentale. Premesso che per quella in via principale sarà stabilito un termine, decorso il quale, la legge, non potrà più essere impugnata, potendo darsi che, quando sorga un conflitto tra l'interesse attuale del cittadino ed una legge non costituzionale, non sia più possibile l'impugnazione, riterrebbe opportuno lasciare al cittadino la possibilità di dedurre l'incostituzionalità della legge solo per il giudizio che a lui interessa e con effetti limitati al caso concreto.

Cappi ritiene che si tratti di bilanciare fra di loro da un lato l'esigenza del cittadino, che ha interesse ad impugnare di incostituzionalità la legge anche dopo dieci o quindici anni, e dall'altro lato quella della certezza del diritto. Inoltre una legge, quando è stata in vigore per un certo numero di anni, ha creato una quantità di situazioni di diritto, per cui il dichiararla incostituzionale porterebbe senza dubbio a gravi sconvolgimenti.

D'altra parte gli sembra eccessivo stabilire che una spada di Damocle debba pendere su una legge, senza alcuna limitazione di tempo. È, quindi, favorevole al termine di due anni.

Ambrosini sopprimerebbe l'espressione «in via incidentale», perché teme possa ingenerare qualche dubbio. Tale soppressione, a suo avviso, nulla toglie alla sostanza dell'articolo in discussione.

Leone Giovanni, Relatore, obietta che sopprimendo l'inciso «in via incidentale» potrebbe credersi che il giudizio abbia come unico oggetto di dichiarare incostituzionale una legge.

Il Presidente Conti crede che si potrebbe sopprimere l'espressione «in via incidentale», sostituendo però alle parole «dedotta in giudizio» le altre: «dedotta nel giudizio».

Leone Giovanni, Relatore, è d'accordo.

Bulloni pensa che il ricorso di incostituzionalità in via incidentale debba essere esperibile in ogni tempo. A suo avviso, l'interesse che un cittadino può avere anche dopo 15 anni di far dichiarare incostituzionale una legge, non deve essere sacrificato per il rispetto della situazione che la legge stessa ha in precedenza creato nei confronti di altri cittadini.

Cappi rileva che, sotto tale profilo, dovrebbe considerarsi iniquo anche l'istituto della prescrizione, perché un diritto, anche dopo cento anni, dovrebbe avere sempre valore. Come ha detto, si tratta di scegliere quale delle due esigenze debba avere maggior peso.

Il Presidente Conti mette ai voti il principio che l'incostituzionalità della legge possa essere dedotta in giudizio in ogni tempo.

(Non è approvato).

Ritiene allora che debba intendersi approvato che dovrà essere fatta valere nel termine di due anni.

Leone Giovanni, Relatore, si riserva di risollevare la questione nella Commissione.

Ravagnan, per rendere la dizione più alla portata di tutti, invece delle parole: «ovvero rilevata d'ufficio», direbbe: «ovvero rilevata d'ufficio dal magistrato».

Bozzi direbbe: «rilevata dal giudice».

Cappi, sul secondo comma, osserva che, siccome l'eccezione di incostituzionalità sollevata in giudizio riveste anche il carattere di un interesse pubblico, invece di lasciare all'arbitrio della parte di adire o meno la Corte sarebbe più logico rimettere gli atti alla Corte, per la decisione.

Bozzi invece della parola «impugnazione» metterebbe «eccezione».

Il Presidente Conti mette ai voti l'espressione:

«fissa alla parte interessata un termine per adire alla Corte».

(Non è approvata).

Osserva che si intende allora approvata la dizione:

«rimette gli atti alla Corte per la decisione».

Mette ai voti l'articolo 5 così formulato:

«La incostituzionalità di una legge può essere, entro due anni dall'entrata in vigore, dedotta nel corso di ogni giudizio dalle parti o dal Pubblico Ministero, ovvero rilevata dal giudice.

Se il giudice non ritenga di respingere l'eccezione, perché manifestamente infondata, o non pertinente alla causa, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte per la decisione».

(È approvata).

Art. 6. — «Entro lo stesso termine, chiunque (ovvero: chiunque abbia interesse; ovvero cento cittadini) può impugnare una legge avanti la Corte per incostituzionalità».

Leone Giovanni, Relatore, richiama l'attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 8 del suo progetto, così formulato:

«Una domanda rigettata non può essere riproposta neppure da un altro soggetto, tranne, in questo ultimo caso, che per diverso motivo di nullità».

Con questa formula tendeva a costituire una remora, affinché, una volta promosso un giudizio di incostituzionalità, non fosse più possibile riproporlo. Aggiungerebbe, quindi, all'articolo in discussione, come secondo comma, il seguente:

«Una impugnazione di incostituzionalità rigettata non può più essere proposta da altro soggetto».

Il Presidente Conti è d'accordo.

Bulloni, mentre era per la massima ampiezza circa il termine dell'eccezione in via incidentale, per l'impugnazione in via principale desidererebbe che il termine fosse il più ristretto possibile, vale a dire di due o tre mesi.

Il Presidente Conti ritiene che anche in questo caso si debba stabilire lo stesso termine di due anni.

Cappi, in via transattiva, propone di stabilire un anno, anche per dare modo ai cittadini di rendersi conto della legge attraverso la stampa.

Targetti, senza formulare una proposta precisa, ritiene che la Sezione si dovrebbe ispirare al concetto di impedire in tutti i modi un eventuale ostruzionismo a cui si andrebbe incontro, ammettendo in chiunque la possibilità di sollevare l'eccezione di incostituzionalità, nel senso che tutte le leggi potrebbero essere impugnate.

Leone Giovanni, Relatore, ritiene giusta la preoccupazione di impedire azioni infondate, ma fa notare che, ponendo un termine ristretto, quando l'interesse fosse attuale si potrebbe non avere più il tempo per impugnare la legge. D'altra parte, se si fissa un termine, dato che l'interesse potrebbe sorgere in avvenire, dovrebbe essere dato a chiunque di impugnare una legge, anche non avendo un interesse attuale.

Bulloni stabilirebbe una sanzione civile per chi impugni infondatamente una legge.

Laconi crede che, se si vuole evitare che tutte le leggi possano essere impugnate, non debba essere ammessa indiscriminatamente l'impugnativa.

Bozzi opina che l'inconveniente che chiunque possa impugnare la legge, anche senza fondamento, possa essere ovviato anche con accorgimenti di carattere processuale, mediante cioè un giudizio di delibazione preventiva, come avviene attualmente per le sentenze impugnate davanti alla Corte di cassazione penale. Un simile giudizio di delibazione pensa che a maggior ragione si possa instaurare nei riguardi della Corte costituzionale, vale a dire che, senza aprire il giudizio, una commissione dovrebbe preventivamente esaminare le domande di impugnazione per determinare se sia il caso o meno di sottoporle al giudizio della Corte.

Il Presidente Conti è d'accordo, salvo naturalmente il diritto di ricorrere alla stessa Corte, contro il giudizio di delibazione.

Avverte che sarà consacrato a verbale che la Sezione ritiene che il legislatore dovrà provvedere a che si abbia un esame preliminare delle domande di dichiarazione di incostituzionalità fatto dalla stessa Corte.

Cappi proporrebbe di dire:

«Chiunque abbia un interesse, anche non attuale (ovvero 500, oppure 1000 cittadini) può, entro lo stesso termine, impugnare una legge davanti alla Corte per incostituzionalità».

Bulloni, come al cittadino è stato riconosciuto il diritto di iniziativa legislativa, così pensa dovrebbe essere riconosciuto a chiunque il diritto di impugnare una legge, entro un brevissimo tempo, davanti alla Corte costituzionale.

Targetti chiede che vengano messe in votazione separatamente le diverse proposte.

Il Presidente Conti pone in votazione il principio che chiunque possa impugnare una legge di incostituzionalità.

(È approvato).

Pone quindi ai voti il principio che l'impugnativa debba essere proposta entro tre mesi.

(Non è approvato).

Pone in votazione il termine di un anno.

(È approvato).

Pone infine in votazione la formula:

«Una domanda di incostituzionalità respinta non può essere più riproposta».

(È approvata).

Avverte che l'articolo 6 rimane così formulato:

«Chiunque, entro il termine di un anno, può impugnare una legge avanti la Corte per incostituzionalità. Una domanda di incostituzionalità respinta non può essere più riproposta».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti